Tipologia: Accordo Assetti contrattuali
Data firma: 13 maggio 2021
Parti: BCCRA-Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Credito, BCCRA
Fonte: fabibcc.it


Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 13 maggio 2021, in modalità telematica, tra la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – Federcasse […], e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo: Fabi […], First/Cisl […], Fisac/Cgil […], Ugl Credito […], Uilca […]
Le Parti hanno avviato, contestualmente al negoziato sulla disciplina delle agibilità sindacali di categoria, un confronto sull’evoluzione delle relazioni sindacali nel Credito cooperativo, data dall’avvio dei Gruppi Bancari Cooperativi a seguito della Legge 49/2016 (Riforma del Credito Cooperativo), in attuazione degli impegni di cui all’art. 16 (Accordo di Programma) dell’Accordo del 9.01.2019 di rinnovo del CCNL per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree professionali, anche con riferimento all’evoluzione delle strutture associative territoriali (Federazioni locali);
- le Parti si sono confrontate sull’aggiornamento degli assetti contrattuali di secondo livello e sulla disciplina delle relazioni sindacali di Gruppo, con riferimento, in particolare, agli artt. 8, 11 bis, 22, 25, 29 e 31 bis del CCNL;
- le Parti al contempo, hanno inteso individuare, per l’aggiornamento delle previsioni del secondo livello di contrattazione, specifiche discipline per continuare a valorizzare i principi di sviluppo inclusivo e partecipato dei territori e delle comunità locali, per proseguire nella creazione di sinergie e favorire le economie di territorio e di prossimità, nel solco della tradizione cooperativistica;
- Le Parti, a seguito del suddetto ampio confronto, hanno convenuto di novellare i testi degli artt. 8, 11 bis, 25 e 31 bis del CCNL, secondo il testo seguente che ha decorrenza ed effetti dalla data odierna;
- Le Parti hanno altresì convenuto di declinare alcune previsioni applicative della disciplina convenuta nell’accordo di rinnovo del 9.01.2019, con particolare riferimento agli artt. 22 e 29 secondo il testo seguente che ha decorrenza ed effetti dalla data odierna, fermo restando che in sede di rinnovo del CCNL non saranno oggetto di negoziazione gli aspetti relativi alle parti negoziali delle procedure convenuti con il presente Accordo;
- Il presente verbale costituisce l’allegato M al testo coordinato del CCNL 9 gennaio 2019 così come definito il 19 dicembre 2019.

Art. 8 Assetti contrattuali
Le Parti concordano che gli assetti contrattuali di Categoria prevedono:
- un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti normativi ed economici per tutti i lavoratori del Credito Cooperativo ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- un secondo livello di contrattazione per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente contratto collettivo e dalla legge:
a) locale, per quanto riguarda il Personale delle Federazioni locali e per il Personale delle Casse e Società aderenti alla Federazione Raiffeisen;
b) di gruppo, per quanto riguarda il personale dipendente delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e delle Aziende controllate, facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo, intendendosi per tale l’insieme composto dalla capogruppo, dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate ai sensi dell’art. 2 del presente CCNL;
c) aziendale per quanto riguarda il personale delle Aziende diverse da quelle di cui alle precedenti lett. a) e b), destinatarie del presente CCNL ai sensi dell’art. 1, comma 1.
Al secondo livello di contrattazione verranno trattate le materie e gli istituti oggetto di espresso demando da parte della legge e del presente contratto nazionale, comunque diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali - le materie nelle quali detta contrattazione di secondo livello si articola.
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello in applicazione dei principi di sviluppo inclusivo e partecipato dei territori e delle comunità locali, nonché allo scopo di continuare a creare sinergie e favorire le economie di territorio e di prossimità, le BCC di cui al comma 1, lett b) del presente articolo, o gruppi di esse, anche per il tramite delle Federazioni Locali o delle Capogruppo, nel rispetto del quadro di riferimento disposto dalla Contrattazione integrativa di Gruppo (regole e limiti di spesa, criteri EWS/risk based) definiranno:
• accordi per la disciplina relativa alla individuazione e fruizione dei beni e servizi di welfare di cui al secondo alinea del comma 1, dell’art. 29 del presente CCNL (qualità della vita, sostegno al benessere dei dipendenti ed alla famiglia), anche rispetto alle risorse economiche rivenienti dalla conversione del premio di risultato, come determinato dalla contrattazione integrativa di Gruppo. In mancanza di tale disciplina di prossimità, troverà applicazione quanto comunque previsto in materia dalla Contrattazione integrativa di Gruppo.
• accordi relativi alla formazione tecnico-identitaria (iniziative formative locali correlate alla mutualità prevalente, revisione cooperativa, contrattazione nazionale, e altre materie di interesse sindacale, sviluppo inclusivo dei territori e occupazione giovanile), anche per l’accesso alle risorse mirate al sostegno dei territori.
Gli Enti bilaterali costituiti dalle Federazioni a livello locale, regionale o provinciale, in materia di assistenza e previdenza del personale, formazione e sostegno all’occupazione, continuano ad operare per i rispettivi ambiti e competenze, secondo le specifiche prerogative e titolarità funzionali.
I contratti collettivi di secondo livello, conclusi con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di Categoria relativamente alle materie della prestazione lavorativa, dell’orario di lavoro e dell’organizzazione del lavoro

