Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Roma, 10/11/2020
> Ai Signori Provveditori regionali
LORO SEDI
> Ai Signori Direttori Generali
SEDE
e per conoscenza
> Al Signor Capo di Gabinetto
dell’On.le Ministro della Giustizia
> Al Signor Capo della Segreteria Particolare
dell’On.le Ministro della Giustizia
LORO SEDI
Oggetto: monitoraggio dei casi di Covid-19 e nuove misure da adottare.
§.1 Come è noto, alla luce della attuale situazione epidemiologica relativa alla pandemia da Covid-19 nel nostro Paese, e in considerazione delle conseguenze che possono verificarsi (anche) all’interno degli istituti penitenziari, sono state convocate molteplici riunioni in modalità video-conferenza con tutti i Signori Provveditori e - anche sulla scorta delle indicazioni emerse in tale sede - sono state diramate apposite circolari
In particolare, con la circolare 22 ottobre 2020, n. 373655 è stato tra l’altro disposto che «in stretto coordinamento con le Autorità sanitarie locali e sulla scorta dei dati epidemiologici regionali, valutando in particolar modo il trend di incremento dei casi registrato nel territorio di competenza, nonché - ove possibile - le prevedibili proiezioni future di tali tendenze e considerando altresì gli esiti dell'attività di tracciamento di cui al punto che precede, si individueranno possibili opzioni organizzative che - nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità ed in via temporanea - si rivelino assolutamente necessarie, all’interno di singoli istituti ovvero sull'intero territorio regionale, per ridurre e/o sospendere temporaneamente le occasioni di contatto tra la popolazione detenuta e le persone provenienti dall'esterno Tali eventuali opzioni saranno comunicate prima della loro adozione da parte di codesti Provveditori - in caso d’urgenza, anche per le vie brevi - ai vertici dipartimentali. In ogni caso, i provvedimenti così adottati, prima della relativa effettiva attuazione, saranno preceduti da adeguate attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione detenuta».
Ribadiamo ancora la vigenza dell’indicazione da ultimo riportata come misura generale e il richiamo ai già citati principi di proporzionalità, gradualità e temporaneità degli interventi, nonché l’inderogabile necessità - già descritta nella richiamata circolare - che ogni Provveditorato Regionale, tenendo conto delle caratteristiche territoriali dei presidi sanitari, degli istituti penitenziari e della popolazione detenuta presente, riformuli e aggiorni periodicamente, in accordo con le Autorità Sanitarie, un piano di intervento che preveda:
a) l’individuazione in ogni Istituto Penitenziario, anche derogando ove indispensabile agli ordinari criteri di allocazione e accorpamento, di luoghi adeguati all’assegnazione delle tre tipologie di soggetti che devono essere necessariamente separati, tra loro e dalla rimanente comunità penitenziaria:
1. detenuti posti in isolamento precauzionale poiché provenienti dalla libertà, da altro istituto, da pronto soccorso o da ricovero ospedaliero;
2. detenuti posti in isolamento poiché contatti stretti di soggetti risultati positivi al test per Sars-Cov-2;
3. detenuti in isolamento in quanto positivi al test per Sars-Cov-2 (anche diversificando, ove utile e possibile, le soluzioni per gli asintomatici e i paucisintomatici, da un lato, e per i sintomatici, dall’altro);
b) l’eventuale individuazione nell’ambito distrettuale, presso uno o più Istituti preferibilmente sedi di SAI, di specifiche sezioni detentive tali da consentire, secondo un ordine di gradualità incrementale, l’assegnazione temporanea dei soggetti positivi della regione/distretto, prevedendone l’immediato rientro nelle sedi di competenza all’esito negativo degli accertamenti di controllo, a! termine dell’isolamento.
§.2 Per quanto concerne, più nel dettaglio, la materia della c.d. gestione sanitaria dei detenuti positivi e/o con pregressi stati patologici, comunichiamo che - come già anticipato nel corso delle citate videoconferenze - proseguono tuttora proficue interlocuzioni tra questo vertice dipartimentale ed alcune Regioni (data la notoria competenza dei servizi sanitari regionali nella materia de qua), volte a stimolare il potenziamento della disponibilità di posti/reparti di medicina protetta che si rivelassero necessari nel corso dell’emergenza; allo stesso modo, prosegue l’interlocuzione con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 finalizzata al reperimento di ambulatori mobili polidiagnostici da adibire al servizio degli istituti collocati nella medesima area territoriale. Si comunica altresì che la richiamata e proficua interlocuzione con il Commissario straordinario ha già consentito la fornitura di un numero rilevante di test rapidi (già pervenuta e di imminente distribuzione tra le articolazioni territoriali), nonché - a breve - di camici monouso destinati a soddisfare il fabbisogno mensile dei cc.dd «reparti Covid».
