Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE
Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF
OGGETTO: Linee guida per la riammissione in servizio del personale risultato assente causa COVID-19.
Facendo seguito alle note di questo Ufficio prot. n. 18079 e 18541 rispettivamente del 16 e del 26 ottobre 2020 recanti linee di indirizzo in merito alla gestione di soggetti asintomatici, sintomatici e ai contatti stretti con casi confermati positivi al tampone per SARS-CoV-2, si chiarisce che il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, di cui all’allegato 12 del DPCM 2 marzo u.s., e la normativa attualmente vigente definiscono due diversi provvedimenti a seguito di guarigione da COVID-19:
1. la riammissione in comunità;
2. l’idoneità medico-legale lavorativa e il successivo reintegro al lavoro.
La riammissione in comunità è regolata dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 recante indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. Sarà pertanto l’Autorità sanitaria competente, o il Medico di Medicina Generale, a dare indicazione di interruzione dell’isolamento o della quarantena, fermo restando quanto già disposto al riguardo con nota n. 18541 del 26 ottobre u.s.
Per il reintegro al lavoro invece, si ritiene utile definire i criteri per la valutazione da attuare nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini della riammissione in servizio dopo contagio e/o malattia da SARS-CoV-2.
Per il personale che sia stato posto in isolamento a seguito di positività ai test diagnostici e che non abbia sviluppato la malattia nella sua forma conclamata, sarà sufficiente, per la riammissione in servizio, la presentazione di test diagnostico molecolare negativo con visita medica da effettuarsi da parte del Medico incaricato della Struttura VF, corredata da accurata anamnesi.
Qualora la malattia abbia invece comportato per il dipendente il ricovero ospedaliero per polmonite interstiziale o, parimenti, in quei casi gestiti a domicilio nei quali risulti dalla documentazione clinica una complicanza polmonare, la riammissione in servizio dovrà avvenire comunque a seguito di visita medica da parte del Medico incaricato, ferma restando la negatività ai test diagnostici, e sulla base dei seguenti accertamenti diagnostici ai quali dovrà sottoporsi il dipendente:
- visita pneumologica;
- radiografia del torace;
- spirometria;
- elettrocardiogramma a riposo.
Nel caso in cui il dipendente sia stato ricoverato presso struttura ospedaliera, il Medico incaricato potrà richiedere la documentazione sanitaria rilasciata allo stesso all’atto della dimissione in sostituzione dei predetti accertamenti, sulla base della quale potrà emettere il giudizio di idoneità alla ripresa del servizio.
Nelle more dell’acquisizione della predetta documentazione, il Medico incaricato potrà valutare la riammissione in servizio del dipendente con un giudizio di idoneità parziale in relazione alla specifica attività da espletare, fino ad acquisizione e valutazione degli esami richiesti.
In ognuno dei casi sopra descritti, l’esito della valutazione medico-legale effettuata dal Medico incaricato dovrà essere trascritto nel libretto sanitario e di rischio del dipendente.
Qualora dagli accertamenti effettuati risultino alterazioni significative e persistenti dello stato clinico del dipendente, pur se clinicamente guarito dal COVID-19, questi dovrà essere inviato presso gli organismi medico-legali collegiali territorialmente competenti per il giudizio di idoneità al servizio di istituto.
I suddetti accertamenti diagnostici potranno effettuarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Il costo di tali accertamenti, propedeutici alla formulazione del giudizio di idoneità lavorativa, sarà a carico dell’Amministrazione. Al riguardo, codeste Direzioni regionali avranno cura di prendere contatti diretti con le Aziende Sanitarie Locali o analoghe strutture convenzionate per stipulare appositi accordi.
Per quanto attiene alla gestione dei casi positivi a lungo termine, di cui alla citata nota n. 18079 del 16 ottobre u.s., ossia nel caso in cui il dipendente sia positivo asintomatico che non si negativizza dopo 21 giorni, è opportuno precisare quanto segue. La suddetta Circolare del Ministero della Salute prevede che, trascorsi 21 giorni dal primo riscontro di positività al test per SARS-CoV-2 e in assenza di sintomi nell’ultima settimana, l’individuo può interrompere l’isolamento e rientrare in comunità, anche se ancora positivo al test.
Diversa considerazione riguarda la riammissione in servizio del dipendente ancora positivo ai test diagnostici dopo 21 giorni e anche oltre, pur se apparentemente in buona salute. Al riguardo, il periodo di assenza dal lavoro del dipendente dovrà estendersi comunque fino a completa negativizzazione dei test diagnostici molecolari.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)