PROTOCOLLO D'INTESA PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI


Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, con sede legale in via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, corso di Porta Nuova 19, ***, rappresentato dal Direttore regionale, dott.ssa Alessandra Lanza.

e

Assolombarda, con sede legale in via Pantano, 9 in Milano, e con sedi anche a Monza (via Petrarca 10 e via Damiano Chiesa 3), a Lodi (via G. Haussmann 11), a Pavia (via Bernardino da Feltra 6), e uffici a Vigevano (viale G. Mazzini 34) e a Voghera (via Emilia 106), ***, rappresentata dal Direttore generale, dott. Alessandro Scarabelli,
 

VISTO CHE

• Inail è un ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
• il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità
• il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., assegna all’Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze
• la legge 122 del 30 luglio 2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema e all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio sanitario nazionale come previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;
• Inail, allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, realizza importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento alle imprese che investono in sicurezza
• Inail svolge attività di prevenzione in collaborazione con gli altri operatori pubblici competenti e con tutti coloro che partecipano al processo produttivo e fornisce informazione, assistenza e consulenza a sostegno della piena attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro principalmente nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni di categoria
• Inail mette a disposizione sul proprio portale e attraverso i canali social informazioni, strumenti, prodotti e approfondimenti normativi e tecnici allo scopo di diffondere le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e facilitare la gestione del rischio derivante dai diversi agenti, fino a considerare aspetti di progettazione ergonomica degli ambienti di lavoro e di benessere dei lavoratori e delle lavoratrici
• Assolombarda è l'associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, e Pavia.
• Assolombarda esprime e tutela gli interessi di 6.800 imprese di ogni dimensione, nazionali e internazionali, produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici.
• Per Assolombarda la tematica della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un aspetto strategico della gestione aziendale, in termini di competitività, efficienza e rapporto con il territorio e il contesto sociale
• Assolombarda ha come propria finalità anche l'individuazione di modalità e strumenti per agevolare rapporti fra le imprese associate e la Pubblica Amministrazione, improntati alla chiarezza, alla semplificazione e alla cooperazione
• Assolombarda affianca le imprese nell'applicazione delle norme vigenti e nell'interfaccia con gli Enti di controllo e svolge attività di formazione e consulenza alle aziende sui temi della salute e sicurezza sul lavoro; le attività non comprese in quota associativa vengono svolte da Assolombarda Servizi, società di diretta emanazione di Assolombarda
• è interesse comune di Assolombarda e Inail sviluppare azioni e progetti finalizzati alla diffusione della cultura della prevenzione e alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• condividono l'intenzione di migliorare la conoscenza dei dati e delle informazioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro e riferite al contesto produttivo e territoriale dell'area metropolitana milanese e delle province di Lodi, Monza Brianza e Pavia, con un'attenzione particolarmente focalizzata sul trend infortunistico e delle malattie professionali
• ritengono opportuno valorizzare le esperienze positive nel campo della salute e sicurezza sul lavoro in modo da rafforzare il sistema della prevenzione
 

CONVENGONO

di sottoscrivere un protocollo d'intesa a carattere non oneroso per confermare il rapporto di collaborazione in atto per la realizzazione di iniziative di comune interesse.
 

Articolo 1
Oggetto

Con il presente protocollo le parti intendono:
• rafforzare e sistematizzare i rapporti di collaborazione reciproca, da anni sperimentati, attraverso lo scambio di informazioni, dati, flussi informativi sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle imprese del territorio di competenza per la realizzazione di studi e analisi volti a indirizzare politiche efficaci di prevenzione.
• favorire la diffusione e comprensione dei dati relativi al trend infortunistico e delle malattie professionali nel territorio di competenza al fine di individuare e proporre le opportune attività di prevenzione e miglioramento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• facilitare, attraverso l'approfondimento delle informazioni e documentazioni rese disponibili, l'accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previsti per le imprese del territorio per interventi di miglioramento per la salute e sicurezza
• valorizzare esperienze positive delle imprese sul tema della salute e sicurezza sul lavoro
• collaborare con le altre Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori comparativamente più rappresentative nello sviluppo di una maggiore conoscenza dei rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, con particolare attenzione ai cambiamenti tecnologici ed alle nuove modalità di lavoro in atto
• in relazione al ruolo istituzionale di Inail rispetto alle attività di controllo per garantire la sicurezza di attrezzature e impianti utilizzati nei luoghi di lavoro, favorire l'applicazione corretta delle disposizioni normative a carico dei datori di lavoro
• organizzare incontri periodici per affrontare aspetti applicativi nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
 

Articolo 2
Costituzione del Gruppo di lavoro

A tal fine, presso la Direzione Regionale Inail per la Lombardia, è costituto un Gruppo di lavoro, composto da 6 rappresentanti delle Parti firmatarie, di cui tre individuati da Inail e tre individuati da Assolombarda, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati, incaricato altresì di impostare il piano di sviluppo, individuando eventuali attività progettuali.
 

Articolo 3
Durata

Il protocollo ha validità di 3 (tre) anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa verifica delle attività realizzate e non è a titolo oneroso per le parti, fatte salve le eventuali attività specifiche e progettuali che potranno essere realizzate nell'ambito di successivi accordi attuativi.
Tali accordi, di durata non superiore al presente protocollo, definiranno obiettivi, impegni da assumere, oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali, modalità e tempi di rendicontazione.
Gli oneri saranno ripartiti in una logica tendenzialmente paritaria, secondo il prospetto dì analisi preventiva che costituirà parte integrante di ogni eventuale accordo.
 

Articolo 4
Recesso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec).
È fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dal presente protocollo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per mancato raggiungimento degli obiettivi.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.
 

Articolo 5
Codici etico e di comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici etico e di comportamento e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici etico e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine e onorabilità.
 

Art. 6
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, il logo di Inail e di Assolombarda saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata. 
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Articolo 7
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 della Commissione (GDPR), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione del presente protocollo, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione futuri.
 

Articolo 8
Aspetti legali e foro competente

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art.4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni; le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente protocollo.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Milano.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Milano, 19 maggio 2021

Inail Direzione regionale Lombardia
Il Direttore regionale dott.ssa Alessandra Lanza

Assolombarda
Il Direttore Generale dott. Alessandro Scarabelli