§.3 Al di là di quanto sopra ribadito, con la presente nota - trasmessa preventivamente al Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza de! Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di cui sono state recepite r-\/l 3 le indicazioni - appare necessario prevedere ulteriori misure finalizzate a prevenire ed evitare che la eventuale comparsa di plurimi casi di positività all’interno di un medesimo istituto possa determinare il diffondersi massivo del virus all’interno dello stesso.
In tale direzione, occorre quindi individuare alcune prescrizioni minime che - al verificarsi del raggiungimento di uno specifico numero di contagi all’interno di un medesimo istituto (numero da individuarsi per calcolo percentuale rispetto al totale di personale e popolazione detenuta) - dovranno necessariamente essere adottate. Trattandosi appunto di presunzioni volte a fornire una regolamentazione minima e omogenea per evitare la diffusione del contagio in istituti che già abbiano presentato casi di positività, resta chiaramente ferma la possibilità (anzi, la necessità, in caso di ulteriore diffusione del contagio) che le stesse siano ulteriormente rafforzate dai Provveditorati e dalle Direzioni ove ciò sia ritenuto necessario anche in seguito al richiamato stretto coordinamento con le Autorità sanitarie locali.
§ Prima soglia:
Più nel dettaglio, in caso di raggiungimento della percentuale di positivi (tra personale e detenuti di un medesimo istituto) pari al 2% del totale¹ [a titolo esemplificativo, n. 20 contagiati totali in un istituto con 1000 unità tra personale dipendente e detenuti], sì procederà - oltre che alle indispensabili misure urgenti di isolamento negli appositi reparti dei detenuti positivi e di sospensione da ogni attività, in attesa degli esiti dei tamponi, di coloro che con i primi abbiano avuto “contatti stretti” - a disporre per tutti gli altri detenuti e per tutti gli altri spazi (con riferimento al personale) le prescrizioni minime di seguito indicate:
- Socialità: verrà consentita esclusivamente tra detenuti ristretti nella medesima sezione detentiva (sempre che non si tratti di sezioni ove si siano verificati casi sospetti) e garantendo idonee procedure di sanificazione dei locali utilizzati negli intervalli temporali tra un gruppo e l’altro;
- Attività scolastiche e di formazione: saranno mantenute solo ove sia possibile garantirne lo svolgimento in assoluta sicurezza e in condizioni di adeguato distanziamento (di almeno un metro e con uso della mascherina protettiva) tra gruppi ristretti di detenuti allocati nella medesima sezione detentiva (mediante il ricorso a modalità di collegamento a distanza, prevedendo e realizzando adeguate attività di areazione e sanificazione dei locali tra un gruppo e un altro, etc.); in caso contrario, saranno sospese (v. infra);
- Attività sportive: potranno essere mantenute soltanto le attività che non prevedano contatto fisico ed adeguato distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, tutte le altre (ivi inclusi tutti gli sport di squadra e le attività non individuali nelle palestre) saranno sospese (v. infra);
- Attività culturali e ricreative, attività condotte dal volontariato: saranno mantenute solo all’interno delle singole sezioni (evitando cioè il contatto tra detenuti appartenenti a sezioni diverse) e comunque solo ove sia possibile garantire lo svolgimento in assoluta sicurezza e in condizioni di distanziamento fisico di almeno un metro e con mascherina protettiva (mediante il ricorso a modalità di collegamento a distanza, con la presenza contestuale di gruppi ristretti di persone, prevedendo e realizzando adeguate attività di areazione e sanificazione dei locali tra un gruppo e un altro, etc.); in caso contrario, saranno sospese (v. infra);
- Celebrazioni religiose: saranno mantenute prevedendo tuttavia che le celebrazioni avvengano solo all’interno delle singole sezioni (evitando cioè il contatto tra detenuti appartenenti a sezioni diverse) e comunque garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’utilizzo delle mascherine e l’accurata igienizzazione delle mani;
-Personale: sarà adottata ogni misura possibile, previe le opportune forme di consultazione del personale e delle OO SS e al fine evidente di ridurre al minimo le occasioni di diffusione del contagio connesse alla mobilità, per prevedere la compartimentazione del servizio (soprattutto nelle aree detentive), evitando il ricorso a sistemi dì rotazione del personale tra reparti/servizi (tenendo conto anche delle dimensioni dell’istituto e del dato numerico del personale ad esso assegnato),
- Camere di pernottamento: sarà assicurata per ciascun detenuto la possibilità di igienizzare le mani al momento dell’ingresso e dell’uscita della camera di pernottamento. Come già ribadito nella circolare del 2 novembre u.s., e per tutti i detenuti, a prescindere dall’eventuale raggiungimento della citata soglia percentuale, si vigilerà attentamente sull’osservanza dell’obbligo di indossare le mascherine protettive al di fuori delle camere di pernottamento e m tutti gli spazi comuni. Sempre indipendentemente dalla soglia di rischio identificata (e dunque a valere per tutti i detenuti), i Signori Provveditori, in stretto coordinamento con le Autorità sanitarie locali e tenendo conto dell’organizzazione (anche logistica) dei singoli istituti, dirameranno immediatamente disposizioni volte a prevedere idonee modalità organizzative per la regolamentazione dell’utilizzo delle docce, in particolare per quanto attiene agli istituti che non risultano dotati di tali, servizi all’interno delle camere di pernottamento.