Art. 11 bis Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo
1) Nell’ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è istituita una Delegazione Sindacale di Gruppo della quale possono far parte i dirigenti degli Organismi sindacali aziendali costituiti ai sensi dell’art. 19 delle Legge 20 maggio 1970, n. 300, presso le Aziende e/o le Banche di cui al comma 1, lettera b. dell’articolo 8 che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato. I Segretari Nazionali delle Organizzazioni Sindacali integrano la Delegazione Sindacale di Gruppo.
Agli incontri disciplinati dal presente articolo possono prendere parte i Dirigenti sindacali delegati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di Federcasse. La Capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
2) Il numero dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è così determinato:
- n. 1 dirigente per ciascuna delle predette OO.SS
- n. 1 dirigente rispettivamente per ciascuna delle predette OO.SS, per ogni 500 o frazione di 500 iscritti risultanti alla data del 31 ottobre dell’anno precedente e dipendenti delle Aziende aderenti ai Gruppi medesimi.
I componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo di ciascuna OO.SS così individuati designano fra di loro un coordinatore.
3) Alla Capogruppo ed alla Delegazione Sindacale di Gruppo sono demandate la definizione della contrattazione di secondo livello di cui alla lettera b) dell’art. 8 del presente contratto, nel cui ambito, per la definizione del Premio di risultato, le parti individuano parametri e/o indicatori utili alla determinazione di un PDR (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie aziendali e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 48 del presente contratto.
4) In tutti i casi previsti dall’art. 22, parte seconda e terza, del presente contratto, nonché per i processi di riorganizzazione ex art. 22 parte prima di rilevanza strategica per il Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti, facenti parte del medesimo Gruppo, le relative procedure si svolgono direttamente fra le parti di cui al precedente punto 3.
A dette procedure parteciperanno i dirigenti delle RSA costituite nelle aziende interessate, non facenti parte della Delegazione sindacale di gruppo, secondo le modalità stabilite dall’accordo di Categoria sulle agibilità sindacali tempo per tempo vigente.
Resta fermo che le relative informative saranno inviate dalla Capogruppo alla Delegazione Sindacale di Gruppo, alle RR.SS.AA. costituite nelle Aziende e/o Banche di cui alla lettera b), dell’art. 8, comma 1, interessate, a Federcasse e alle Segreterie Nazionali.
Resta salvo, in ogni caso, lo svolgimento della procedura in fase nazionale presso Federcasse in caso di mancato accordo di gruppo.
Le parti di cui al punto 3 possono inoltre definire accordi quadro di interesse collettivo che riguardino contestualmente tutte o parte delle Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo; gli accordi eventualmente raggiunti in tale sede potranno essere recepiti nelle Aziende aderenti al Gruppo previo confronto con le RSA ivi costituite da concludersi entro 20 giorni.
Le informative di cui al comma che precede saranno inviate dalla Capogruppo alla Delegazione Sindacale di Gruppo, a Federcasse e alle Segreterie Nazionali.
Nei casi di cui all’art. 22 parte prima non ricompresi al primo alinea del presente punto 4, le relative procedure di informazione e valutazione congiunta continuano a svolgersi secondo quanto previsto dallo stesso art. 22 parte prima.
L’informativa potrà essere inviata anche per il tramite della Capogruppo.
Di dette procedure comunque va data comunicazione alla Capogruppo e alla Delegazione Sindacale di Gruppo.
Quando siano coinvolte Aziende o Banche aderenti facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo, fatta eccezione per le materie di competenza nazionale e di rilievo per il sistema, alle medesime parti di cui al punto 3 è delegato lo svolgimento delle procedure sindacali di cui agli artt. 5, 16, 17, 23, 25 (per quanto riguarda il secondo grado della procedura), 31 bis (in caso di più aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane del Gruppo coinvolte), 50, 63, 64, 67, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali. Le procedure di informazione verranno svolte periodicamente ed a livello di Capogruppo e con il dettaglio informativo e di confronto concernente le singole aziende o banche aderenti al Gruppo.
5) Eventuali accordi raggiunti nell’ambito delle procedure di cui ai punti 3 e 4 che precedono, esplicano i loro effetti nei confronti delle Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti, facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo, per quanto di loro competenza.
6) I componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, integrativi rispetto a quelli di legge, nella misura determinata dall’accordo sulle agibilità sindacali di Categoria tempo per tempo vigente.

