Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Assoturismo, Asshotel, Fiepet, Assoviaggi, Fiba, Assocamping e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confesercenti
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa al CCNL
Dichiarazione congiunta.
Parte Generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
Livello nazionale
Articolo 4.
Livello territoriale
Articolo 5.
Livello aziendale
Articolo 6.
Capo II - Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Capo III - Secondo livello di contrattazione
Contrattazione integrativa
Articolo 10.

Premio di risultato
Articolo 11.
Indicatori
Articolo 12.
Materie della contrattazione
Articolo 13.

Clausole di uscita
Articolo 14.
Retribuzione onnicomprensiva
Articolo 15.
Dichiarazione congiunta.
Archivio dei contratti
Articolo 16.
Capo IV - Enti bilaterali
Premessa
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Articolo 17.

Sostegno al reddito
Articolo 18.
Enti bilaterali territoriali del settore turismo
Articolo 19.

Centri di servizio
Articolo 20.

Finanziamento
Articolo 21.
Conciliazione delle controversie
Articolo 22.
Capo V - Formazione
Articolo 23.
Formazione continua
Articolo 24.

Capo VI - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Composizione della commissione paritetica nazionale
Articolo 25.

Compiti della commissione paritetica nazionale
Articolo 26.

Commissioni paritetiche territoriali
Articolo 27.

Procedure per la composizione delle controversie collettive
Articolo 28.
Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
Articolo 29.
Collegio arbitrale
Articolo 30.
Procedure di conciliazione e arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
Articolo 31.
Procedure di conciliazione e arbitrato relative ai licenziamenti individuali
Articolo 32.
Articolo 33.
Articolo 34.
Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 35.
Articolo 36.
Capo VII - Attività sindacale
Delegato aziendale
Articolo 37.

Dirigenti sindacali
Articolo 38.
Permessi sindacali
Articolo 39.
Articolo 40.
Articolo 41.
Diritto di affissione
Articolo 42.

Assemblea
Articolo 43.

Referendum
Articolo 44.
Norme generali
Articolo 45.

Norma transitoria
Articolo 46.
Contributi associativi
Articolo 47.
Titolo III - Classificazione del personale
Articolo 48
Declaratorie
Articolo 49.
Articolo 50.
Passaggi di qualifica
Articolo 51.
Mansioni promiscue
Articolo 52.
Titolo IV - Mercato del lavoro
Premessa
Capo I - Contratto di apprendistato
Articolo 53.
Assunzione dell'apprendista
Articolo 54.

Articolo 55.
Durata e qualifiche dell'apprendistato
Articolo 56.
Periodo di prova
Articolo 57.
Articolo 58.
Orario di lavoro
Articolo 59.

Articolo 60.
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 61.

Obblighi dell'apprendista
Articolo 62.

Articolo 63.
Conclusione del rapporto
Articolo 64.
Retribuzione degli apprendisti
Articolo 65.
Articolo 66.
Capo II - Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Articolo 67.
Capo III - Contratto a tempo parziale
Articolo 68.
Articolo 69.
Articolo 70.
Articolo 71.
Articolo 72.
Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 73.
Limiti quantitativi
Articolo 74.
Nuove attività
Articolo 75.
Sostituzione e affiancamento
Articolo 76.
Stagionalità
Articolo 77.
Dichiarazione a verbale.
Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Articolo 78.
Cause di forza maggiore
Articolo 79.
Monitoraggio
Articolo 80.

Diritto di precedenza
Articolo 81.
Informazioni
Articolo 82.
Formazione
Articolo 83.

Capo V - Lavoro temporaneo
Articolo 84.
Articolo 85.
Articolo 86.
Capo VI - Lavoro extra e di surroga
Articolo 87.
Capo VII - Lavoratori studenti
Articolo 88.
Capo VIII - Contratto di inserimento
Articolo 89.
Capo IX - Lavoro ripartito
Articolo 90.
Capo X - Esclusione dalle quote di riserva
Articolo 91.
Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo I - Instaurazione del rapporto assunzione
Articolo 92.
Capo II - Periodo di prova
Articolo 93.
Articolo 94.
Capo III - Donne e minori
Articolo 95.
Articolo 96.
Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Articolo 97.

Durata massima dell'orario di lavoro
Articolo 98.

Riposo giornaliero
Articolo 99.

Riduzione dell'orario
Articolo 100.
Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Articolo 101.

Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 102.

Articolo 103.
Flessibilità
Articolo 104.

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Articolo 105.

Orario di lavoro dei minori
Articolo 106.

Recuperi
Articolo 107.

Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 108.

Lavoro notturno
Articolo 109.

