Cassazione Penale, Sez. 4, 20 maggio 2021, n. 20095 - Smottamento del terreno e schiacciamento mortale di un operaio intento al rifacimento di un tratto fognario. Il Comune non è committente dei lavori


 

 

Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 25/03/2021
 

Fatto


1. Con sentenza del 28/5/2015 il Tribunale di Rieti ha dichiarato R.A. e C.F. colpevoli del delitto di cui all'art. 589, commi 2 e 4 cod. pen. - così riqualificati i fatti loro originariamente ascritti - ed ha assolto S.D. dai reati di omicidio e lesioni colpose a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Il R.A. ed il C.F. erano condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Omissis da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle provvisionali come determinate in sentenza.
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A. e C.F. in ordine alle imputazioni di lesioni, come contestate ai capi A) e B) della rubrica, e in ordine alle fattispecie contravvenzionali, come rispettivamente ascritte agli imputati perché estinte per intervenuta prescrizione. Ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in primo grado in quella di anni due di reclusione per ciascun imputato ed ha confermato la pronuncia assolutoria resa nei confronti di S.D..
2. I fatti che hanno dato origine al procedimento possono essere così riassunti. In data 11/11/2008, il Comune di Rieti emetteva un'ordinanza con cui prescriveva alla "Acearieti s.r.l." - società concessionaria del servizio idrico comunale - di provvedere alla disotturazione di un tratto di fognatura comunale, anche con interventi di rifacimento della stessa, in seguito a segnalazioni dei cittadini. Il provvedimento era comunicato a mezzo fax al Geometra C.O., il quale, a sua volta, in data 13/11/2008, provvedeva ad inoltrare risposta al Comune di Rieti, comunicando che l'operazione di spurgo non era riuscita e che, pertanto, la società avrebbe provveduto d'urgenza al rifacimento del tratto fognario interessato dalle problematiche segnalate.
L'Acearieti s.r.l. incaricava la ditta di R.A. del rifacimento di un collettore fognario lungo 72 metri, in località Patarico di Amatrice.
La ditta provvedeva ad effettuare uno scavo per l'alloggiamento di circa 40 metri di tubazioni con parziale reinterro.
In data 9/12/2008, il R.A., unitamente ai dipendenti P.N. e K.F., era intento alla installazione di una tubazione all'interno di uno scavo profondo 4,5 metri. Durante la lavorazione si staccava un grosso quantitativo di terreno da una parete, ìnvestendoli in pieno. In seguito allo smottamento il P.N. decedeva sul colpo per gravi lesioni da schiacciamento, R.A. e K.F. riportavano fratture multiple.
Dagli accertamenti svolti emergeva che la ditta esecutrice dei lavori aveva omesso di adottare qualsiasi misura precauzionale per garantire la stabilità delle pareti dello scavo, nonostante la sua notevole profondità e gli avversi fenomeni metereologici verificatisi in quei giorni, che avevano determinato infiltrazioni piovane nel terreno.
I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, riconoscevano in capo al R.A., titolare della omonima ditta, la qualifica di datore di lavoro, avendo il K.F. ed il P.N. operato sotto la sua direzione.
Dalla dinamica del sinistro emergeva che l'imputato aveva violato le prescrizioni imposte al datore di lavoro a tutela dei lavoratori, omettendo di redigere preventivamente il piano operativo di sicurezza e dì installare le necessarie armature di contenimento delle pareti dello scavo, determinando in tal modo l'infortunio occorso.