Art. 25 Procedura in tema di orari di lavoro
Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti organismi, la comunicazione e l’eventuale discussione avvengono con gli organismi sindacali territoriali, con l’assistenza della Federazione locale o della Capogruppo. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale.
Ove l’Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali o della Delegazione sindacale di Gruppo in caso di Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale rispettivamente presso la Federazione locale ovvero presso la Capogruppo per ricercare soluzione del problema.
Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 20 giorni, soluzione comune, la decisione dell’Azienda diventa operativa.
Nella medesima occasione, le parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.

Art. 31 bis Distacco
L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Nell’ipotesi di distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti, l’Azienda informa preventivamente gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, locali o, in caso di Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, la Delegazione sindacale di Gruppo, per il tramite della Capogruppo. Tali Organismi, entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, possono chiedere un incontro, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta, per l’esame dei contenuti dell’informativa e formulare proprie considerazioni al riguardo.
In ogni caso in cui il distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti coinvolga due o più Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, l’informativa preventiva è inviata dalle Aziende o Banche interessate congiuntamente alla Capogruppo, agli Organismi sindacali aziendali e alla Delegazione Sindacale di Gruppo, che potranno richiedere alla Capogruppo l’incontro di cui al comma precedente.

Art. 29 Materie demandate
Le Parti concordano, in applicazione dell’art 8 CCNL, quanto segue:
- l’attuale comma 3 viene integrato come segue:
Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o di Gruppo o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o di Gruppo o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative.
- l’attuale comma 4 viene integrato come segue:
A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali, ovvero della Capogruppo o della Delegazione di Gruppo per quanto riguarda le Aziende e Banche aderenti di cui all’art. 8 lett. b) (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
- dopo l’attuale comma 7 vengono introdotte le seguenti previsioni:

Le Parti confermano l’applicazione della disciplina del Premio di risultato di cui esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione del Premio di risultato per l’anno 2021 (esercizio 2020).
Le Parti convengono che i Contratti integrativi di Gruppo (lett. b art. 8 del CCNL come modificato dal presente Accordo) sostituiranno a tutti gli effetti di legge e di contrattazione collettiva l’attuale contrattazione integrativa stipulata dalle Federazioni locali e dalle aziende e/o Banche aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo stipulante, nei confronti delle quali troverà applicazione il Contratto Integrativo di Gruppo.
A tali contratti è demandata la disciplina del Premio di risultato per quanto riguarda l’erogazione per l’anno 2022 (esercizio 2021) e successivi.
- l’attuale comma 8 è abrogato:

Dichiarazione delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca firmatarie del presente verbale di accordo ritengono necessario definire a livello di contrattazione di secondo livello la mobilità territoriale, la classificazione del personale e l’impiego delle professionalità.