Lavoratori notturni
Articolo 110.

Lavoro straordinario
Articolo 111.

Articolo 112.
Articolo 113.
Articolo 114.
Capo V - Riposo settimanale
Articolo 115.
Lavoro domenicale
Articolo 116.
Capo VI - Festività
Articolo 117.
Articolo 118.
Capo VII - Ferie
Articolo 119.
Articolo 120.
Articolo 121.
Articolo 122.
Capo VIII - Permessi e congedi
Congedo per matrimonio
Articolo 123.
Congedo per motivi familiari
Articolo 124.
Permessi per elezioni
Articolo 125.
Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio
Articolo 126.
Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Articolo 127.

Sanzioni disciplinari
Articolo 128.

Assenze non giustificate
Articolo 129.
Divieto di accettazione delle mance
Articolo 130.
Consegne e rotture
Articolo 131.
Articolo 132.
Articolo 133.
Corredo - Abiti di servizio
Articolo 134.

Capo X - Norme specifiche per l'area quadri
Disposizioni generali
Articolo 135.

Assistenza sanitaria integrativa
Articolo 136.
Indennità di funzione
Articolo 137.
Formazione e aggiornamento
Articolo 138.
Responsabilità civile
Articolo 139.
Titolo VI - Trattamento economico
Capo I - Elementi della retribuzione
Articolo 140.
Articolo 141.
Determinazione della retribuzione giornaliera
Articolo 142.
Determinazione della retribuzione oraria
Articolo 143.
Capo II - Paga base nazionale
Articolo 144.
Una tantum
Articolo 145.
Capo III - Contingenza
Articolo 146.
Lavoratori minorenni - Norma transitoria
Articolo 147.
Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
Articolo 148.
Capo IV - Corresponsione della retribuzione
Articolo 149.
Capo V - Assorbimenti
Articolo 150.
Capo VI - Scatti di anzianità
Articolo 151.
Articolo 152.
Capo VII - Mensilità supplementari
Tredicesima mensilità
Articolo 153.
Quattordicesima mensilità
Articolo 154.
Capo VIII - Previdenza complementare
Articolo 155.
Capo IX - Assistenza sanitaria integrativa
Articolo 156.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Articolo 157.
Articolo 158.
Articolo 159.
Articolo 160.
Articolo 161.
Capo II - Infortunio
Articolo 162.
Articolo 163.
Anticipazione indennità Inail
Articolo 164.
Capo III - Conservazione del posto
Articolo 165.
Articolo 166.
Articolo 167.
Lavoratori affetti da tubercolosi
Articolo 168.

Capo IV - Gravidanza e puerperio
Articolo 169
Articolo 170.
Articolo 171.
Articolo 172.
Articolo 173.
Capo V - Chiamata alle armi
Servizio militare di leva
Articolo 174.
Richiamo alle armi
Articolo 175.
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso

Articolo 176.
Capo II - Preavviso
Articolo 177.
Indennità sostitutiva del preavviso
Articolo 178.
Capo III - Dimissioni
Articolo 179.
Articolo 180.
Giusta causa
Articolo 181.
Matrimonio
Articolo 182.
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Articolo 183.
Articolo 184.
Licenziamento discriminatorio
Articolo 185.
Matrimonio
Articolo 186.
Capo V - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Articolo 187.
Articolo 188.
Articolo 189.
Capo VI - Restituzione documenti di lavoro
Articolo 190.
Titolo IX - Vigenza contrattuale
Decorrenza e durata
Articolo 191.
Procedure per il rinnovo del CCNL
Articolo 192.
Indennità di vacanza contrattuale (IVC) - Norma transitoria
Articolo 193.
Parte Speciale
Titolo X - Aziende alberghiere

Capo I - Classificazione del personale
Articolo 194.
Capo II - Classifica esercizi alberghieri
Articolo 195.
Capo III - Apprendistato
Articolo 196.
Articolo 197.
Stagiaires
Articolo 198.

Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 199.
Articolo 200.
Articolo 201.
Articolo 202.
Articolo 203.
Articolo 204.
Articolo 205.
Articolo 206.
Articolo 207.
Articolo 208.
Articolo 209.
  Articolo 210.
Articolo 211.
Articolo 212.
Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 213.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 214.

Lavoro notturno
Articolo 215.
Articolo 216.
Lavoratori notturni
Articolo 217.
Lavoro straordinario
Articolo 218.

