Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

 

Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF

 

OGGETTO: Indagine epidemiologica - Gestione dei contatti stretti da SARS-CoV-2 Proroga validità idoneità al servizio d’istituto.

Ad integrazione di quanto disposto dallo scrivente Ufficio con nota n. 18079 del 16 ottobre u.s., si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti inerenti alla gestione dei cosiddetti “contatti stretti”, secondo quanto riportato dalla circolare n. 32850 emanata dal Ministero della Salute in data 12 ottobre 2020.
Per una corretta e puntuale gestione dei casi in cui si sia verificato tra il personale un contatto stretto, riveste particolare importanza la conduzione dell’indagine epidemiologica, finalizzata ad identificare con certezza il personale che abbia avuto un comprovato contatto stretto con un individuo positivo al SARS-CoV-2 e disporre nei confronti dello stesso le opportune misure di profilassi e prevenzione di diffusione del contagio.
È compito dei medici incaricati presenti presso codeste strutture centrali e territoriali attuare una scrupolosa indagine nei confronti di tale personale.
Tale indagine dovrà appurare le modalità con le quali si è verificato il contatto stretto, avendo cura di intervistare il personale coinvolto al fine di compilare una scheda d’indagine atta ad individuare con certezza almeno una delle seguenti condizioni:
- vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ha avuto un contatto fisico diretto non protetto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia, senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunione, automezzo) con un caso di COVID-19 senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a distanza minore di 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti.
Fattispecie diverse andranno valutate dal medico incaricato in relazione all’effettivo livello di esposizione al rischio di contagio del personale, tenuto conto dei dispositivi di protezione in uso.
In ogni caso, è importante ricordare che, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio scorso, il contatto di un caso COVID-19 deve essere ricercato tra le persone esposte al caso indice in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dal medico incaricato dovranno essere posti in quarantena. Il provvedimento della quarantena con sorveglianza attiva ha lo scopo di allontanare dalla comunità la persona sana che possa essere stata esposta all’agente infettivo, per la durata del periodo di incubazione, al fine di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare immediatamente un nuovo caso di infezione.
Nella richiamata circolare del Ministero della Salute, sono previsti due provvedimenti di quarantena alternativi:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo da effettuarsi al decimo giorno.
La prima opzione è attuabile laddove l’effettuazione dei test di controllo richieda lunghi tempi di attesa poiché consente di evitare l’esecuzione dei test per la ripresa del servizio. Si raccomanda, tuttavia, di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
La seconda opzione consente l’utilizzo del test antigenico rapido, che richiede tempi di esecuzione più brevi, con un minor tempo di attesa per la risposta. Qualora però questa fosse positiva si rende necessario un test molecolare (tampone naso-faringeo) per una conferma certa.
Si ribadiscono, altresì, le specifiche disposizioni impartite con la richiamata nota n. 18079 del 16 ottobre scorso, secondo cui, ai fini della ripresa del servizio, è possibile effettuare un test molecolare dopo 5 giorni dall’avvenuto contatto al personale operativo VF che abbia avuto un comprovato contatto stretto con un caso positivo al virus SARS-CoV-2, qualora il provvedimento della quarantena comprometta il dispositivo di soccorso tecnico urgente. In caso di esito negativo del citato test, il dipendente asintomatico potrà rientrare in servizio e verrà monitorato dal medico incaricato della struttura VF nei giorni successivi.
In sintesi, obiettivo primario dei Sigg. Dirigenti, sentiti i medici incaricati, sarà quello di applicare la misura che riterranno più opportuna per garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori e la continuità del servizio.
Con l’occasione, si ritiene opportuno affrontare il problema delle idoneità al servizio d’istituto derivanti dalle visite mediche periodiche che il personale VF effettua presso le Direzioni di Sanità regionali di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).
Dopo una sospensione temporanea delle visite mediche attuata da RFI a partire dal mese di marzo 2020, queste sono regolarmente riprese dal mese di settembre, con un numero ridotto di persone ammesse ad effettuare gli accertamenti sanitari.
La nota dello scrivente Ufficio n. 11694 del 1° luglio 2020, stabiliva che i precedenti giudizi di idoneità al servizio emessi al momento dell’ultima visita medica, pur se superata la data di scadenza, erano da ritenersi validi fino a 90 giorni dal termine dello stato di emergenza dichiarato dal Governo.
Si rinnova quindi tale misura, da attuarsi esclusivamente per coloro i quali sia scaduta la validità del giudizio di idoneità e sono in attesa di essere inviati a visita medica presso RFI, dal momento che è possibile effettuare regolarmente gli accertamenti sanitari previsti presso le sedi territoriali della predetta struttura. Pertanto, nelle more della effettuazione delle visite mediche, i giudizi di idoneità al servizio sono da intendersi prorogati di 90 giorni a partire dal termine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
Sarà cura delle Direzioni Regionali e dei Comandi VF procedere comunque ad avviare il personale a visita medica presso RFI, pianificando le prenotazioni con priorità per chi abbia superato da tempo la validità del proprio giudizio di idoneità, tralasciando ad un secondo momento le scadenze più vicine nel tempo.
La predetta disposizione si applica alle certificazioni idoneative rilasciate per il servizio d’istituto, per le mansioni specifiche, la guida di mezzi e natanti VF e il servizio antincendi aeroportuale.
 

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
Dott. R. APPIANA