Cassazione Civile, Sez. 6, 20 maggio 2021, n. 13780 - Indennizzo per infortunio sul lavoro. Contrasto tra motivazione e dispositivo


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 20/05/2021
 

Rilevato che


La Corte d'appello di Palermo, decidendo a seguito di appello dell'Inail avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato l'Istituto a corrispondere a G.F. l'indennizzo per infortunio sul lavoro nella misura del 6%, a seguito di espletamento di nuova consulenza tecnica che aveva accertato postumi permanenti nella misura del 4%, così si esprimeva in motivazione: "in riforma della sentenza impugnata...la domanda del G.F. va respinta. In virtù del principio della soccombenza la parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.. ", ancorché nel dispositivo, dopo aver enunciato il rigetto della domanda, condannava l'appellata al solo pagamento delle spese del grado di appello;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inail sulla base di due motivi;

controparte è rimasta intimata;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte;

 

Considerato che


con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la condanna al pagamento delle sole spese relative al secondo grado di giudizio si pone in contrasto con il principio della soccombenza;
i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati;
premesso che "nel rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione" (Cass. n. 12841 del 21/06/2016), l'operazione ermeneutica di cui sopra, stante la chiara statuizione contenuta in motivazione riguardo all'applicazione del principio della soccombenza, conduce a ritenere erronea la liquidazione delle spese a carico dell'appellante limitata al solo giudizio d'appello;

di conseguenza il ricorso deve essere accolto limitatamente alla omessa statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e la sentenza cassata in parte qua;

quindi, decidendo nel merito, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della parte intimata e liquidate come da dispositivo;

 

P. Q. M.
 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione relativa alle spese di lite del primo grado di giudizio, e, decidendo nel merito, liquida tali spese in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge, al cui pagamento va condannato il G.F.
Condanna G.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 gennaio 2021