Capo VI - Festività
Articolo 219.
Capo VII - Ferie
Articolo 220.
Capo VIII - Elementi economici
Paga base aziende alberghiere minori
Articolo 221.
Trattamenti salariali integrativi
Articolo 222.
Articolo 223.
Calcolo dei ratei
Articolo 224.
Scatti di anzianità - Norme transitorie
Articolo 225.
Premio di anzianità
Articolo 226.
Capo IX - Malattia
Articolo 227.
Articolo 228.
Capo X - Infortunio
Articolo 229.
Capo XI - Trattamento di fine rapporto
Articolo 230.
Capo XII - Norme per gli ostelli
Articolo 231.
Capo XIII - Norme per le residenze turistico-alberghiere
Articolo 232.
Capo XIV - Norme per i centri benessere
Articolo 233.
Capo XV - Norme per i porti e gli approdi turistici
Articolo 234.
Classificazione del personale
Formazione
Articolo 235.

Scatti di anzianità
Articolo 236.
Trattamento di fine rapporto
Articolo 237.
Premio di anzianità
Articolo 238.
Disposizioni di raccordo
Articolo 239.

Articolo 240.
Dichiarazione a verbale.
Capo XVI- Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 241.
Titolo XI - Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Capo I - Classificazione del personale
Articolo 242.
Capo II - Apprendistato
Articolo 243.
Articolo 244.
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 245.
Articolo 246.
Articolo 247.
Articolo 248.
Articolo 249.
Articolo 250.
Articolo 251.
Articolo 252.
Articolo 253.
Articolo 254.
Articolo 255.
Articolo 256.
Articolo 257.
Articolo 258.
Articolo 259.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 260.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 261.

Lavoro notturno
Articolo 262.
Articolo 263.
Lavoratori notturni
Articolo 264.
Lavoro straordinario
Articolo 265.
Capo V - Festività
Articolo 266.
Capo VI - Ferie
Articolo 267.
Capo VII - Elementi economici
Paga base aziende minori
Articolo 268.
Trattamenti salariali integrativi
Articolo 269.
Articolo 270.
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Articolo 271.
Calcolo dei ratei
Articolo 272.
Capo VIII - Malattia
Articolo 273.
Articolo 274.
Capo IX - Infortunio
Articolo 275.
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Articolo 276.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 277.
Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo I - Classificazione del personale

Articolo 278.
Articolo 279.
Capo II - Apprendistato
Articolo 280.
Articolo 281.
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 282.
Articolo 283.
Articolo 284.
Articolo 285.
Articolo 286.
Articolo 287.
Articolo 288.
Articolo 289.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 290.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 291.

Lavoro notturno
Articolo 292.
Lavoratori notturni
Articolo 293.
Lavoro straordinario
Articolo 294.
Festività
Articolo 295.
Articolo 296.
Ferie
Articolo 297.
Permessi e congedi
Articolo 298.
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Articolo 299.
Capo VI - Paga base pubblici esercizi di 3a e 4a categoria
Articolo 300.
Capo VII - Trattamento economico dei percentualisti
Indennità di contingenza
Articolo 301.
Percentuale di servizio
Articolo 302.
Articolo 303.
Articolo 304.
Articolo 305.
Articolo 306.
Articolo 307.
Articolo 308.
Articolo 309.
Articolo 310.
Articolo 311.
Articolo 312.
Articolo 313.
Mensilità supplementari
Articolo 314.
Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Articolo 315.
Articolo 316.
Capo VIII - Scatti di anzianità
Norma transitoria
Articolo 317.
Capo IX - Malattia e infortunio
Malattia
Articolo 318.
Infortunio
Articolo 319.
Capo X - Pulizia dei locali
Articolo 320.
Capo XI - Trattamento di fine rapporto
Articolo 321.
Capo XII - Norme per i locali notturni
Articolo 322.
Articolo 323.
Articolo 324.
Articolo 325.
Articolo 326.
Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Articolo 327.
Articolo 328.
Capo XIV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Protocollo appalti
Articolo 329.
Cambi di gestione
Articolo 330.
Articolo 331.
Articolo 332.
Articolo 333.
Articolo 334.
Articolo 335.
Articolo 336.
Articolo 337.
Articolo 338.
Trattamenti salariali integrativi
Articolo 339.
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Articolo 340.
Indennità supplementare
Articolo 341.
Clausola di inscindibilità
Articolo 342.
Indennità speciale
Articolo 343.
Orario di lavoro
Articolo 344.
Sciopero nelle mense ospedaliere
Articolo 345.
Confronto settoriale
Articolo 346.
Subentro in rapporti di concessione
Articolo 347.

