Tipologia: CCDI
Data firma: 2 dicembre 2009 (ipotesi) 11 gennaio 2010 (definitivo)
Validità: 01.01.06 - 31.12 2009
Parti: Delegazione di parte pubblica, RSU, OO.SS. Territoriali
Comparto: CCIA Caserta
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Indice
Titolo I Campo di applicazione e Sistema delle Relazioni Sindacali
Art. 1: Oggetto e durata dell'accordo decentrato
Art. 2: Relazioni sindacali
Art. 3: Interpretazione autentica delle clausole controverse
Art. 4: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. lett. e) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 5: Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.
Art. 6: Pari opportunità (rif. lett. g) dell'art. 4 CCNL 01.04.99 e cc 1 e 5 dell'art. 19 del CCNL 14.09.00)
Art. 7: Comitato paritetico sul mobbing (rif. art. 8 CCNL 22.01.04)
Art. 8: Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro (rif. lett. m) dell'art. 4 CCNL 01.04.99 e art. 38 bis CCNL 14.09.00)
Art. 9: Riduzione d'orario di cui all'art.22 del CCNL 01.04.99 (rif. lett. i) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 10: Attività socio-culturali-ricreative. Organismi di gestione sociale
Art. 11: Formazione ed aggiornamento (rif. lett. d) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 12: Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti (rif. lett. f) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 13: Lavoro straordinario e banca delle ore (rif. art. 14 e 38 bis CCNL 01.04.99)
Titolo II Risorse decentrate e modalità di utilizzo
Art. 14: Risorse decentrate
 Art. 15: Utilizzo delle risorse decentrate (rif. lett. a) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 16: Criteri per la gestione degli incentivi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (rif. lett. b) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 16 bis: Responsabile unico del procedimento di cui alla legge 109/94
Art. 16 ter: Criteri per la produttività individuale
Art. 17: Risorse destinata a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (rif. lett. c) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 18: Risorse destinata all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale delle categorie C e D (rif. lett. c) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
Art. 19: Risorse destinata alla realizzazione di progetti finalizzati (rif. art. 31, comma 5, CCNL 6.7.95; art. 15, comma 1, lett. n, CCNL 1.4.99; e art. 31, comma 3, CCNL 22.01.04)
Titolo III Ordinamento Professionale
Art. 20: Progressione economica orizzontale (rif. art. 16, c. 2, CCNL 31.03.99)
Art. 21: Area delle Posizioni Organizzative (rif. art. 16, c. 2, CCNL 31.03.99)
Art. 22: Disposizioni finali
Dichiarazione a verbale anno 2007
Dichiarazione a verbale anno 2008
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Caserta - Relazione illustrativa tecnico-finanziaria sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo siglata dalla delegazione trattante nella seduta del 02/12/2009

CCDI del personale della Camera di Commercio IAA di Caserta - Quadriennio normativo 2006/2009 Annualità economica 2009

A seguito dell'autorizzazione espressa con delibera di Giunta camerale n. 237 del 30.12.2009 sul testo dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo, nonché della certificazione espressa, in data 18.12.2009, dal Collegio dei Revisori dei Conti, il giorno 11.01.2010, alle ore 15,15, ha avuto luogo l'incontro tra: CCIAA di Caserta - Delegazione di parte pubblica, costituita con del. n. 125/GC del 21.5.99 [...]; RSU [...]; OO.SS. Territoriali: Cgil/Fp, Cisl-Fps, Confsal-Autonomo, Uil-Fpl, Cisal, Federazione Nazionale EE.LL., Dipartimento EE.LL. - CCIAA - Polizia Municipale
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCDI relativo al personale dipendente della CCIAA di Caserta.

Titolo I Campo di applicazione e Sistema delle Relazioni Sindacali
Art. 1: Oggetto e durata dell'accordo decentrato

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 01.04.99, così come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.01.04 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, ivi compreso il personale comandato o distaccato, con esclusione dei Dirigenti.
[...]

Art. 2: Relazioni sindacali
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, nei casi previsti dal CCNL, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali.
3. Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà fissata la data dell'incontro successivo.
4. La composizione della Delegazione trattante nella contrattazione decentrata integrativa e la parte datoriale rappresentata al tavolo di concertazione vengono designati dalla Giunta camerale, conformemente a quanto previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
5. Le materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa o alla concertazione o all'informazione, vengono gestite secondo le modalità e le dinamiche previste dal vigente CCNL.

Art. 3: Interpretazione autentica delle clausole controverse
1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 4: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. lett. e) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico del Lavoro (Medico Competente) verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature e degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie o ausiliarie e di coloro che percepiscono l'indennità di disagio e rischio.
3. L'Amministrazione si impegna ad assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dalla analisi di cui al precedente comma.
4. L'Ente deve coinvolgere, consultare ed informare il Rappresentante per la Sicurezza come indicato dal D.Lgs. 626/94, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e di rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
5. La Camera di Commercio di Caserta si impegna a continuare a porre particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare sia l'accesso ed il lavoro a persone disabili, sia la visitabilità degli spazi di relazione.

