Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 

A …omissis…


OGGETTO: Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.

Facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, n.15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” e considerando l’evoluzione della diffusione delle varianti in Italia, si aggiornano le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.


Situazione epidemiologica
In base ai risultati delle indagini di prevalenza delle varianti VOC (Variant of concern) condotte in Italia, si è osservata una progressiva diffusione sul territorio nazionale della variante lineage B.1.1.7, una prevalenza stabile della variante lineage P.1 (4% circa) e una sporadica segnalazione di casi con variante lineage B.1.351 (Tabella 1).
 

Tabella 1 - Risultati indagini nazionali di prevalenza delle varianti VOC

Data effettuazione indagine

VOC 202012/01 lineage B.1.1.7

P1

501.V2, lineage
B.1.351

lineage P.2

4-5 febbraio 2021

17,8%

-

-

-

18 febbraio 2021

54,0%
(range: 0%-93,3%)

4.3%
(range: 0%-36,2%)

0,4%
(range: 0%-2,9%)

-

18 marzo 2021

86.7%
(range: 63,6%-100%)

4.0%
(range: 0%-32%)

0.1%
(range: 0%-4,8%)

0%


Definizione di caso COVID-19 sospetto o confermato per variante VOC
Considerata la diffusione geografica delle varianti si aggiorna quanto indicato nella circolare n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”.
Per caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 si intende un caso COVID-19:
- con delezione del gene S

oppure
- contatto stretto di caso COVID-19 con variante VOC 202012/01 accertata.
Per caso COVID-19 sospetto per variante VOC diversa da VOC 202012/01 (es. lineage B.1.1.7, P.1, P.2, lineage B.1.351) si intende un caso COVID-19 per il quale sia presente un link epidemiologico (provenienza da Paesi a rischio o contatto stretto di caso con variante accertata).
Per caso COVID-19 confermato per variante VOC, si intende un caso in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.


Attività di gestione dei casi e dei contatti
Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, si riportano di seguito le indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei casi e dei contatti di casi COVID-19 sospetti o confermati per infezione da varianti VOC.


Quarantena
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) asintomatici di casi COVID-19 confermati, compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata) e varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)

I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da variante VOC 202012/01 sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo (Tabella 2).


Contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC202012/01 (sospetta o confermata)
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospette o confermate) identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Qualora i contatti a basso rischio, siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 2).


Tabella 2 -Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

 

ALTO RISCHIO

BASSO RISCHIO

SARS-CoV-2
o VOC 202012/01
(sospetta/confermata)

10 giorni di quarantena
+
Test molecolare o antigenico
NEGATIVO

Non necessaria quarantena.


Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)

VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)

10 giorni di quarantena

+
Test molecolare o antigenico NEGATIVO

10 giorni di quarantena

+
Test molecolare e antigenico

NEGATIVO

Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

 
Si specifica che le persone che sono risultate positive al SARS-CoV-2, con tampone negativo a fine isolamento, se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi, non devono essere poste in quarantena.


Isolamento
Casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata)

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo (Tabella 3).
 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 con variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (Tabella 3).


Casi positivi a lungo termine
Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.
I casi positivi a lungo termine di varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare (Tabella 3).


Tabella 3 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO

 

ASINTOMATICI

SINTOMATICI

POSITIVI A LUNGO TERMINE

SARS-CoV-2
o VOC 202012/01
(sospetta/confermata)

10 giorni di isolamento
+
Test molecolare o antigenico
NEGATIVO

10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici
+
Test molecolare o antigenico NEGATIVO

Al termine dei 21 giorni, di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi

VOC NON 202012/01
(sospetta/confermata)

10 giorni di isolamento
+
Test molecolare
NEGATIVO

10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici
+
Test molecolare NEGATIVO

Test molecolare
NEGATIVO

 

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni REZZA