Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 21 maggio 2021, n. 73
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 52), aggiornato al 12 maggio 2021, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 3 maggio 2021 - 9 maggio 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 3/5/2021-9/5/2021: 437 | Incidenza: 80.22 per 100000 - Rt: 0.92 (CI: 0.76-1.09) [medio 14gg];
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano” (G.U. n.98 del 24-4-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 26 aprile 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Spostamenti per usufruire delle attività dei servizi di ristorazione e per partecipare ad attività di spettacolo aperte al pubblico
VISTO quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, che prevede, fino al 6 giugno 2021 e limitatamente alla zona gialla, la modifica dell’orario del coprifuoco, disponendo il divieto agli spostamenti dalle ore 23,00 e fino alle ore 05,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
VISTO quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, che prevede, dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021, limitatamente alla zona gialla, la modifica dell’orario del coprifuoco, disponendo il divieto agli spostamenti dalle ore 24,00 e fino alle ore 05,00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
VISTO quanto previsto dal punto 62) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, secondo cui “è consentito lo spostamento oltre le ore 22,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione e per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l’esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22,00)”;
RITENUTO coerente ed opportuno, viste le ultime disposizioni adottate a livello statale in materia di coprifuoco, consentire di raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione e per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l’esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione anche dopo le ore 23,00 e, a partire dal 7 giugno, anche dopo le ore 24,00;
CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è possibile estendere la misura di cui sopra, alle medesime condizioni, anche a coloro che partecipano quali spettatori a qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico;
ACQUISITO, per le vie brevi, il parere positivo da parte del Dipartimento salute e politiche sociali e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
Riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo
VISTO quanto previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, secondo cui “dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;
VISTO il documento “Linee Guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” (All. 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza e già allegato all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021), adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del giorno 8 febbraio 2021 (21/17/CR/COV19), in seguito alla validazione con espressione di parere favorevole dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 4 febbraio 2021;
VISTO quanto espresso nel “Verbale riunione del 19 maggio 2021”, prot. n. 368125 del 20 maggio 2021, allegato parte integrante sostanziale alla presente ordinanza (All. 2);
Ristorazione d’asporto
CONSIDERATO che l’art. 27 del Dpcm 2 marzo 2021 contiene due disposizioni apparentemente in contrasto tra di loro: al comma 1 si prevede che dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici/aperti al pubblico, mentre al comma 2 si prevede la possibilità di usufruire della ristorazione con asporto fino agli orari di spostamento consentiti, con il solo divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
RITENUTO opportuno chiarire e specificare che per coloro che usufruiscono della ristorazione d’asporto permane il divieto di consumare cibo/bevande sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio; posto tale divieto, agli stessi soggetti è consentito, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, consumare il cibo/bevande d’asporto anche in luogo pubblico/aperto al pubblico; a tali fini si raccomanda di togliersi la mascherina solo per il tempo necessario al consumo del cibo/bevande e di garantire sempre il distanziamento interpersonale tra persone non conviventi;
Eventi sportivi in impianti aperti al pubblico
CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è ritenuto possibile, a partire dal giorno 22 maggio 2021 e laddove sul territorio provinciale si applichino le disposizioni previste per la zona gialla, prevedere quanto segue:
- per gli eventi sportivi che si tengano in impianti al chiuso, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500;
- per gli eventi sportivi che si tengano in impianti all’aperto, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000;
VISTA la nota di data 25 agosto 2020 prot. n. 0122042, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha predisposto un vademecum per lo svolgimento di attività sportive indoor per società militanti presso il palazzetto dello sport di Trento denominato “BML group Arena ex Palatrento”;
CONSIDERATO che il vademecum di cui sopra (All. 3 alla presente ordinanza) si mostra adeguato quale protocollo di sicurezza standard da rispettare per gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgano sia in impianti al chiuso che in impianti all’aperto;
DATO ATTO che la riapertura degli impianti sportivi a partire dal giorno 22 maggio 2021 è stata preannunciata dai rappresentanti provinciali in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 21 maggio 2021;
Attività dei servizi di ristorazione al chiuso e all’aperto
CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è possibile continuare a consentire l’attività di ristorazione al chiuso secondo un’apertura graduale e ponderata e nel bilanciamento dell’interesse della salute pubblica con la ripresa delle attività economiche di settore;