Art. 6: Pari opportunità (rif. lett .g) dell'art. 4 CCNL del 01.04.99 e cc. 1 e 5 dell'art. 19 del CCNL 14.09.00)
1. Le parti si impegnano a diffondere a tutti i dipendenti la dichiarazione di principio ed il codice di condotta contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro.
2. Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, sono concordate a seguito di proposte operative presentate dalle parti e dal comitato per le pari opportunità, per gli obiettivi e le finalità previste dall'art. 19 del CCNL del 14.09.00.
3. La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio, terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità.

Art. 7: Comitato paritetico sul mobbing (rif. art. 8 CCNL 22.01.04)
1. Le parti, anche con riferimento alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare e reprimere sul nascere le diffusione del fenomeno del mobbing, e per prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
2. A tal fine è costituito, con atto dell'Organo di indirizzo politico dell'Ente, il Comitato paritetico sul mobbing.
3. Il comitato avrà i compiti di cui all'art. 8 del CCNL 22.01.2004, con particolare riferimento alla definizione di un codice di condotta per la prevenzione del fenomeno del mobbing, da presentare entro sei mesi dall'insediamento.

Art. 8: Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro (rif. lett. m) dell'art. 4 CCNL 01.04.99 e art. 38 bis CCNL 14.09.00)
1. L'orario di lavoro dovrà consentire una funzionale ed economica gestione dei servizi, favorire un impiego utile del personale in situazione di svantaggio personale e garantire l'ottimale fruizione dei servizi da parte dei cittadini.
2. Le delegazioni convengono sulla necessità dell'articolazione degli orari di servizio introducendo, da un lato, ove sia possibile, forme miste di giorni ad orario continuato ed altri con rientro pomeridiano, articolazioni orarie plurisettimanali, limitate anche ad alcune delle categorie professionali presenti nella Camera, onde garantire una maggiore flessibilità degli orari stessi e della relativa gestione, da realizzare, contemperando, in modo equilibrato, le esigenze dell'utenza e quelle dei lavoratori dell'Ente, e garantendo, dall'altro lato, che la prestazione giornaliera non sia frazionata in più di due periodi, salvo eccezionali esigenze di servizio.
3. Con specifico riferimento alla "banca delle ore", il suo utilizzo e il limite complessivo delle ore di prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzate che in essa confluiscono, verranno definiti dopo specifici incontri di relazioni sindacali, vista anche la necessità di precisare l'impatto e l'integrazione della "banca delle ore" con le altre forme di flessibilità d'orario attualmente presenti nell'Ente.

Art. 11: Formazione ed aggiornamento (rif. lett. d) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. A tal fine la Camera di Commercio di Caserta, per l'anno 2004 e per ciascun anno a seguire, destina un importo annuo complessivo per la formazione e l'aggiornamento professionale non inferiore all' 1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi.
3. L'Ente camerale, nell'arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
- Corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio o Ufficio;
- Corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna, sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di un altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di insediamento nella nuova posizione lavorativa;
- Corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.
4. La formazione e l'aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
[...]
- Favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa;
[...]
- Favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute ed igiene nei luoghi di lavoro;
- Favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs. 626/94 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza;
- Favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e, dall'altro, a favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera.
5. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l'Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.
6. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
7. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere all'Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.

Art. 12: Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti (rif. lett. f) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
1. In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strumentali e delle loro sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni o servizi o l'esternalizzazione di servizi pubblici, L'Ente fornisce adeguata informazione anche previo confronto, in tempi brevi, con la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.

Art. 13: Lavoro straordinario e banca delle ore (rif. art. 14 e 38 bis CCNL 01.04.99)
[...]
4. Le parti si incontreranno almeno tre volte l'anno per una ricognizione dell'utilizzo del lavoro straordinario anche al fine di individuare i risparmi che, accertati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL 31.03.991, con prioritaria destinazione alle finalità di cui al successivo art.13, comma 2.
5. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del Dirigente dell'Area o, in caso di assenza o impedimento, dal Funzionario responsabile del Servizio o Ufficio.
6. Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi Istat, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione in incontri appositamente previsti.
7. A domanda del dipendente, il lavoro straordinario potrà essere recuperato, ai sensi delle norme contrattuali, anche attraverso l'istituto della banca delle ore.
8. Per esigenze eccezionali, adeguatamente motivate, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali e relativamente ad un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, il limite massimo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14, comma 4, CCNL del 01.04.99 è elevato a 650 ore, fermo restando il limite delle risorse previste nello stesso art. 14 e dal presente articolo.
[...]