Quanto alla posizione di C.F., odierno ricorrente, questi veniva dichiarato parimenti responsabile del reato di omicidio colposo in cooperazione con il R.A.. Secondo quanto sostenuto nelle sentenze di merito, l'imputato, in qualità di responsabile della gestione tecnica e, ad interim, di quella amministrativa della "Acearieti s.r.l.", società affidataria del servizio di gestione delle fognature (in forza di una convenzione stipulata nel 1998, rep. 1185), era da reputarsi committente delle opere di sostituzione della tratta fognaria. SI richiamavano in proposito gli orientamenti in base ai quali, in relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, la responsabilità è riferibile oltre che al datore di lavoro anche al committente, in presenza di elementi suscettibili di rivelare un'Incidenza della sua condotta sull'eziologia dell'evento, avuto riguardo alla specificità dei lavori e alta ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori.
Secondo i giudici di merito il C.F., in forza della posizione apicale rivestita all'interno della società, era ben consapevole dell'imminente intervento straordinario di sostituzione del tratto di rete fognaria affidato alla ditta R.A.. Egli pertanto avrebbe dovuto attivarsi verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, i requisiti tecnico professionali dell'impresa esecutrice e l'esistenza dì un piano operativo di sicurezza.
Il S.D., responsabile dell'Ufficio tecnico del settore manutenzione del patrimonio del Comune di Amatrice, era chiamato a rispondere del reato di omicidio e lesioni colpose per avere omesso di valutare le misure generali di tutela previste dall'art.15 d.lgs. 81/2008 e, quindi, per non avere permesso la pianificazione dei lavori in sicurezza. I giudici non ravvisavano a carico dell'imputato omissioni specificatamente a lui riconducibili. Si sosteneva che la l'Acearieti s.r.l. fosse competente ad intervenire in maniera del tutto autonoma per la risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione della rete fognaria.
3. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione C.F. e le parti civili costituite Omissis, articolando i seguenti motivi di ricorso.
3.1 Per C.F.
l) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, Inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con particolare riferimento alla inconsapevolezza della decisione adottata dal C. di affidare alla ditta R.A. il rifacimento del tratto fognario e di dare immediato avvio ai lavori.
L'accertamento della responsabilità del C.F. per i fatti per cui si procede, sarebbe avvenuto, in entrambi i gradi di giudizio, ledendo i principi di personalità e colpevolezza sanciti dall'art. 27 della Costituzione. L'imputato, responsabile della gestione tecnica e della gestione amministrativa della "Acearieti S.r.l." era all'oscuro della decisione adottata dal coimputato C., responsabile del servizio idrico, di affidare alla ditta R.A. il rifacimento del tratto fognario.
Il C.F., al corrente della necessità di effettuare i lavori di rifacimento del tratto fognario, aveva incaricato l'Ing. B. di redigere il computo metrico, senza sapere della iniziativa intrapresa dal C., il quale, del tutto autonomamente, aveva dato mandato alla ditta R.A. di agire immediatamente.
Tale ricostruzione sarebbe stata pienamente confermata dall'istruttoria dibattimentale: nessun teste ha mai affermato che il ricorrente fosse a conoscenza dell'intervento della ditta di R.A. sul collettore fognario di Patarico, a seguito del quale perdeva la vita P.N., operaio al servizio del R.A.. Detto intervento era stato ordinato dal solo Ottavio C., geometra dipendente dell'Acearieti.