Capo XV - Refezione
Articolo 348.
Capo XVI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 349.
Capo XVII - Accordi settoriali
Articolo 350.
Titolo XIII - Stabilimenti balneari
Capo I - Classificazione del personale

Articolo 351.
Capo II - Contratti a termine
Articolo 352.
Articolo 353.
Articolo 354.
Articolo 355.
Articolo 356.
Articolo 357.
Articolo 358.
Capo III - Orario di lavoro
Articolo 359.
Distribuzione orario settimanale
Articolo 360.

Lavoro straordinario
Articolo 361.
Festività
Articolo 362.
Capo IV - Indennità di contingenza
Articolo 363.
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Articolo 364.
Capo VI - Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria
Articolo 365.
Capo VII - Scatti di anzianità - Norma transitoria
Articolo 366.
Capo VIII - Malattia e infortunio
Malattia
Articolo 367.
Infortunio
Articolo 368.
Capo IX - Trattamento di fine rapporto
Articolo 369.
Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche
Articolo 370.
Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo I - Classificazione del personale
Articolo 371.
Capo II - Apprendistato
Articolo 372.
Capo III - Contratto a termine
Articolo 373.
Articolo 374.
Articolo 375.
Articolo 376.
Articolo 377.
Articolo 378.
Articolo 379.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 380.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 381.

Lavoro notturno
Articolo 382.
Lavoratori notturni
Articolo 383.
Lavoro straordinario
Articolo 384.
Festività
Articolo 385.
Capo V - Indennità di contingenza
Articolo 386.
Capo VI - Trattamenti salariali integrativi
Articolo 387.
Capo VII - Scatti di anzianità
Norma transitoria
Articolo 388.
Capo VIII - Malattia e infortunio
Malattia
Articolo 389.
Infortunio
Articolo 390.
Capo IX - Trattamento di fine rapporto
Articolo 391.
Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche
Articolo 392.
Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo I - Classificazione del personale

Articolo 393.
Capo II - Apprendistato
Articolo 394
Capo III - Orario di lavoro
Articolo 395.
Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 396.

Lavoro straordinario
Articolo 397.
Capo IV - Festività
Articolo 398.
Capo V - Ferie
Articolo 399.
Capo VI - Missioni e trasferimenti
Articolo 400.
Articolo 401.
Articolo 402.
Articolo 403.
Articolo 404.
Capo VII - Trattamenti salariali integrativi
Articolo 405.
Articolo 406.
Paga base agenzie minori
Articolo 407.
Indennità di contingenza
Articolo 408.
Provvigioni
Articolo 409.
Indennità di cassa
Articolo 410.
Scatti di anzianità
Articolo 411.
Norma transitoria.
Articolo 412.
Cambi di livello
Articolo 413.
Anzianità convenzionale
Articolo 414.
Mensilità supplementari
Articolo 415.
Articolo 416.
Capo VIII - Malattia
Articolo 417.
Capo IX - Infortunio
Articolo 418.
Sospensione dal lavoro
Articolo 419.
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Articolo 420.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 421.
Allegati
Allegato A) Moduli tipo contratti a termine
Allegato B) Indennità di contingenza
Allegato C) Lavoro straordinario
Allegato D) Vitto e alloggio
• E/1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
• E/2 - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi
Allegato E) Lavoratori stagionali
• Lettera Inail
• Lettera Inps
Allegato F) Premio di anzianità aziende alberghiere
Allegato G) Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU
Allegato H) Ipotesi di accordo interconfederale applicativo del D.Lgs. n. 626/94
Allegato I Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
Allegato L Codice di condotta dell'industria turistica italiana
EBN (Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo

Il giorno 22 luglio 2003 in Roma tra Federazione italiana del turismo (Assoturismo) [...]; Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo (Asshotel) [...]; Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici (Fiepet) [...]; Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo (Assoviaggi) [...]; Federazione Italiana Imprese Balneari (Fiba) [...]; Associazione dei Campeggi turistico-ricettivi dell'aria aperta (Assocamping) [...] con la partecipazione della Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi - Confesercenti [...] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) [...]; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) [...]; Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) [...]; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...]; Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) [...]; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] visto il Protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Turismo 22.1.99, il verbale di ratifica della conversione in euro degli elementi retributivi nel settore turismo del 18.12.01, l'Accordo 5.5.04, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti e approdi turistici, rifugi alpini di cui all'art. 1, composto da 15 titoli, 421 articoli e 10 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa al CCNL
[...]
Le Parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali.
Per il raggiungimento di questo obiettivo le Parti, a tutti i livelli, anche con riferimento alla realtà delle aziende multilocalizzate, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le Parti, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo dei CAE.
In questo senso, le Parti assegnano rilievo al sistema degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro.
In tale ambito, le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato come strumenti utili ad affrontare la realtà del lavoro nel settore, così come definiti nel CCNL.
A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore turismo, le Parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore, nonché funzionale alla individuazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali e aziendali.
[...]
Le Parti ribadiscono la centralità del lavoro nel processo di realizzazione e di erogazione del servizio turistico, e in considerazione di tale interesse si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento al ruolo degli Enti bilaterali e delle Fondazioni per la formazione continua.
Inoltre, le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti Sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le Parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

Parte Generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1.

1) Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate e il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
(a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
(b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III) annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
(c) ostelli, residences, villaggi turistici;
(d) colonie climatiche e attività similari;
(e) Centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
(a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi
(a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-food, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
-piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di 9 camere per alloggio;
-caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie e ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5, legge 25.8.91 n. 287;
-chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
-gelaterie, cremerie;
-negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
(b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
(c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
(d) posti di ristoro sulle autostrade;
-posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
-aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering e altre);
-aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
-spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
(e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
(f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
(g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
(h) parchi a tema.
IV) Stabilimenti balneari
(a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
(a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, etc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 1, punto 4), DPCM 13.9.02;
(b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti e approdi turistici
(a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro l'1.7.01 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'art. 16, legge 13.5.99 n. 133 e al Decreto del Ministero delle finanze 31.1.00 n. 29 (Sale Bingo).
Nota a verbale.
Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale.
1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I, art. 1).
2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III, art. 1).
3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo"" di cui al punto VI, art. 1).
4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico- ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II, art. 1).
Le norme dell'Accordo 27.3.79 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti e articoli del presente testo a stampa.

Articolo 2.
[...]
4) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]

Articolo 3.
1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o un'unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo II - Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
Articolo 9.

[...]
2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
[...]
(b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
3) Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi della utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
4) Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del CCNL in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
[...]

Capo III - Secondo livello di contrattazione
Contrattazione integrativa
Articolo 10.

1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
[...]
3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si svolge:
-a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;
-a livello territoriale per le aziende che occupano sino a 15 dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
-a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
[...]
6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
7) Di norma la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.

Materie della contrattazione
Articolo 13.

1) Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, al 2° livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3) e 4), art. 10, sono demandate le seguenti materie:
(a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e della legge n. 125 del 10.4.91, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
(b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
(c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 69;
(d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1), art. 23, legge n. 56/87, regolandone l'eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta, nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
(e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 75 del presente CCNL 22.1.99;
(f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 97, 106, 359);
(g) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 108);
(h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 291 e 381);
(i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
(j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
(k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
(l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 104;
(m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 100 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
(n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minore lavoro secondo quanto previsto dall'art. 107;
(o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 105;
(p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
(q) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
[...]
(t) regolamentazione nastro orario stagionali (art. 201);
(u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300.
3) Le seguenti materie restano demandate all'esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
[...]
(b) programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 6), Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro, nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro e al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, comma 4), legge 28.2.87 n. 56;
(c) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'art. 89 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
(d) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 74, CCNL 22.1.99;
(e) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
(f) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1), art. 23, legge n. 56/87 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
(g) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 61, comma 2);
(h) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso.
Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
[...]
(u) contratti a termine e aziende di stagione (artt. 206, 207, 208, 248, 253, 254, 284);
(v) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 8), art. 55;
(w) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;
[...]
(z) funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 241, 277, 421);
(aa) costituzione dei Centri di servizio di cui all'art. 20.
4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
(a) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
(b) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1), art. 23, legge n. 56/87 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
(c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
(d) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
[...]
5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:
(a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e dalla legge n. 125 del 10.4.91, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
(b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 69;
(c) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 108);
(d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 291);
(e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
(f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
(g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
(h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 104;
(i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
(j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minore lavoro secondo quanto previsto dall'art. 107;
(l) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 105;
(m) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
[...]
(o) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300.

Capo IV - Enti bilaterali
Premessa

Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere l'istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione e il funzionamento degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti affidano all'EBNUT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del Turismo.

Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Articolo 17.

1) Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
2) L'EBNUT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBNUT attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
(a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
(b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
(c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
(d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
[...]
(f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
(g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e apprendistato, nonché dei contratti a termine;
(h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
(i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[...]
(m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
(n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
3) Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Enti bilaterali territoriali del settore turismo
Articolo 19.

