Cassazione Civile, Sez. 6, 26 maggio 2021, n. 14534 - Domanda volta ad ottenere una maggiore misura della rendita in godimento


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 26/05/2021
 

RILEVATO CHE:


la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale di Ravenna che, a sua volta, aveva rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere «una maggiore misura della rendita in godimento»;
a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come i postumi dell'infortunio del 28 dicembre 2012, pur valutati congiuntamente con quelli già indennizzati in ragione di pregressi eventi di natura professionale, non determinassero un aggravamento del quadro patologico, per effetto del miglioramento, medio tempore, di quelli connessi al primo infortunio;
in particolare - e per quanto di rilievo in questa sede - la sentenza impugnata ha giudicato che l'appellante si fosse limitato ad evidenziare le osservazioni del consulente di parte alle quali l'ausiliario dell'Ufficio aveva motivatamente ed esaurientemente replicato e che, pertanto, le censure piuttosto che evidenziare errori logici e scientifici o deficienze diagnostiche si limitassero a contrapporre una diversa e più accentuata valutazione del quadro patologico; ha, inoltre, ritenuto inammissibile, perché tardivo, il documento del 3/3/2016, formatosi in epoca precedente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 5 maggio 2016; avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione A.L., articolato in due motivi e illustrato con successiva memoria;
ha resistito, con controricorso, l'INAIL;
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

 

CONSIDERATO CHE:


con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.civ.­ è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di apposita contestazione di parte nonché violazione di principi di diritto;
il ricorrente assume che il motivo di appello era fondato sulla carenza diagnostica della consulenza tecnica d'ufficio, non avendo il consulente gli elementi documentali per affermare il miglioramento dei postumi relativi ai precedenti infortuni; infatti, i documenti esaminati avrebbero riguardato tutti il secondo infortunio; nessuno si riferiva agli eventi del 2005 e del 2007, per i quali era stata riconosciuta, rispettivamente, una invalidità dell'8% e del 7%. La sentenza, inoltre, risulterebbe carente di motivazione in ordine alle osservazioni presentate dal ricorrente alle conclusioni del CTU;
con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 c.p.c.- è dedotto errar in procedendo et giudicando. Parte ricorrente imputa alla sentenza l'erronea statuizione di inammissibilità in relazione al documento del 3/3/2006 di cui deduce la decisività. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe dovuto acquisire, in sede di appello, il certificato medico, ai sensi dell'art. 345, comma 3, cod.proc.civ., ratione temporis applicabile, ricorrendone presupposti;
i motivi possono esaminarsi congiuntamente presentando profili di stretta connessione;
tutte le censure sono carenti di specificità e si pongono, perciò, in violazione degli oneri di deduzione e documentazione imposti dal combinato disposto degli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod.proc.civ.;
soccorre il principio secondo cui ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 nr. cod.proc.civ., di carenze motivazionali, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., o di un «errar in procedendo» ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso ed inoltre che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. nr. 13713 del 2015); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso (id est: il motivo) inammissibile (Cass. nr. 19048 del 2016);
nello specifico, gli atti su cui si fonda il primo motivo (ricorso in appello e consulenza tecnica), sono riprodotti per mera sintesi del loro contenuto ma non nelle parti salienti a reggere le censure (v., in particolare, in relazione agli oneri di trascrizione della consulenza tecnica, tra le altre, Cass. nr. 16368 del 2014 e successive conformi);
dello stesso limite di ammissibilità soffrono le censure che si fondano sul documento del 3/3/2016, non trascritto in ricorso, e, dunque, non valutabile da questa Corte ai fini della sua decisività;
sotto diverso profilo, la denuncia di omissione motivazionale è infondata;
come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., nr. 19881 del 2014; Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014 e confermato dalle numerosissime pronunce successive delle sezioni semplici) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, nr. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. nr 83 del 2012 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un «errar in procedendo» e comporta la nullità della sentenza; ciò ricorre nei casi di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente motivazione (Cass., sez. un., nr. 14477 del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. nr. 31543 del 2018);
è stato, peraltro, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., sez. un., nr. 22232 del 2016);
nessuna di tali evenienze è configurabile nel caso di specie;
il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, come sinteticamente riportato nello storico di lite, rende comprensibile le ragioni della decisione; il giudice del merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021);
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, nel complesso, rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 febbraio 2021.