I giudici di merito avrebbero violato, nella ricostruzione dei fatti, gli artt. 238-bis e 238, comma 2-bis cod. proc. pen. utilizzando contro l'imputato, dìchiarazioni assunte in diverso procedimento ai quali la difesa non aveva partecipato.
II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con particolare riferimento alla posizione di garanzia attribuita al C.F. e all'imprevedibilità dell'evento.
III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.
4. La difesa delle parti civili articolava i seguenti motivi di ricorso.
I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di norma giuridica extrapenale di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della posizione di garanzia rivestita dall'imputato assolto S.D..
Il S.D. era chiamato a rispondere dei reati di cui alla imputazione poiché, nella qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico Settore VI Manutenzione e Patrimonio del Comune di Amatrice, nel realizzare i lavori di adeguamento e rifacimento di parte del collettore fognario nel territorio del Comune di Amatrice, eseguiti materialmente dalla ditta R.A. su incarico verbale dell'Acearieti s.r.l., società di gestione della rete fognaria, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli Infortuni sul lavoro, quale responsabile del procedimento, omettendo di valutare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 d.lgs. n. 81/2008, in violazione dell'art. 90, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, cagionava il decesso dell'operaio P.N. e lesioni gravissime all'operaio K.F..
Non sarebbero condivisibili le argomentazioni in base alle quali i giudici di merito sono pervenuti all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. Nella pronuncia di appello, in relazione alla posizione del S.D., si legge: ".. non emergeva con certezza un'omissione specificatamente imputabile al S.D., quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, non essendo sufficiente il richiamo generico all'omissione delle generali tutele di cui all'art. 15 d.lgs. n. 81/2008. Considerato l'intervento della sostituzione del tratto di fognatura alla stregua di un'opera di manutenzione straordinaria, tale intervento era da ritenersi compreso nella esclusiva autorità specifica della s.r.l. Acearien competente ad intervenire per la manutenzione della rete idrica in maniera autonoma e secondo la propria organizzazione. Pertanto la posizione di garanzia derivante dalla qualità di stazione appaltante gravava esclusivamente sulla s.r.l. Acearieti, non rilevando a contrario quei provvedimenti emessi dal Comune di Amatrice, finalizzati al superamento degli ostacoli alla realizzazione dell'opera che potevano derivare dall'opposizione dei privati cittadini proprietari del terreno interessato dal passaggio della tratta fognaria all'esecuzione dei lavori e non potendosi assimilare la nomina di S.D. quale responsabile del procedimento amministrativo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria della fognatura alle posizioni di garanzia del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza".
Non si comprenderebbero le ragioni per le quali il S.D., nella sua specifica veste di responsabile del procedimento, non potesse essere investito della posizione di garanzia prevista dal citato decreto legislativo.
La necessità di una preventiva autorizzazione del Comune del computo metrico a farsi per la realizzazione dei lavori sottende un rapporto di committenza dello stesso nella vicenda in esame. La Corte di appello, nel condividere la ricostruzione offerta dal Giudice di prime cure, ribadisce il concetto che l'Intervento di sostituzione di un tratto fognario, in base alla convenzione stipulata tra Comune di Amatrice ed Acearieti s.r.l., vada qualificato come opera di manutenzione straordinaria dell'impianto, rientrante nella competenza specifica della concessionaria che poteva agire in piena autonomia. Nel tentativo di rafforzare la motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità del S.D., evidenzia che la realizzazione delle opere manutentive doveva avvenire senza alcuna ingerenza del Comune. Se tale impostazione fosse rispondente a quanto stabilito nella richiamata convenzione - per come interpretata dalla Corte d'appello - e se l'Acearieti avesse effettivamente potuto operare In piena autonomia, nessuna ragion d'essere avrebbe avuto l'ordinanza sindacale n. 112 dell'11/11/2008 - acquisita agli atti -con la quale il Comune di Amatrice ordinava alla concessionaria Acearieti di provvedere con opportuni mezzi ed attrezzature alla disostruzione della fognatura e al suo eventuale rifacimento.
In virtù di detta ordinanza viene nominato il S.D. quale responsabile del procedimento amministrativo relativo alla situazione di urgenza igienico sanitaria che si era venuta a creare con l'intasamento della rete fognaria (pag. 10 sentenza). Sempre negli atti acquisiti si rinviene una comunicazione, a firma proprio del Geometra S.D., ove lo stesso dichiara che era stato dato incarico alla Acearieti s.r.l., da parte del Comune di Amatrice, in qualità di concessionaria, dell'esecuzione dei lavori in località Patarico (prot. 13428 del 3.12.08 Uff. Tecnico Comune Amatrice). Il dato letterale dei documenti acquisiti smentirebbe l'impostazione del Tribunale di Rieti e della Corte d'appello di Roma sulla mancanza di responsabilità del S.D. in ordine all'infortunio occorso.

