Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Agli Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro
Al Dipartimento del Tesoro - Ufficio di raccordo con il D.A.G.
Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei rapporti con il D.A.G.
Al Dipartimento delle Finanze - Unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze - UFFICIO VIII
Al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi- Ufficio di coordinamento e di segreteria del Capo Dipartimento
Oggetto: Prime indicazioni materia di lavoro agile per tutte le strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze- decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56, articolo 1.
Si fa seguito alla nota prot. n. 25965 del 4 marzo 2021, con la quale sono state fornite indicazioni in materia di lavoro agile applicabili sull’intero territorio nazionale e definite specifiche misure a seconda dell’area di rischio, anche in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
Al riguardo, giova innanzitutto segnalare che in considerazione del persistente rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 il Governo ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo, tra l’altro, che:
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatte salve le diverse previsioni disposte dallo stesso decreto-legge (cfr. art. 1 del DL 52/2021), si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, tra le quali si richiama l’art. 48 (Attività lavorativa)¹;
- sono prorogati fino al 31 luglio 2021, data prevista di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 2 tra le quali sono richiamate anche le Disposizioni in materia di lavoro agile contenute all’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (cfr. art. 11 e All.n.2 del DL 52/2021).
Con successivo decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ed in particolare con l’art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile) il Governo è intervenuto modificando la disciplina in materia di lavoro agile per il settore pubblico contenuta all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In particolare, l’articolo 263, rubricato “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come novellato prevede, al comma 1, quanto segue:
“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.[...]”.
L’intervenuta modifica normativa, eliminando il riferimento ad una percentuale fissa (50 per cento) relativamente al personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in modalità agile, di fatto riconosce a ciascuna pubblica amministrazione, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, la possibilità di definire, per il periodo decorrente dal 1° maggio 2021 fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, le misure organizzative più idonee a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Ciò posto, alla luce del quadro normativo vigente ed in considerazione della persistente emergenza epidemiologica, si riportano di seguito indicazioni operative in materia di lavoro agile, sostitutive di quanto precedentemente statuito con nota prot. n. 25965 del 4 marzo 2021.
Più nel dettaglio si forniscono:
1. indicazioni per il personale in condizione di fragilità, efficaci fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe normative o diversa successiva disposizione;
2. indicazioni per le c.d. zone rosse, efficaci fino alla cessazione stato d’emergenza, oggi fissata al 31 luglio 2021, (cfr. art. 1 del DL 52/2021 e art. 48 DPCM 2 marzo 2021), salvo proroghe o diversa successiva disposizione;
3. indicazioni per l’intero territorio nazionale, efficaci nelle more della definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, salvo diversa successiva disposizione.
1. Indicazioni per il personale in condizione di fragilità
• Fino al 30 giugno 2021 e salvo successive disposizioni, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, nel testo oggi vigente, come modificato dall’art. 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il personale individuato come “fragile” - sulla base del parere del medico competente che preveda l’accesso al lavoro agile “in modalità prescrittiva”, ivi inclusi i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
• Fino al 30 giugno 2021 e salvo successive disposizioni, ai sensi di quanto già disposto nella nota n. 25965 del 4 marzo 2021, i Responsabili delle unità organizzativa adotteranno ogni soluzione utile a permettere lo svolgimento di attività in modalità agile nei confronti del personale che abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che sia convivente con familiari immunodepressi, che abbia ricevuto l’autorizzazione dalla Direzione del Personale.
2. Indicazioni per le c.d. zone rosse
Nelle sedi territoriali ministeriali ricadenti nelle cosiddette zone rosse, come individuate dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute, continuano ad applicarsi le indicazioni previste dall’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021, che si intendono prorogate dall’art 1 del citato DL 52/2021 fino alla cessazione dello stato d’emergenza, oggi fissata al 31 luglio 2021, salvo successiva e diversa disposizione, e pertanto:
• è assicurata la presenza del personale nei luoghi di lavoro esclusivamente per le attività che si ritengono indifferibili, come individuate nelle Determine adottate nell’ambito di ciascun Dipartimento, e che richiedano necessaria tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
• il personale, per il quale non è richiesta la presenza in sede, espleta la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso attività progettuali specificamente individuate, tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto ed in relazione alla strumentazione necessaria.
3. Indicazioni per l’intero territorio nazionale
Nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19 adottate dalle competenti autorità, nonché delle misure contenute nel “Protocollo anticontagio - Sedi MEF” e successivi aggiornamenti, e nelle more dell’aggiornamento delle policy interne in materia di lavoro agile per tutte le strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, si applicano i principi generali contenuti nel Disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile prot. n. 105974 del 19 ottobre 2020, ove compatibili con il testo vigente dell’art 263 del DL 34/2020.
In particolare si richiama l’attenzione sulla necessità che i responsabili delle Unità organizzative del Ministero dell’economia e delle finanze organizzino le presenze del proprio ufficio programmando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e i principi generali già definiti dal citato Disciplinare del 19 ottobre 2020 (ad esempio principi in materia di Modalità di accesso; Luogo, tempi e modalità di esercizio della prestazione lavorativa; Strumenti di lavoro; Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza delle strumentazioni tecnologiche; Trattamento giuridico ed economico; Sicurezza sul lavoro; Monitoraggio; Attività formative; Modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza).
Si richiama, altresì, l’attenzione su quanto previsto dal novellato articolo 263 con riferimento alla necessità che “l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”.
Disposizioni Finali
In linea con le disposizioni di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, le presenti indicazioni sono applicabili con decorrenza immediata e si intendono sostitutive di quanto precedentemente statuito con nota prot. n. 25965 del 4 marzo 2021.
Al riguardo si sottolinea la necessità di garantire, in tutte le strutture ministeriali, una corretta e puntuale applicazione delle misure contenute nel “Protocollo anticontagio - Sedi MEF”, nonché delle ulteriori indicazioni fornite in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle sedi del Ministero.
Resta inteso che, in attuazione delle presenti indicazioni, ciascun Dipartimento potrà fornire eventuali istruzioni operative ulteriori, tenendo conto delle specificità organizzative di ciascuna struttura.
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¹ Il DPCM 2 marzo 2021 prevede al Capo V, Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa, all’art. 48 (Attività lavorativa) che “1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.