§ Seconda soglia:
In caso di raggiungimento della percentuale di positivi (tra personale e detenuti di un medesimo istituto) pari al 5% del totale [a titolo esemplificativo, n. 50 contagiati totali in un istituto con 1000 unità tra personale dipendente e detenuti], si procederà - oltre che alle misure urgenti di isolamento dei soggetti interessati, come già indicato per la prima soglia - anche alle ulteriori limitazioni di seguito indicate:
- tutte le prescrizioni minime indicate con riferimento alla c.d. prima soglia dovranno essere obbligatoriamente aggiornate con la previsione di ulteriori restrizioni, valutando la sospensione di tutte le attività sopra indicate, ad eccezione della socialità (v. infra) e delle attività essenziali al funzionamento dell’istituto (cucine, sopravvitto, pulizie locali in comune, MOF, e quant’altro si riterrà localmente essenziale alla gestione dell’istituto);
- socialità avverrà nell’ambito di gruppi numericamente limitati di detenuti appartenenti alla medesima sezione; tali gruppi avranno composizione stabile (al fine di evitare il rischio di contagio all’esterno del gruppo) e svolgeranno la socialità a rotazione in locali che saranno adeguatamente sanificati negli intervalli di tempo tra un gruppo di socialità e l’altro;
- camere di pernottamento: sarà raccomandato l’uso della mascherina protettiva anche all’interno della camera di pernottamento, soprattutto nei momenti in cui risulti ridotto il distanziamento interpersonale.
Nella scelta delle misure, evidentemente più radicali, da adottare nell’ambito di tale seconda soglia, si terrà conto del maggior numero dei casi di positività tra il personale (nel qual caso si rafforzeranno in particolare le disposizioni a questo relative) oppure tra la popolazione detenuta (nel qual caso si potenzieranno le misure concernenti le attività sopra descritte, fino alla possibile sospensione sopra menzionata).
In ogni caso (soglia 1 e soglia 2), tutti i provvedimenti di sospensione delle attività adottati sulla scorta delle indicazioni sopra rassegnate saranno preceduti da adeguate attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione detenuta e avranno la durata di 15 giorni, al termine dei quali essi potranno essere confermati, ove la soglia percentuale menzionata risulti ancora raggiunta, ovvero revocati (anche parzialmente) in caso contrario. Le Direzioni comunque con cadenza settimanale avranno l’obbligo di verificare l’aggiornamento della percentuale e, ove si accertasse l’eventuale raggiungimento della «seconda soglia», adotteranno con urgenza (anche ove non scaduto il termine di 15 giorni delle misure precedentemente attuate) i relativi nuovi provvedimenti; ove, alla scadenza del termine di verifica settimanale, la percentuale registrata regredisca dalla seconda alla prima soglia, potranno eventualmente essere valutati - sentita anche la D.G.D.T. di questo Dipartimento - eventuali provvedimenti integrativi.
§.4 Trasferimenti. Al fine di preservare nella massima misura possibile la composizione della comunità penitenziaria, cristallizzando le situazioni e riducendo le occasioni di diffusione del contagio, i trasferimenti dei detenuti saranno ridotti alle sole situazioni indispensabili correlate a gravi motivi di salute e a gravissime e documentate ragioni di sicurezza.
La presente circolare avrà attuazione immediata, sicché è richiesto a ciascun istituto di determinare la rispettiva eventuale percentuale di contagi al fine di individuare con urgenza la soglia di appartenenza, così come sopra specificato.
Consapevoli e grati dell'impegno sempre profuso, si confida nella piena collaborazione di tutti nell’attuazione di quanto sopra richiamato.
____
¹ Ai fini del calcolo della citata percentuale, non si computeranno 1) i detenuti positivi che stano stati appena trasferiti da altre sedi al nuovo istituto in ragione della presenza di apposito hub/reparto nell’istituto di destinazione; 2) i detenuti cc dd nuovi giunti, che siano risultati positivi subito dopo il loro ingresso in istituto e comunque durante il periodo di isolamento preventivo e che pertanto non siano mai entrati in contatto con il resto della comunità penitenziaria.