II) Vizio motivazione
Nella sentenza si individuerebbe un evidente vizio motivazionale. Il geometra S.D., quale esponente della stazione appaltante, rivestirebbe una posizione di garanzia.
La sentenza non chiarisce le ragioni per le quali i lavori effettuati da Acearieti s.r.l., su incarico del Comune di Amatrice, debbano essere inquadrati nell'alveo dei lavori di straordinaria manutenzione e, pertanto, di esclusiva pertinenza della società quale unico committente.
5. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G., il responsabile civìle Comune di Amatrice, il difensore dell'imputato S.D..
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso delle parti civili. Ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di C.F..
Il difensore della parte civile K.F., Avv. Ricci, ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Il responsabile civile, con riferimento alla posizione di S.D., ha depositato memoria difensiva chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso delle parti civili costituite.
La difesa dell'imputato S.D. ha depositato memoria difensiva, concludendo per la inammmissibilità o il rigetto del ricorso delle parti civili.
La difesa di C.F. ha depositato certificato di morte dell'imputato rilasciato dal Comune di Avezzano in cui si attesta il decesso avvenuto in data 13/1/2020.

 

Diritto

 


1. I motivi di ricorso impongono le considerazioni che seguono.
2. In relazione alla posizione di C.F. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Ai sensi dell'art. 150 cod. pen., ove il decesso avvenga prima dell'irrevocabilità della decisione di condanna, come nel presente caso, si determina l'estinzione del reato. Alla stregua del contenuto delle sentenze conformi di merito, deve escludersi la ricorrenza di taluna delle ipotesi contemplate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo.
In conseguenza della pronuncia resa devono revocarsi le statuizioni civili. Ed invero la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili (cfr. Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, Rv. 243865 - 01: "La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio"). Si è invero precisato che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale (cfr. Sez. 3, n. 41894 del 23/03/2017, Rv. 271160 - 01). Ne consegue che non possono essere riconosciute le spese di rappresentanza in giudizio di cui alla nota spese depositata dal difensore di K.F..
3. Il ricorso della parti civili costituite non è meritevole di accoglimento per infondatezza dei motivi. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, offrendo congrua motivazione, hanno correttamente ritenuto di escludere la responsabilità di S.D. in merito ai fatti di causa.
Secondo la prospettazione sostenuta in ricorso, il Comune di Amatrice era da reputarsi committente dei lavori; di conseguenza, il S.D., quale responsabile dell'Ufficio tecnico, Settore IV manutenzione e patrimonio del Comune di Amatrice, nominato responsabile del procedimento amministrativo, avrebbe dovuto rispondere penalmente dell'infortunio occorso, essendo stato investito di una posizione di garanzia derivante proprio dalla suddetta nomina.
Hanno chiarito i giudici di merito, sulla base delle risultanze in atti, puntualmente analizzate nella sentenza di primo grado ed in quella di appello, che l'intervento di cui si tratta era da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria, di esclusiva competenza della società concessionaria, a cui era riservata in via autonoma ogni decisione sulla scelta dell'impresa e sulle modalità esecutive dei lavori.
Tale ricostruzione è supportata da diffuse argomentazioni nella pronuncia dì primo grado ("non può attribuirsi al S.D. la qualità di committente in relazione all'opera pubblica che ha cagionato il decesso del P. e che ha provocato lesioni al K.F. ed al R.A.: si rileva in primis che l'intervento di sostituzione del tratto di fognatura situato in Comune di Amatrice, località Patarico, come già rilevato, non può essere qualificato come opera di potenziamento della rete nell'ottica di espansione del servizio di fognatura, bensì come opera di manutenzione straordinaria, che ha tratto origine da un'esigenza manutentiva immediata, volta al superamento dell'ostruzione dei relativi pozzetti, dopo che il tentativo di disostruzione mediante autospurgo non era andato a buon fine; trattasi pertanto di un intervento ricompreso nella competenza specifica della s.r.l. Acearieti in base alla convenzione sopra citata, che prevede il potere-dovere del concessionario del servizio idrico e di fognatura comunale di intervenire per la manutenzione straordinaria della rete idrica, in autonomia e secondo la propria organizzazione." così pag. 39 sentenza di primo grado).
