Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 19 maggio 2021, n. 22
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 20 del 23.04.2021;
• il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
• che il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni vigenti a livello statale;
• che, in considerazione dell’andamento epidemiologico e del progredire della
campagna vaccinale sul territorio
provinciale, si ritiene ora opportuno aggiungere una modifica alle misure attualmente vigenti;
 

ORDINA

1) il punto n. 2) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 20 del 23.04.2021 è così sostituito:
“su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza (tra cui l’esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del/della partner);”
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, e dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19