ACQUISITO, per le vie brevi, il parere positivo da parte del Dipartimento salute e politiche sociali e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
Festival dell’economia nelle giornate dal 3 al 6 giugno 2021
CONSIDERATA l’importanza e il prestigio del Festival dell’Economia, evento che tradizionalmente
si tiene ogni anno nella città di Trento, rappresentando per la città e per l’intera Provincia non solo un’importante occasione di incontro e di confronto culturale, ma anche una manifestazione che produce un importante e fondamentale indotto economico per tutte le attività interessate;
CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale hanno riportato, nelle ultime settimane, un sensibile miglioramento tale per cui è possibile consentire lo svolgimento di alcuni eventi del suddetto Festival con la presenza di pubblico e nel rispetto dell’apposito “Protocollo per accesso pubblico - Festival Economia Trento 3-6 giugno 2021” (All. 4 alla presente ordinanza), elaborato dall’APSS e trasmesso con nota prot. n. 371495 del 21 maggio 2021;
Conferenze e altri eventi simili
VISTO l’art. 7 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, che consente i convegni e i congressi a partire dal giorno 1 luglio 2021;
CONSIDERATO che il sopracitato articolo nulla dispone in merito ad “altri eventi similari” ai predetti convegni e congressi, che viceversa erano espressamente sospesi in precedenza dall’art. 13 del Dpcm 2 marzo 2021, si ritiene che tali eventi similari (tra cui ad esempio conferenze, dibattiti, presentazioni ecc.) siano oggi consentiti anche in presenza di pubblico;
RITENUTO, in via analogica per le concrete modalità di svolgimento di tali eventi, che gli stessi possano essere svolti nel rispetto del “Protocollo di sicurezza sul lavoro - Gestione del Rischio Covid-19 per le attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti” e a condizione che la durata della conferenza o altro evento simile non superi i 90 minuti;
Effettuazione di test rapidi antigenici in farmacia
VISTO il DM 15 dicembre 1990;
VISTO il DM 16 dicembre 2010;
VISTA la legge n. 178 del giorno 30 dicembre 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Provincia n. 48/20, n. 58/20, n. 63/21;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1750/20;
CONSIDERATE le indicazioni della Circolare del Ministero della salute dd. 8 gennaio 2020, che ha previsto una disposizione specifica per quei test antigenici rapidi fatti a privati soggetti che non appartengono a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, che non sono contatti di caso sospetto, ma vogliano sottoporsi a test in farmacia o in laboratorio a pagamento, per scelta personale o per attività di screening d’iniziativa privata, e vista in proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 62/21, che ha autorizzato l’esecuzione di tale tipologia di test in farmacia con pagamento a carico dell’utenza, prevedendo un prezzo massimo al pubblico di euro 30,00 per ogni tampone eseguito;
CONSIDERATO che le farmacie che, ad oggi, hanno aderito al protocollo previsto dalle delibere sopracitate offrono attualmente tale servizio in maniera capillare sul territorio provinciale a favore anche dell’utenza che lo richiede ai fini anche della mobilità turistica;
CONSIDERATO che con la riapertura della stagione turistica, si rappresenta la richiesta di un ingente quantitativo di tamponi antigenici volti a soddisfare tale esigenza certificatoria, valevole 48 ore, e che alle farmacie è stata richiesta la disponibilità a soddisfare tale richiesta anche con aperture straordinarie serali e festive, onde evitare assembramenti e disservizi soprattutto nei luoghi maggiormente vocati al turismo;
RAVVISATA la possibile difficoltà riscontrabile, dovuta a tali aperture straordinarie, nel trovare sempre la disponibilità degli operatori sanitari ai fini della somministrazione del tampone antigenico;
PRESO ATTO di quanto disposto dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1634/21;
Esami di qualifica professionale triennale e diploma anno formativo 2020-2021
VISTO l'articolo 8, comma 1, numero 29), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza primaria in materia di addestramento e formazione professionale, nonché l'articolo 9, comma 1, numero 4) che assegna alle Province autonome competenza in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori, numero 5) relativamente alla competenza in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento e commercio e visto altresì l’ articolo 10 in materia del collocamento e avviamento del lavoro, in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689 concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di addestramento e formazione professionale;
VISTO il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44;
VISTO l’art. 9 della legge provinciale 3.09.1987 n. 21;
VISTA la legge provinciale 07 agosto 2006 n. 5;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 638 di data 23.04.2021;
CONSIDERATO che rientra tra le competenze statutarie della Provincia, garantire e perseguire il preminente interesse pubblico connesso al regolare e corretto svolgimento degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp), in attuazione delle specifiche disposizioni normative provinciali ed amministrative vigenti in materia;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale di data 23.04.2021, n. 638, avente ad oggetto “Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) correlati all'emergenza sanitaria COVID - 19. Anno formativo 2020-2021”;
DATO ATTO che è l’allegato A) della citata deliberazione, all’articolo 2, a recare puntuali “Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di esame IeFP in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica COVID-19 - anno formativo 2020-2021.”
