Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

 

Circolare prot. n. 4524

Roma, 10 maggio 2021

OGGETTO: Raccolta e trasporto di latte nelle fattorie, restituzione contenitori di latte o di prodotti destinati all'alimentazione animale. Trasporti esentati dal rispetto dei tempi di guida e di riposo e dispensati dall'obbligo di dotazione e uso del cronotachigrafo.

È stata posta all'attenzione di questo Servizio Polizia Stradale la questione relativa all'esenzione dall'utilizzo del tachigrafo per documentare i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo di cui al Regolamento (CE) 561/2006, quando si eseguono trasporti con veicoli impiegati per il trasporto del latte. Considerati i riflessi che un'applicazione non uniforme della materia comporterebbe a livello nazionale, si ritiene necessario fornire indicazioni operative al riguardo.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (CE) 561/2006, secondo il quale ogni Stato membro dell'Unione europea può concedere deroghe alle disposizioni contenuto nel Regolamento stesso, in Italia è stato adottato il decreto del Ministro dei trasporti del 20 giugno 2007, che ha individuato alcune categorie di trasporti, che per la circolazione sul territorio nazionale, sono esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento 561/2006 e, di conseguenza, dall'uso del tachigrafo.
Tra questi trasporti sono ricompresi quelli eseguiti con "veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale".
Preliminarmente occorre considerare che l'esenzione in argomento non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto del latte, ma soltanto quella in cui il trasporto viene eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non, ad esempio, per il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita.
Tuttavia, per una lettura coerente della suindicata disposizione occorre considerare che il trasporto del latte può essere eseguito con normali veicoli sui quali vengono caricati i contenitori, oppure attraverso le cisterne per il trasporto di liquidi.
Nel primo caso, la disposizione normativa ha espressamente previsto l'esenzione in parola anche nella fase del trasporto relativa alla riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione.
Nel secondo caso, dovendo far valere il medesimo principio, si deve considerare esentato anche il veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte precedentemente raccolto dalle fattorie di produzione.
In ogni caso, quando un veicolo è impiegato esclusivamente per tale scopo, deve considerarsi esentato in tutte le fasi di trasporto, quindi anche quando scarico parte dalla propria sede per effettuare il trasporto come sopra descritto e quando vi fa rientro dopo averlo eseguito. Non può considerarsi esentato, invece, il veicolo che dopo aver consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non facendo rientro presso la propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale¹, inizia un viaggio per eseguire un trasporto con finalità diverse da quelle descritte.
Naturalmente i trasporti indicati che esentano dall'uso del tachigrafo, devono essere dimostrabili attraverso l'esibizione di documentazione che attesti l'impiego del veicolo esclusivamente per il trasporto del latte nelle condizioni sopra descritte².
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

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¹ Che rientra nella medesima esenzione prevista per il trasporto del latte descritto.
² Dichiarazione di scorta o documento equipollente di cui al decreto del Ministro della sanità del 7 gennaio 1984 emanato ai sensi dell'art. 52 del DPR 327/1980.