1) L'Ente Bilaterale del settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
3) L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
(a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[...]
(d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
[...]
(g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
4) L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine, l'Osservatorio:
(a) programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
(b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
(c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari), nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
(d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza 1.1.99 gli Enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli Enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5), art. 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6.10.94.
Dichiarazioni a verbale.
È istituita una Commissione paritetica incaricata di esaminare le problematiche concernenti la bilateralità e di proporre alle Parti le relative soluzioni entro il 31.12.03. In tale ambito sarà elaborata una proposta di nuovo statuto tipo degli Enti bilaterali del turismo e di regolamento per il funzionamento del sostegno al reddito.

Centri di servizio
Articolo 20.

1) L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.
2) Il Centro di Servizio:
-cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 74 e 75, CCNL Turismo 22.1.99;
-assiste le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 3), art. 23, legge n. 56/87, ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui agli artt. 80 e 87 del presente CCNL;
-può svolgere compiti di segreteria tecnica degli Organismi paritetici costituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
3) Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio.
[...]

Capo V - Formazione
Articolo 23.

[...]
7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
-sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo-assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
-riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
-consolidato la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.
8) Le Parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli Enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese, si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti bilaterali nel campo della formazione continua.
9) In questo quadro le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti Sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le Parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

Formazione continua
Articolo 24.

1) Le Parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (Fonter).
2) Le Parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il Fondo interprofessionale si avvalga della rete degli Enti bilaterali del settore turismo e dei relativi Centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.

Capo VI - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Composizione della commissione paritetica nazionale
Articolo 25.

1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da 4 rappresentanti di Filcams, 4 di Fisascat, 4 di Uiltucs e da 3 rappresentanti di Asshotel, da 3 della Fiepet, da 3 di Assoviaggi e da 3 di Assocamping.
2) La Commissione si articola in 4 Sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo e una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

Compiti della commissione paritetica nazionale
Articolo 26.

1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente contratto. A tal fine:
(a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi nazionali di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL;
(b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
(c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT;
(d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente CCNL e di altri contratti e accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
3) L'Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi 30 giorni.
[...]
7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del lavoro.

Commissioni paritetiche territoriali
Articolo 27.

1) Le Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

Capo VII - Attività sindacale
Delegato aziendale
Articolo 37.

1) Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Diritto di affissione
Articolo 42.

1) È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[...]

Assemblea
Articolo 43.

1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
[...]
3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite.
[...]
6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

Norme generali
Articolo 45.

1) Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 e all'Accordo interconfederale 8.6.95 (allegato G).
Dichiarazione a verbale.
Le Parti costituiranno una Commissione paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla Direttiva UE concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Capo I - Contratto di apprendistato

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto-pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro le Parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Articolo 53.
Assunzione dell'apprendista

1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi nn. 1 e 2, Regolamento del Consiglio n. 2081 del 20.7.93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
2) Restano ferme le limitazioni e i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

Articolo 54.
1) L'aspirante apprendista deve essere in possesso di:
[...]
-certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
[...]
2) Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Orario di lavoro
Articolo 59.

1) Ai sensi dell'art. 10, comma 4), legge n. 25/55, è vietato adibire al lavoro gli apprendisti minorenni fra le ore 22 e le 6.
2) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Articolo 60.
1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.

titolo di studio ore di formazione
scuola dell'obbligo
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore
diploma universitario e diploma di laurea

120
100
80

2) La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[...]

Obblighi del datore di lavoro
Articolo 61.

1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
(a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
(b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;
(c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
(d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[...]
2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Obblighi dell'apprendista
Articolo 62.

1) L'apprendista deve:
(a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
(d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Retribuzione degli apprendisti
Articolo 66.

1) Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme del presente contratto, nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
[...]

Capo II - Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Articolo 67.

1) La disciplina del CFL prevista dal CCNL Turismo 22.1.99 esplica i propri effetti nei casi previsti dalla legge e dagli accordi interconfederali.

Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Stagionalità
Articolo 77.
Dichiarazione a verbale.

1) Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti e istituti contrattuali attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
[...]

Monitoraggio
Articolo 80.

1) In coerenza con lo spirito del presente Accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
[...]
4) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli Organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Formazione
Articolo 83.

1) Le Parti concordano di affidare alla rete degli Enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Capo V - Lavoro temporaneo
Articolo 85.

1) In coerenza con lo spirito del presente Accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo:
(a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
(b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
[...]

Articolo 86.
1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.

Capo VI - Lavoro extra e di surroga
Articolo 87.

1) Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a 3 giorni:
-"banquetting";
-meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari;
-attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni e altri luoghi similari;
-ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della "privacy".
3) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal Testo Unico 20.6.65 n. 1124.
[...]

Capo IX - Lavoro ripartito
Articolo 90.

[...]
6) Entro il 20 febbraio di ogni anno le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo III - Donne e minori
Articolo 95.

1) Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 96.
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, legge 17.10.67 n. 977, come modificato dall'art. 13, D.lgs. n. 345/99, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
2) Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Articolo 97.

1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte Speciale del presente contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta.
2) I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
3) Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio e ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Durata massima dell'orario di lavoro
Articolo 98.

1) Il periodo di cui ai commi 3) e 4), art. 4, Decreto 8.4.03 n. 66, è stabilito in 6 mesi.
2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.

Riposo giornaliero
Articolo 99.

1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1), art. 17, Decreto 8.4.03 n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i 2 turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Articolo 101.

1) La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte Speciale del presente contratto.

Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 102.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte Speciale del presente contratto.

Flessibilità
Articolo 104.

1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per 1 o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 97 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[...]
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 97 non potrà superare le 4 consecutive e in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di 6 settimane consecutive.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro 12 settimane a far data dall'inizio del periodo di maggiore prestazione lavorativa.
5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3) e 4) rispettivamente, a 12 e 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 100 è elevato a 116 ore.
6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di 2 volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
[...]

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Articolo 105.

1) Le Parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
2) Le Parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario e una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
3) Tutto ciò premesso, le Parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 97, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
5) In tali accordi, le Parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
6) Pertanto eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
8) Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 100 è elevato a 128 ore.
9) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti convengono di incontrarsi entro marzo 2004 al fine di verificare il rapporto tra il D.lgs. 8.4.03 n. 66, in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.

Orario di lavoro dei minori
Articolo 106.

1) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori d'età compresa fra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto a una interruzione di almeno mezzora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di 4 ore e mezza.
3) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici esercizi e nei campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
4) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 103.

Recuperi
Articolo 107.

1) È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 108.

1) È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezzora e un massimo di 1 ora al giorno.

Lavoro notturno
Articolo 109.

1) Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte Speciale del presente contratto.

Lavoratori notturni
Articolo 110.
[...]
2) L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955.
3) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
4) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli artt. 104 e 105 del presente contratto.
5) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2), 3) e 4).
6) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.lgs. n. 532/99, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
7) Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'art. 29 del presente contratto.
8) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
9) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.

Lavoro straordinario
Articolo 111.

1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 97 e 104 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di 2 ore giornaliere. Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, tale limite è fissato in 3 ore giornaliere.
3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma 2) del presente articolo.
4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Articolo 112.
1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
2) [...]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
3) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al comma 2) le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

Articolo 114.
1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'art. 113, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
[...]
5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti e istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione Paritetica.
Nota a verbale.
Le Parti prendono atto del parere favorevole espresso da Inps e Inail (allegato E) relativamente all'attuazione del presente articolo.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente Capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno 1 volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente Capo.

Capo V - Riposo settimanale
Articolo 115.

1) Ai sensi di legge tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.
2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Capo VII - Ferie
Articolo 121.

[...]
2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[...]
7) Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]

Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Articolo 127.

1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione della sua attività, e in particolare:
[...]
(b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[...]
(f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
(g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
(h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale.
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.

Sanzioni disciplinari
Articolo 128.

1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni 5.
[...]
7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
(a) [...]; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
(d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
(e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
(f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggiore rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[...]

Corredo - Abiti di servizio
Articolo 134.

[...]
3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[...]

Capo X - Norme specifiche per l'area quadri
Disposizioni generali
Articolo 135.

1) Per quanto non espressamente disposto nel presente Capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
[...]

Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Articolo 158.

[...]
7) Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
8) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Capo II - Infortunio
Articolo 162.

1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Capo III - Conservazione del posto
Articolo 167.

1) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.

Lavoratori affetti da tubercolosi
Articolo 168.

1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o casi di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
2) Ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma, art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[...]

Capo IV - Gravidanza e puerperio
Articolo 169

1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[...]

Articolo 172.
1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
2) Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]
5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli artt. 97 e 99 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[...]

Articolo 173.
[...]
5) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Articolo 183.

1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300, 11.5.90 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
(a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 cc);
(b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[...]
5) In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
(a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b), comma 7), art. 128;
[...]
(d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche e impianti di condizionamento d'aria);
(e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
(f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[...]
(h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[...]
(m) reiterato stato di ubriachezza.

Parte Speciale
Titolo X - Aziende alberghiere
Capo III - Apprendistato
Stagiaires
Articolo 198.

1) Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 201.

1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Articolo 202.
[...]
3) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.

Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 213.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 214.

1) Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Lavoro notturno
Articolo 216.

1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.

Lavoro straordinario
Articolo 218.

[...]
6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Capo XIV - Norme per i centri benessere
Articolo 233.