CONSIDERATO, in particolare, che il citato allegato A), all’art. 2, prevede n. 2 modelli di svolgimento delle prove di esame per i percorsi di IeFP anno 2020-2021, articolati come segue:
• per gli esami di qualifica triennale, svolgimento della prova pratica e del colloquio, senza la prova teorica denominata “esperta”;
• per gli esami relativi ai diplomi di quarto anno e quadriennale senza uscita al terzo anno, indipendentemente dall’evoluzione della situazione epidemiologica, la prova d’esame consiste esclusivamente in un colloquio;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’allegato A) della citata deliberazione, è previsto che le conseguenti decisioni in merito all’operatività del modello di esame n.1 per gli esami di qualifica professionale devono tenere conto della situazione contingente connessa all’emergenza COVID-19 al momento dell’avvio della sessione e delle conseguenti disposizioni delle autorità competenti, nonché delle misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali e provinciali che consentano o meno l’avvio e lo svolgimento in presenza delle prove di esame;
CONSIDERATE le esigenze di natura organizzativa correlate all’imminente avvio delle sessioni di esame, che per la qualifica professionale è fissato dal giorno 14 giugno 2021;
RAVVISATA la necessità, da parte del Servizio provinciale competente, di programmare tempestivamente tutti gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa volti a garantire il regolare avvio e svolgimento delle operazioni di esame;
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 25 del Dpcm 2 marzo 2021, che demanda alle Regioni le disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di Iefp;
RITENUTO altresì che l’attuale andamento della situazione epidemiologica sul territorio provinciale, nonché gli esiti positivi correlati alla programmazione e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, sono compatibili con lo svolgimento degli esami di qualifica professionale secondo quanto previsto dal modello n.1 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 638 di data 23.04.2021, che prevede lo svolgimento della prova pratica e del colloquio, senza la prova teorica denominata “esperta”;
RILEVATO che, per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale, è stato redatto uno specifico protocollo denominato “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza per esami di qualifica e diploma professionale” che si allega alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (All. 5);
VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Dipartimento di Prevenzione, espresso con nota prot. n. 371025 del 21 maggio 2021;
Protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici
CONSIDERATO che il protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici a livello provinciale, allegato all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 prevede tra l’altro che “il personale addetto alle varie attività concorsuali e membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove”;
CONSIDERATO che, alla luce delle ultime evidenze scientifiche, appare ragionevole la non effettuazione del predetto tampone da parte del personale addetto alle varie attività concorsuali e dei membri delle commissioni esaminatrici qualora gli stessi abbiano ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid da almeno 15 giorni precedenti alla data di svolgimento delle prove;
ACQUISITO per le vie brevi il parere positivo del Dipartimento Salute e Politiche sociali;
Tutto ciò premesso,
IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE
Spostamenti per usufruire delle attività dei servizi di ristorazione e partecipare ad attività di spettacolo aperti al pubblico
1) cessa l’efficacia del punto 62) dell’ordinanza n. 71 del 26 aprile 2021 e trova applicazione quanto segue:
- in zona gialla è consentito, fino al 6 giugno 2021, lo spostamento anche oltre le ore 23,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione o di qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico, per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra il luogo in cui si è usufruito di tali servizi/attività e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 23,00); a tali fini l’attività dei servizi di ristorazione e le attività di spettacolo devono concludersi entro le ore 23,00;
- in zona gialla è consentito, a partire dal giorno 7 giugno e fino al 20 giugno 2021, lo spostamento anche oltre le ore 24,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione o di qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico, per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra il luogo in cui si è usufruito di tali servizi/attività e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 24,00); a tali fini l’attività dei servizi di ristorazione e le attività di spettacolo devono concludersi entro le ore 24,00;
2) si dà atto che a partire dal 21 giugno 2021 in zona gialla cessa l’applicazione del limite orario agli spostamenti (c.d. coprifuoco);
Riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo
3) a partire dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti di risalita dei comprensori sciistici e per il turismo estivo, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” (All. 1 alla presente ordinanza, già precedentemente allegato all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021), così come integrate dalle disposizioni riportate nel “Verbale riunione del 19 maggio 2021”, prot. n. 368125 del 20 maggio 2021, allegato parte integrante sostanziale alla presente ordinanza (All. 2);
