Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ai Signori Direttori Generali
Ai Signori Provveditori Regionali
Ai Signori Direttori degli IL PP.
Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Istituti di Istruzione
All'Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I - Segreteria generale (per la diffusione a tutti gli Uffici del Capo del Dipartimento)
e, per conoscenza, Al Signor Capo del Dipartimento
Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Al Signor Vice Capo del Dipartimento
Alle OO.SS. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali
Ai R.L.S. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali
OGGETTO: COVID 19 - Infortunio sul lavoro.
§1. Personale del Corpo di polizia penitenziaria e della carriera dirigenziale penitenziaria.
Le attuali evidenze scientifiche, per quanto ad oggi di comune esperienza, non consentono di affermare con certezza la sussistenza di un rischio di contagio e di malattia da Covid-19 per il personale delle Forze di polizia superiore rispetto alla generalità della popolazione. Nondimeno, è ragionevole ritenere che l'impiego reso in particolari circostanze e per specifici servizi può, in termini medico-legali, essere considerato fattore causale presuntivo di una eventuale infezione.
Appare opportuno richiamare in questa sede la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".
Ciò posto, l'articolo 2 del cennato d.P.R. statuisce che il dipendente - ovvero l'avente diritto in caso di morte dello stesso - che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, al fine di fame accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenti domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
La domanda, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento, anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si sia manifestata dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
L'articolo 3 del prefato documento normativo disciplina l'azione dell'Amministrazione che, di propria iniziativa, avvia il procedimento d'ufficio per il riconoscimento della causa di servizio quando risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale. Procede altresì d'ufficio in caso di morte del dipendente quando il decesso sia avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Nel corso del tempo è stata posta la problematica relativa alla possibilità di gestione amministrativa delle situazioni di contagio da Covid-19 attraverso le procedure connesse all'infortunio sul lavoro e l'utilizzo del modello ML/C.
Non si pongono particolari problemi interpretativi circa l'ammissibilità dell'infezione da Covid - 19 tra le fattispecie previste dall'art. 1880 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”. L'INAIL con circolare 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti malattia - infortunio da Covid -19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari" ha riconosciuto che la causa virulenta posta alla base del Covid -19 è equiparata a quella violenta (all. 1).
È necessario tuttavia in questa sede operare alcune precisazioni.
Come noto in ambito medico-legale la configurazione dell'infortunio sul lavoro richiede che l'evento lesivo sia contratto in occasione di lavoro e in presenza di un rischio lavorativo specifico o, quantomeno generico aggravato.
Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente.
In termini generali, il rischio generico aggravato è quello che incombe su tutta la popolazione laddove coinvolta in una determinata attività lavorativa che rende più intenso il generico rischio di contagio; il rischio specifico riguarda esclusivamente una determinata classe di individui che svolgono una definita attività lavorativa.
In questa cornice ordinamentale, l'attività di servizio ordinaria dei poliziotti penitenziari è senz'altro suscettibile di essere annoverata tra quelle c.d. a "rischio generico aggravato"; in casi eccezionali, direttamente riferibili a specifici contesti lavorativi collegati alla possibile esposizione a contagio (servizio di piantonamento in ospedale, servizio di vigilanza ed osservazione in reparti Covid e simili), da valutare di volta in volta, essa è poi tale da configurarsi come a "rischio lavorativo specifico".
In ogni caso, l'apertura del richiamato modello ML/C resta limitata alle ipotesi in cui vi sia il ricovero in un ospedale militare o civile, anche se preceduto senza soluzione di continuità da un periodo trascorso in malattia o quarantena domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Il periodo minimo di incubazione per Covid-19, ove superiore a due giorni, non consente, infatti, di procedere all'apertura del Modello ML/C quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.
Ad ogni buon conto si rappresenta che la valutazione clinica e medico-legale della modalità di contagio, del ruolo del servizio svolto, del quantum lesivo e della menomazione conseguente, da condurre caso per caso, potrà consentire il riconoscimento dei benefici previsti qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge.
Si richiama il contenuto della nota di questa Direzione Generale 16 febbraio 2021, n. 61757, recante "Istituzione di una commissione medica ospedaliera interforze per la trattazione delle pratiche riguardanti cause di servizio e vittime del dovere - Emergenza Covid - 19", relativa al trasferimento alla 6° Commissione Medica Ospedaliera (CMO), del Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) di Roma della competenza su tutto il territorio nazionale per la trattazione delle pratiche di accertamento della dipendenza da causa di servizio e vittime del dovere relative alla patologia Covid-19.
Per completezza si rammenta che gli istituti giuridici in argomento si applicano anche ai dirigenti penitenziari.
§2. Personale del comparto funzioni centrali.
Trattasi, come noto, di categoria di personale sottoposta ex lege ad assicurazione INAIL.
Ciò detto, l'articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 ha riconosciuto come infortunio il contagio da Covid - 19 avvenuto durante il lavoro.
Tale norma, al comma 2, stabilisce che "nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro" il medico certificatore redige il "consueto certificato di infortunio" e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la tutela dell'infortunato, seguendo la nota procedura relativa all'infortunio sul lavoro.
Le prestazioni INAIL "nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro" sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Come già detto nel precedente paragrafo, l'INAIL, con la circolare 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Richiesta chiarimenti malattia - infortunio da Covid - 19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari", ha equiparato la causa virulenta a quella violenta (all. 1).
Con circolare 3 aprile 2020 avente ad oggetto "Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS - Cov - 2) in occasione di lavoro. Decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologia da COVID - 19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2", ha poi fornito indicazioni in merito alla citata disposizione normativa (all. 2).
In questa sede, dunque, si richiama per intero il contenuto di tale ultima circolare, con le precisazioni già operate nel paragrafo precedente relativamente alla configurazione dell'infortunio sul lavoro che richiede che l'evento lesivo sia contratto in occasione di lavoro e in presenza di un rischio lavorativo specifico o, quantomeno generico aggravato.
Per tale ragione il certificato dovrà essere redatto ex articolo 53, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e quindi riportare, tra le altre cose, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta dipendente dal contagio, ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria ed anche le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, perché solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro si perfeziona la fattispecie della “malattia-infortunio".
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda i campi relativi alla “data evento”, alla “data abbandono lavoro" e alla “data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio".
Si precisa, infine, che solo dalla conoscenza effettiva dell'avvenuto contagio da parte del datore di lavoro decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'INAIL.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi
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