1) Le Parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l'esame delle problematiche concernenti i Centri benessere, al fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di "beauty farm, fitness, wellness, health through water" e similari in seno alle aziende alberghiere.

Capo XV - Norme per i porti e gli approdi turistici
Formazione
Articolo 235.

1) Le Parti assegnano alla formazione professionale una funzione strategica orientata a favorire una maggiore e migliore qualificazione tecnico-professionale dei lavoratori e, per tale via, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza e di qualità del servizio offerto alla clientela.
2) Per sviluppare tale funzione, le Organizzazioni stipulanti promuoveranno l'organizzazione di iniziative tese a valorizzare le risorse umane mediante l'addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di formazione (lingue; nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; etc.) anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli Enti bilaterali del turismo.
[...]

Disposizioni di raccordo
Articolo 239.

1) Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla parte Speciale Aziende alberghiere.

Dichiarazione a verbale.
Le Parti, preso atto delle problematiche indotte dall'applicazione ai porti turistici del Decreto del Ministero della marina mercantile 2.2.82, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.

Capo XVI- Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 241.

Per il funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 35, parte Generale del presente CCNL.

Titolo XI - Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 245.

1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70, CCNL Turismo 22.1.99.

Articolo 248.
1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Articolo 249.
[...]
3) La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 260.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2) La norma di cui al comma 2), art. 104, può essere derogata previa intesa in sede aziendale.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 261.

1) Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Lavoro notturno
Articolo 263.

1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.

Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 282.

1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70, CCNL Turismo 22.1.99.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 290.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 291.

1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.

Capo X - Pulizia dei locali
Articolo 320.

1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XII - Norme per i locali notturni
Articolo 325.

1) Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Articolo 326.
1) Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi provinciali.

Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Articolo 327.

1) Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6, Regolamento 10.9.23 n. 1955.
[...]

Capo XIV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Protocollo appalti

1) Fiepet e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso che il mercato della ristorazione collettiva è sempre più caratterizzato da una attività che si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici regolamentato da normative che stabiliscono una serie di procedure finalizzate a garantire la giusta trasparenza; che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo 23.7.93, occorre favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore al fine di garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali; che è necessario e urgente approntare nuovi strumenti che aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di definire entro il 30.9.01 schemi di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che contengano criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza della professionalità e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
2) Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali:
-indicazione espressa dell'obbligo di rispettare i contratti collettivi di categoria e le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
[...]
-previsione per l'ente appaltante della possibilità di recedere dal contratto di appalto per la mancata osservanza da parte dell'azienda aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato;
[...]
4) Le Parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.

Subentro in rapporti di concessione
Articolo 347.

1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale /territoriale stipulata dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e nominativi esistenti e agli oneri previdenziali conseguenti, le Parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di estendere l'area di applicazione degli articoli da 330 a 338 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione.

Capo XV - Refezione
Articolo 348.

1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane e una consumazione analoga nel pomeriggio.
2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Capo XVII - Accordi settoriali
Articolo 350.

1) Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più Regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Nota a verbale.
Le Parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.

Titolo XIII - Stabilimenti balneari
Capo II - Contratti a termine
Articolo 352.

1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70, CCNL Turismo 22.1.99.

Capo III - Orario di lavoro
Articolo 359.

1) In deroga a quanto previsto dall'art. 97 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore per il personale impiegatizio e in 44 ore per il personale non impiegatizio.
2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore.

Distribuzione orario settimanale
Articolo 360.

1) La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.

Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo III - Contratto a termine
Articolo 373.

1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70, CCNL Turismo 22.1.99.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 380.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 381.

1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.

Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo III - Orario di lavoro
Articolo 395.

1) A decorrere dall'1.7.74, in deroga a quanto previsto dall'art. 90, la durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
-custodi;
-guardiani diurni e notturni;
-portieri;
-telefonisti;
-uscieri e inservienti;
-addetti ai transfert;
-autisti;
-ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successive modifiche e integrazioni.
2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 396.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le Parti per i periodi di alta stagione.
4) Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
5) I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro.

Allegati
EBN (Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo).
Assocamping, Asshotel, Assoviaggi, Fiba, Fiepet e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil da tempo hanno comunemente deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel riconoscimento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva.
L'EBN ha lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il sistema degli Enti Bilaterali Territoriali.
L'EBN ha i seguenti compiti:
(a) programma e organizza relazioni sul quadro economico produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
(b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
(c) svolge attività in materia di mercato del lavoro in armonia con quanto stabilito dalle Parti sociali nella contrattazione collettiva.
Sede [...]