4) la cessazione di efficacia del protocollo “Tavolo tecnico, impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020;
Ristorazione d’asporto
5) per coloro che usufruiscono della ristorazione d’asporto permane il divieto di consumare cibo/bevande sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio; fermo restando tale divieto, agli stessi soggetti è consentito, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, consumare il cibo/bevande d’asporto anche in luogo pubblico/aperto al pubblico; a tali fini si raccomanda di togliersi la mascherina solo per il tempo necessario al consumo del cibo/bevande e di garantire sempre il distanziamento interpersonale tra persone non conviventi;
Eventi sportivi in impianti aperti al pubblico
6) a partire dal giorno 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni sportive in impianti sia all’aperto che al chiuso (sia quelli di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale sia di tutti gli altri) secondo le seguenti modalità:
- per gli eventi sportivi che si tengano in impianti al chiuso, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500;
- per gli eventi sportivi che si tengano in impianti all’aperto, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000;
7) per gli eventi sportivi aperti al pubblico di cui al precedente punto 6) sia in impianti al chiuso che in impianti all’aperto, si applicano le prescrizioni del Protocollo di cui alla nota del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 25 agosto 2020, allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza (All. 3), con annesso il fac-simile per l’autodichiarazione di assenza di sintomatologia prevista dallo stesso Protocollo; si specifica che non trova efficacia la disposizione del medesimo Protocollo recante “si ritiene tuttavia necessario iniziare con una prima sperimentazione con 500 spettatori”;
Attività dei servizi di ristorazione al chiuso e all’aperto
8) a partire dal giorno 22 maggio 2021 e fino al 31 maggio 2021, laddove si applichino le misure previste per la zona gialla, per le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si prevede quanto segue:
a) per la ristorazione al chiuso, si applicano le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 786 del 14 maggio 2021, con la seguente modifica per quanto riguarda gli orari e le giornate di fruizione, nonché la seguente specificazione relativa agli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive:
- deve essere rispettato il protocollo di settore “Documento Guida” di cui All’allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020, reso compatibile con le seguenti ulteriori prescrizioni;
- la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 05,00 fino ai limiti orari agli spostamenti (c.d. coprifuoco), nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 fino ai limiti orari agli spostamenti (c.d. coprifuoco);
- l’accesso ai servizi di ristorazione al chiuso è consentita, tramite prenotazione, ad un elenco di persone previamente individuate; il gestore è tenuto a mantenere l’elenco delle persone per un periodo di 14 giorni; è consigliato che tali persone appartengano allo stesso gruppo familiare e che preferibilmente provengano dalla stessa regione/provincia autonoma;
- la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d’aria (in quest’ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi);
- in merito a quanto disposto dal paragrafo precedente, si chiarisce che sulla base di un contratto formalizzato tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi o delle strutture ricettive prive di ristorante (anche in via temporanea) che si rechino presso un’attività di ristorazione, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, sono da considerare quale gruppo unico omogeneo;
- i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri tra tavolo e tavolo; ad ogni tavolo possono essere sedute al massimo quattro persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- i clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
- la fruizione del servizio di ristorazione potrà avvenire in modo continuativo per un periodo massimo di 90 minuti; trascorso tale lasso di tempo, i clienti dovranno uscire dalla sala in modo ordinato, senza creare assembramenti, e potranno rientrarvi solo dopo che sia stata assicurata un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici dei tavoli e un’accurata aerazione degli ambienti, garantendo nel contempo la stessa composizione del gruppo di prima o sostituendo quest’ultimo con uno nuovo;
- rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare presso un’attività di ristorazione/ somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di usufruire dei relativi servizi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei Protocolli di prevenzione anti-contagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione, comprese quelle fissate dalla presente deliberazione, e con il divieto di effettuare quelle ulteriori attività collaterali che qualificano l’evento conviviale come una festa (ossia, con divieto di esibizioni musicali, di balli, di intrattenimenti di gruppo e, in genere, di tutte quelle attività, che sono propense a favorire l’aggregazione delle persone presenti);
b) per la ristorazione all’aperto continua ad applicarsi quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, fermi restando i nuovi orari del cosiddetto coprifuoco;
9) a partire dal giorno 1 giugno 2021 e fino al 14 giugno 2021, laddove si applichino le misure previste per la zona gialla, per le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si prevede quanto segue:
