Cassazione Civile, Sez. 6, 20 maggio 2021, n. 13794 - Rendita per inabilità permanente. Termine decennale per chiedere la revisione 


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: DE FELICE ALFONSINA
Data pubblicazione: 20/05/2021
 

Rilevato che

il Tribunale di Latina, con sentenza n. 980 del 2002, aveva ripristinato in capo a G.D. la rendita Inail per l'inabilità permanente del 16% derivante dall'infortunio sul lavoro occorso il 4/4/1991, rendita revocatagli illegittimamente dall'istituto a far data dal 1997;
in seguito al ripristino della prestazione, in data 11/7/2011 il lavoratore aveva presentato istanza amministrativa di revisione della rendita motivandola sulla base dell'aggravamento dei sintomi della patologia (maculopatia da sindrome gravitazionale); l'Inail aveva respinto la predetta domanda;
il Tribunale di Latina, adito dal G.D. per l'accertamento del diritto alla revisione del beneficio, rigettava il ricorso, per superamento del limite temporale decennale fissato dagli artt. 83 e 137 del T.U. n.1124 del 1965;
la Corte d'appello di Roma confermando sul punto la sentenza del primo giudice, rigettava l'appello, e, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, affermava che, sebbene fosse pacifico in causa che l'aggravamento costituiva diretta conseguenza dell'infortunio, tuttavia la domanda per il riconoscimento dello stesso era tardiva in quanto presentata nel 2011, oltre il termine di "stabilizzazione" dei postumi permanenti, fissato dalla legge in dieci anni dal verificarsi dell'infortunio (4/4/1991);
la cassazione della sentenza è domandata da G.D. sulla base di un unico motivo;
l'INAIL sede di Latina è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Nullità assoluta della sentenza in relazione all'art. 83 d.P.R. n.1124 del 1965"; sostiene che il termine decennale per chiedere la revisione avrebbe dovuto calcolarsi in riferimento non già alla data di costituzione della rendita (4/4/1991), ma alla data di pubblicazione della sentenza (19/4/2002) con cui il Tribunale di Latina lo aveva riammesso al godimento della rendita a far data dalla revoca del beneficio da parte dell'Inail, avvenuta nel 1997;
assume la difesa di G.D. che l'istanza di revisione, presentata nel 2011, era tempestiva, poiché prodotta entro il decennio 2002-2012, considerando come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (19/4/2002) che aveva condannato l'Inail a ripristinare il trattamento illegittimamente revocato;
in via subordinata il motivo prospetta la violazione dell'art. 3 e dell'art. 38 Cost. per il vuoto di tutela assicurativa che il rigetto del ricorso comporterebbe in danno del ricorrente;
il motivo è inammissibile;
la Corte territoriale ha accertato che il decennio dalla costituzione della rendita (1991) nel 2011 era già trascorso;
le doglianze sono prospettate in modo generico;
per sottrarsi alla pronuncia di inammissibilità parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o produrre l'istanza di revisione per aggravamento dei sintomi della malattia presentata all'ente previdenziale, nonché la sentenza che, dichiarando l'illegittimità della scelta amministrativa, aveva condannato l'Ente al ripristino della prestazione;
in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del presente giudizio in favore della parte rimasta intimata;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.i, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 10 marzo 2021