Titolo II Risorse decentrate e modalità di utilizzo
Art. 17: Risorse destinata a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (rif. lett. c) dell'art. 4 CCNL 01.04.99)
1. Per l'anno 2004, le risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, vengono stabilite in €.22.000,00 e sono finalizzate al pagamento delle indennità che seguono, nel rispetto dell'art.17, comma II, lettere d) ed e) del CCNL del 01.04.99 e degli artt. 36 e 37 CCNL 14.09.2000.
- Indennità di maneggio valori [...]
- Indennità di rischio: fondo previsto in €.455,00, così suddiviso: €.30,00 mensili rapportata la periodo di effettiva esposizione al rischio. Essa compete agli Autisti;
- Indennità di disagio: fondo previsto in €.19.595,00, così suddivisi:
1. indennità centralinista non vedente €.5,16 al giorno da corrispondersi in base alle precedenti modalità;
2. indennità sportelli €.1,50 al giorno di effettivo servizio per il personale di categoria B e/o C addetto ad attività, certificata dal Dirigente del settore, continuativa di ricevimento del pubblico che comporta la necessità di una presenza costante alla postazione di lavoro negli orari di apertura al pubblico;
3. indennità per personale ausiliario addetto ad attività di archiviazione in sottoscala o sottotetti per almeno metà dell'orario giornaliero, attestato dal Dirigente del settore, ovvero addetto al servizio giornaliero di collegamento tra la sede decentrata e la sede centrale: €.1,03 al giorno di effettivo servizio.
4. indennità addetti ai videoterminali €.4,34 a settimana di effettivo servizio per il personale di categoria B e/o C adibito per almeno 21 ore settimanali a videoterminali, con attestazione del Dirigente del settore.
5. indennità pari ad €.160,00 mensili, per gli autisti e personale preposto al servizio guida agli organi istituzionali dell'Ente, corrisposta in aggiunta alle normali maggiorazioni previste dai CCNL, purché effettuino una media mensile di ore, così finalizzate, non inferiore a 20, per compensare il disagio causato dall'orario di lavoro prolungato. Qualora non si raggiungono le 20 ore mensili, potrà essere liquidata, a tale personale, detta indennità, rapportata alle ore effettivamente rese nel mese.
- Indennità di turno, prevista e disciplinata dall'art. 22 del CCNL 14.09.2000, non viene attuata nel corso del 2004.
- Indennità di reperibilità: prevista e disciplinata dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000, integrato dall'art. 11 del CCNL 05.10.01, non viene attuata nel corso del 2004.
Le indennità di cui al presente articolo, che possono essere anche cumulate, saranno corrisposte previa certificazione del responsabile dell'ufficio e settore.
2. Per l'anno 2005, le risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, vengono stabilite in €.21.350,00, e sono finalizzate al pagamento delle indennità di maneggio valori, di rischio, di disagio, limitatamente agli addetti ai videoterminali.
3. Per l'anno 2006, le risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, vengono confermate in €.21.350,00, e sono finalizzate al pagamento delle indennità di maneggio valori, di rischio, di disagio, limitatamente agli addetti ai videoterminali.
4. Per l'anno 2007, le risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, vengono stabilite in €.28.010,19 e sono finalizzate al pagamento delle indennità di maneggio valori, di rischio, di disagio, limitatamente agli addetti ai video terminali. A decorrere dal 2007 l'indennità per addetti ai videoterminali viene portata ad €.7,50 a settimana ed erogata secondo la disciplina già concordata; e l'indennità sportelli viene portata ad €.2,25 al giorno ed erogata con le modalità già concordate. Confermate tutte le altre indennità.
5. Per l'anno 2008, le risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, vengono stabilite in € 28.010,19 e sono finalizzate al pagamento delle indennità di maneggio valori, di rischio, di disagio, limitatamente agli addetti ai video terminali, secondo gli importi attualmente vigenti.
6. Per l'anno 2009, le risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, vengono stabilite in € 31.000,00 e sono finalizzate al pagamento delle indennità di maneggio valori, di rischio, di disagio, limitatamente agli addetti ai video terminali, secondo gli importi attualmente vigenti.
A decorrere dal 31.12.2009 viene abolita l'indennità per addetti ai video terminali.

Titolo III Ordinamento Professionale
Art. 22: Disposizioni finali

[...]
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto decentrato, si applica il CCNL.

Dichiarazione a verbale anno 2007
[...]
2. Per quanto concerne le indennità sportelli di cui all'art. 17, le parti si impegnano per il 2008 a trovare criteri oggettivi che consentano di individuare quali siano gli sportelli che presentano disagio.
3. Per quanto concerne le indennità per il personale ausiliario addetto ad attività di archiviazione in sottoscala o sottotetto, le parti si impegnano per il 2008 ad una attenta verifica di tale indennità.

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1 CCNL 01.04.1999