a) la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del punto precedente, tranne per quanto riguarda le seguenti misure: “la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d’aria (in quest’ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi)” e “in merito a quanto disposto dal paragrafo precedente, si chiarisce che sulla base di un contratto formalizzato tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi o delle strutture ricettive prive di ristorante (anche in via temporanea) che si rechino presso un’attività di ristorazione, previa prenotazione da parte delle struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, sono da considerare quale gruppo unico omogeneo”;
b) per la ristorazione all’aperto continua ad applicarsi quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, fermi restando i nuovi orari del cosiddetto coprifuoco;
10)a partire dal giorno 15 giugno 2021, l’esercizio dell’attività di ristorazione, sia al chiuso che all’aperto, si svolge nel rispetto del “Documento Guida” di cui all’Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti;
Festival dell’economia nelle giornate dal 3 al 6 giugno 2021
11) è consentito lo svolgimento del Festival dell’Economia (Trento 3-6 giugno 2021) nel rispetto del “Protocollo per accesso pubblico - Festival Economia Trento 3-6 giugno 2021” (All. 4 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);
Conferenze e altri eventi simili
12) è consentito lo svolgimento di conferenze ed altri eventi simili (tra cui ad esempio dibattiti, presentazioni editoriali ecc.), purché nel rispetto, limitatamente alle parti in cui questo sia compatibile, del “Protocollo di sicurezza sul lavoro - Gestione del Rischio Covid-19 per le attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti” vers. 1 - 24 giugno 2020 di cui al punto 22 dell’ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020, prot. n. 411120/1, e a condizione che la durata della conferenza o altro evento simile non superi i 90 minuti;
Effettuazione di test rapidi antigenici in farmacia
13) si autorizzano le farmacie aderenti al Protocollo previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 62/01, fino al 31 dicembre 2021, e per la sola tipologia di test antigenici rapidi fatti a privati soggetti che non appartengono a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, che non sono contatti di caso sospetto, ma vogliano sottoporsi a test in farmacia, a pagamento, per scelta personale o per attività di screening d’iniziativa privata o turistica, ad avvalersi dei farmacisti che abbiano effettuato la formazione specifica da parte di Apss, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli previsti su tutti gli altri aspetti dalle delibere GP n. 1750/20 e n. 1634/21.
14) si dispone, altresì, che in tal caso il prezzo massimo al pubblico sarà di euro 22 per ogni tampone eseguito. È in ogni caso fatta salva la possibilità, per la farmacia che riesca ad avvalersi dell’operatore sanitario non farmacista, di continuare ad erogare il servizio come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1634/21. Si dispone inoltre che le farmacie forniscano all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, un flusso distinto di dati sul numero dei tamponi eseguiti, con segnalazione dei rispettivi esiti, nel rispetto delle indicazioni tecnico-scientifiche specifiche provinciali e nazionali;
Esami di qualifica professionale triennale e diploma anno formativo 2020-2021
15) lo svolgimento degli esami di qualifica professionale triennale secondo il modello n. 1 previsto dall’articolo 2 dell’allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale di data 23 aprile 2021 n. 638 (ovvero prova pratica e colloquio senza la prova teorica denominata “esperta);
16) lo svolgimento degli esami di qualifica professionale triennale e diploma (per il quale è prevista la sola prova orale) secondo quanto previsto dallo specifico protocollo “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza per esami di qualifica e diploma professionale e attività connesse”, allegato alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale (All. 5);
Protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici
17) in aggiunta a quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento per i concorsi pubblici a livello provinciale, allegato all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, si dispone che il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici non debbano effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, qualora abbiano ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid da almeno 15 giorni precedenti alla data di svolgimento delle prove;
Protocolli applicabili
18) salvo quanto previsto dal punto 4) della presente ordinanza, resta confermata l’efficacia di quanto previsto dal paragrafo “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021;
Disposizioni finali
19) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della medesima e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo ove indicati termini diversi; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
20) per quanto riguarda tutte quelle attività economiche/produttive/sociali non espressamente disciplinate ai sensi dei provvedimenti provinciali, si rinvia alle previsioni contenute nei provvedimenti nazionali;
21) laddove sul territorio provinciale trovino applicazione le disposizioni previste dalla normativa nazionale per la c.d. zona bianca, le misure riportate nella presente ordinanza trovano applicazione qualora coerenti con le stesse;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
dott. Maurizio Fugatti