Art. 22 Prevenzione dei conflitti collettivi
Le Parti, in applicazione dell’art 11 bis, concordano quanto segue:
Il primo capoverso della Parte Prima, viene integrato come segue:
- Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende informano a mezzo di apposita comunicazione scritta gli Organismi sindacali aziendali e, anche per il tramite delle Federazioni locali o delle Capogruppo, gli organismi sindacali locali, stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, e, su loro richiesta, procedono all’esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi. L’informativa, ai sensi dell’art. 11 bis n. 4 capoverso 6, dovrà comunque essere inviata alla Delegazione di Gruppo, per il tramite della Capogruppo.
- dopo il primo capoverso della Parte Prima, viene aggiunto il seguente:
In Aziende e Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) di rilevanza strategica per il Gruppo Bancario Cooperativo che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, la Capogruppo informa, congiuntamente all’Azienda o alla Banca interessata, a mezzo di apposita comunicazione scritta, la Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all’art. 11 bis, comma 1, e gli Organismi sindacali aziendali, e, su loro richiesta congiunta, si procede all’esame tra le parti in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi. La comunicazione scritta è inviata, per conoscenza, anche a Federcasse ed alle Segreterie Nazionali.
- Al secondo comma dette procedure dovranno esaurirsi in 20 giorni.
- dopo il primo capoverso della Parte Seconda, viene aggiunto il seguente:
Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e scorporo, che coinvolgano Aziende e/o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, la Capogruppo, congiuntamente alle Aziende e/o alle Banche interessate, al fine di ricercare idonee soluzioni, procede ad informare preventivamente la Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all’art. 11 bis, comma 1, e gli Organismi sindacali aziendali, illustrando i propri obiettivi operativi e strategici, mediante apposito documento di sintesi. L’informativa è inviata, per conoscenza, anche a Federcasse ed alle Segreterie Nazionali.
- l’attuale quarto capoverso della Parte Seconda, viene modificato e integrato come segue:

Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni le Organizzazioni sindacali locali e gli Organismi sindacali aziendali di cui sopra possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione delle Aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
In caso di aziende o banche aderenti facenti parte il Gruppo Bancario Cooperativo, l’attivazione della procedura di confronto va richiesta alla Capogruppo dalla Delegazione di Gruppo congiuntamente agli Organismi sindacali aziendali di cui sopra.
- all’attuale ottavo capoverso della Parte Seconda, viene modificata la seguente previsione:

Nel caso di mancato accordo in sede locale, ovvero in sede di Gruppo per Aziende e/o Banche aderenti ad un gruppo bancario Cooperativo, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 7 giorni a Federcasse, di attivare una fase di confronto, tra le medesime parti di cui alla prima fase della procedura, che deve esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata). La capogruppo sarà assistita da Federcasse.
- dopo il primo capoverso della Parte Terza, viene aggiunto il seguente:
Nei processi (di ristrutturazione, innovazioni tecnologiche, ecc.) che possono comunque comportare esuberi di personale ed in tutte le ulteriori ipotesi nelle quali si può concretizzare la fattispecie prevista dall’art. 24, legge 23 luglio 1991, n. 223, che coinvolgano Aziende o Banche aderenti, facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo, la Capogruppo, congiuntamente all’Azienda o alla Banca interessata, si impegna a inviare alla Delegazione Sindacale di Gruppo di cui all’art. 11 bis, comma 1, ed agli Organismi sindacali aziendali, una preventiva informazione mediante apposito documento di sintesi, contenente anche indicazione delle componenti della voce “costo del lavoro” con particolare riferimento al personale dipendente, illustrando i propri obiettivi operativi e strategici. L’informativa è inviata, per conoscenza, anche a Federcasse ed alle Segreterie Nazionali.
- l’attuale quarto capoverso della Parte Terza, viene modificato e integrato come segue:

Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, gli stipulanti Organismi sindacali a livello locale di cui sopra possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione dell'Azienda interessata. Detta procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
all’attuale quarto capoverso della Parte Terza viene aggiunta la seguente previsione:
In caso di Aziende o Banche aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo, l’attivazione della procedura di confronto va richiesta alla Capogruppo dalla Delegazione Sindacale di Gruppo congiuntamente agli Organismi sindacali aziendali.
l’attuale sesto capoverso della Parte Terza viene modificato e integrato come segue:
Nel caso di mancato accordo in sede locale, ovvero in sede di Gruppo per Aziende e/o Banche aderenti ad un gruppo bancario Cooperativo, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 7 giorni a Federcasse, di attivare una fase di confronto, tra le medesime parti di cui alla prima fase della procedura, che deve esaurirsi entro 22 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata). La capogruppo sarà assistita da Federcasse.