Si è anche precisato, in risposta alle deduzioni difensive qui riprodotte nei medesimi termini, che l'intervento del Comune di Amatrice era finalizzato a rimuovere eventuali ostacoli alla realizzazione dei lavori e a disciplinare i rapporti con i proprietari dei fondi interessati dall'intervento di manutenzione ("la posizione di garanzia derivante dalla qualità di stazione appaltante gravava esclusivamente sulla s.r.l. Acearieti, non rilevando in contrario i citati provvedimenti emessi dal Comune di Amatrice, finalizzati al superamento degli ostacoli alla realizzazione dell'opera che potevano derivare dall'opposizione dei privati cittadini proprietari del terreno interessato dal passaggio della tratta fognaria all'esecuzione dei lavori e non potendosi in alcun modo assimilare la nomina di Danilo Sa/vetta quale responsabile del procedimento amministrativo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria della fognatura alle posizioni di garanzia del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza" così pag. 39 sentenza primp grado).
E' stato poi evidenziato che il S.D. non sì era in alcun modo ingerito nell'esecuzione dei lavori, escludendosi per questa via la possibilità di ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato in ragione di un comportamento concludente, suscettibile di rivelare l'assunzione di fatto di funzioni tipiche riconducibili alla figura di un garante ["Né è concretamente emersa un'ingerenza di fatto, nei lavori di realizzazione di un nuovo tratto fognario, da parte del Comune, attraverso il dirigente competente, S.D.. Nessuno dei testi ha infatti riferito di questa ingerenza. Ripercorrendo la linea seguita dal primo giudice, sia K.F. (dipendente di R.A.), sia M. (chiamato da R.A. per fornire ausilio con il proprio escavatore), sia G. (intervenuto nella fase dei tentativi di disostruzione), sia DG. (intervenuto nell'attività di autospurgo), sia anche P. (proprietario del terreno su cui e stato realizzato il nuovo tratto fognario), hanno escluso di aver avuto rapporti con S.D. di aver ricevuto da costui direttive tecniche sulle modalità delle lavorazioni da eseguire. Il sopralluogo eseguito dada D.S. il 20.11.2018 era finalizzato a verificare l'avvenuta individuazione dei pozzetti della fognatura senza interferire sulle scelte manutentive dell'impresa concessionaria" così pag. 17 della sentenza di appello].
Si tratta di adeguata motivazione, del tutto coerente in relazione alla ricostruzione dei fatti rappresentata in sentenza, scevra da aporie logiche e rispettosa dei principi espressi in sede di legittimità. Alla stregua di quanto risulta enucleato dalle emergenze processuali, la posizione del Comune di Amatrice non era parificabile a quella del committente dei lavori, agendo la concessionaria Acearieti in piena autonomia e non essendosi riscontrate manifestazioni di interferenza nelle scelte di quest'ultima.
3.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno rilevato come, in virtù della convenzione stipulata con il Comune, l'Acearieti s.r.l. dovesse qualificarsi soggetto gestore del servizio idrico, con la conseguenza che gli oneri relativi alla gestione erano da intendersi riferiti interamente a suo carico.
Tra questi oneri rientrava la sostituzione di parti della fognatura, opera priva di carattere di novità, avente una finalità conservativa e funzionale allo svolgimento del servizio. E' stato quindi correttamente ritenuto che il lavoro di cui si tratta rientrasse nella tipologia dei lavori di manutenzione straordinaria (in coerenza con la definizione ricavabile dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, "ratione temporis" applicabile, che fa riferimento alle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso).
In ragione della convenzione stipulata, richiamata in motivazione, era demandato al concessionario l'obbligo di provvedere, in autonomia, anche di spesa, alle operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria), e di organizzare I servizi tecnici ed amministrativi necessari per l'espletamento di quanto previsto nell'atto concessorio.
La correttezza della ricostruzione offerta dai giudici di merito trova conferma nella parte in cui si evidenzia che il Comune aveva solo comunicato alla società - sulla base di segnalazione dei cittadini, fruitori del servizio - la necessità di intervenire sul tratto di fognatura da riparare, senza ingerenza alcuna nelle scelte operative.
4. Da tutto quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al ricorrente C.F. perché il reato è estinto per morte dell'imputato con conseguente revoca delle statuizioni civili. I ricorsi delle parti civili costituite sono da rigettarsi con condanna al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente C.F. perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca le statuizioni civili nei suoi confronti. Rigetta i ricorsi delle parti civili ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 25 marzo 2021