Categoria: Cassazione civile
Visite: 3801

Cassazione Civile, Sez. 6, 20 maggio 2021, n. 13792 - Caduta durante l'imbracatura di un cancello metallico. Azione di regresso


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: DE FELICE ALFONSINA
Data pubblicazione: 20/05/2021
 

Rilevato che:


con sentenza del Tribunale di Palermo passata in giudicato il 29/11/2011, S.D., titolare dell'omonima ditta individuale, veniva condannato alla pena di tre mesi di reclusione, essendo stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali colpose per l'incidente occorso al proprio dipendente F.S., il quale aveva riportato fratture multiple in conseguenza di una caduta occorsa nel mentre effettuava l'imbracatura di un cancello metallico;
in seguito alla condanna del datore di lavoro, l'Inail, che aveva riconosciuto al lavoratore un'indennità commisurata a un'invalidità del 23 per cento provvedendo ad erogare allo stesso la corrispondente rendita, aveva proposto azione di regresso dinanzi al Tribunale di Palermo, il quale, accolta la domanda, aveva condannato il S.D. a rimborsare integralmente all'istituto l'ammontare delle prestazioni corrisposte al dipendente per l'infortunio subito;
a seguito di notifica della sentenza da parte dell'Inail con formula esecutiva, S.D. ricorreva in appello, dolendosi della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio per violazione del contraddittorio, essendo stato il ricorso originario notificato in OMISSIS anziché nella nuova residenza di via ;
la Corte d'appello di Palermo accertato il vizio di notifica dell'originario ricorso, dichiarava la nullità della sentenza impugnata e rimetteva le parti dinanzi al giudice di primo grado;
sulla base di tale pronuncia l'Istituto provvedeva a riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Palermo;
l'adito Tribunale stabiliva che nel tempo trascorso fra il passaggio in giudicato della sentenza penale (29/11/2011) e la proposizione del ricorso in riassunzione (3/7/2015) il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, a norma del quale l'azione civile di regresso si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, era decorso;
avverso la sentenza del Tribunale proponeva ricorso in appello l'Inail, al fine di sentir condannare S.D. al rimborso nei confronti dell'istituto erogante del costo delle prestazioni previdenziali corrisposte al dipendente infortunato, dolendosi che il primo giudice non avesse riconosciuto che l'atto con cui l'Inail in data 23/5/2013 aveva provveduto a notificare a S.D. la sentenza del Tribunale di Palermo n.1761 del 2013, pronunciata nel giudizio dichiarato nullo, costituiva atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione dell'azione di regresso;
la Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accertato che - come lo stesso S.D. aveva dichiarato nell'atto di appello del primo giudizio - la sentenza dichiarata nulla era stata effettivamente notificata il 23/5/2013 ed ha ritenuto di attribuire a tale atto efficacia interruttiva sostanziale della prescrizione, affermando che l'atto notificato dall'Inail a S.D., " ...in ragione della statuizione portata dal titolo notificato..." (p.3 sent.), manifestava in via oggettiva la volontà inequivocabile dell'istituto erogante di ottenere il soddisfacimento del diritto di regresso riconosciutogli dalla legge, ponendo in mora il soggetto passivo dell'obbligazione;
la cassazione della sentenza è domandata da S.D. sulla base di due motivi;
l'Inail ha depositato controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

 

Considerato che:


col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro";
sostiene l'erroneità della sentenza là dove la stessa ha ritenuto di conferire efficacia interruttiva della prescrizione all'atto con cui l'Inail aveva notificato all'odierno ricorrente (il 25/5/2013) la sentenza del Tribunale di Palermo, dichiarata nulla in appello per accoglimento dell'eccezione concernente il vizio di notifica dell'atto originario introduttivo del giudizio di regresso proposto dall'Inail;
contesta che la Corte territoriale avrebbe impropriamente esteso al caso in esame il principio di diritto, affermato da questa Corte in Cass. n. 13070 del 2018 per l'ipotesi, tutt'affatto diversa, concernente l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione attribuito all'atto introduttivo del giudizio nullo (e non inesistente), quale conseguenza del criterio di strumentalità degli atti processuali, traendone erroneamente un principio di carattere generale che avrebbe esteso all'ipotesi della  notifica della sentenza di primo grado dichiarata nulla dal giudice dell'appello per vizio di notifica dell'atto introduttivo dell'originario giudizio;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella mancata valutazione del concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio e nell'omessa valutazione delle richieste istruttorie";
il primo motivo è inammissibile;
esso è genericamente prospettato, avendo omesso, il ricorrente, di trascrivere e di produrre la sentenza di primo grado dichiarata nulla dalla Corte d'appello di Palermo nel primo giudizio, nonché l'atto - comprensivo della relata di notifica - con cui la stessa era stata notificata dall'istituto all'odierno ricorrente;
in conformità a quanto costantemente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); il secondo motivo è del pari inammissibile;
anche a voler prescindere dalla erroneità della prospettazione del vizio di motivazione, sì come formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 e non ai sensi dell'art. 360, co.1 n. 5 cod. proc. civ., si rileva che la censura relativa all'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale in merito all'asserito concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio è formulata in modo del tutto generico;
quanto alla necessità del rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., va rilevato che il motivo in esame si limita a formulare alla Corte d'appello un vago appunto per non aver " ...tenuto in considerazione la responsabilità del lavoratore nell'occorso" (p. 6 rie.), omettendo di considerare che una siffatta affermazione, per superare il vaglio di ammissibilità, avrebbe dovuto essere supportata dalla trascrizione o dalla produzione dell'atto processuale in cui la parte avrebbe prospettato la questione della cui mancata valutazione da parte del giudice del merito si duole;
inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito come sia onere della parte che invochi il vizio di motivazione indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Sez. Un. n.8053 del 2014);
da quanto risulta in atti, il provvedimento impugnato in più punti richiama la sentenza che ha accertato la responsabilità penale del datore, senza mai riferire di un qual si voglia profilo di responsabilità colpevole concorrente in capo al lavoratore;
in mancanza di specifiche allegazioni in merito da parte dell'odierno ricorrente, si ritiene pertanto che la tesi difensiva circa la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, del contributo del lavoratore alla causazione dell'evento ai fini della determinazione del valore della rendita oggetto dell'azione di regresso, non sia stata specificamente prospettata in questa sede;
quanto alla denuncia di omesso esame di elementi istruttori, va ribadito il Supremo insegnamento in base al quale esso non concorrere ad integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, allorché il fatto storico, rilevante in causa, sia stato preso in considerazione dal giudice, e quand'anche la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ancora, Sez. Un. n. 8053 del 2014);
la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce, quindi, per contestare la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale e il cui giudizio è rimesso dall'ordinamento al potere discrezionale del giudice del merito;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.
 



La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna S.D. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'INAIL, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.!, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 10 marzo 2021