Categoria: 2010
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Tipologia: CNLG
Data firma: 27 gennaio 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2013
Parti: Aeranti-Corallo, Aeranti, Associazione Corallo e Fnsi
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti (radio-tele)
Fonte: senzabavaglio.info

Sommario:

 Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 Qualifiche e retribuzione
• Note a verbale
Art. 3 Aumenti periodici di anzianità
Art. 4 Contratti a termine
Art. 5 Assunzione e periodo di prova
Art. 6 Direttore
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Lavoro straordinario
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 10 Festività
Art. 11 Lavoro notturno
Art. 12 Lavoro domenicale, festivo e notturno maggiorazioni
Art. 13 Rapporti plurimi
Art. 14 Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli
Art.15 Lavoro part-time
Art. 16 Cessione servizi
• Note a verbale
Art. 17 Tredicesima mensilità
Art. 18 Indennità redazionale
Art. 19 Trasferimento
Art. 20 Ferie - Permessi straordinari aspettativa - Permessi sindacali
• Ferie
• Aspettativa
• Permessi sindacali
• Permessi straordinari
Art. 21 Matrimonio e maternità
Art. 22 Malattia ed infortunio
Art. 23 Servizio militare
Art. 24 Risoluzione del rapporto
• 1) Indennità sostitutiva del preavviso
o Dichiarazione a verbale
• 2) Trattamento di fine rapporto
Art. 25 (TFR)
• Nota a verbale
Art. 26 Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione
Art. 27 Indennità in caso di morte
Art. 28 Limiti di età
Art. 29 Rappresentanza sindacale
• Nota a verbale
• Comunicati sindacali
 • Tutela sindacale
Art. 30 Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 31 Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio
• Quote sindacali
• Quote di servizio
Art. 32 Commissione paritetica nazionale
Art. 33 Collegio per le conciliazioni delle controversie
Art. 34 Praticanti
• Nota a verbale
Art. 35 Legittimi motivi di risoluzione del rapporto
Art. 36 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - Inpgi
• Comitato di coordinamento
Art. 37 Assicurazione infortuni
Art. 38 (assicurazione integrativa)
Art. 39
Art. 40
Art. 41 Prestazioni previdenziali integrative
• Dichiarazione a verbale
Art. 42 Assistenza sanitaria integrativa
• Note a verbale
• Comitato di coordinamento
Art. 43 Innovazioni tecnologiche
Art. 44 Norme transitorie e di attuazione
• A) Istituti retributivi
• B) Istituti normativi
Art. 45
Art. 46 Validità e durata
Allegati
Allegato A Tabella dei minimi di stipendio
Regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva 27 gennaio 2010
Art. 1 Decorrenza e durata
Art. 2 Instaurazione rapporto d collaborazione
Art. 3 Trattamento economico
Art. 4 Norme sull’utilizzazione del lavoro autonomo
Art. 5 Responsabilità civile
Art. 6 Collegio per la conciliazione delle controversie

Contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Sindycations) e agenzie di  informazione radiofonica e televisiva.

L’anno 2010, addì 27 del mese di gennaio, in Roma, tra Aeranti-Corallo [...], Aeranti [...], Associazione Corallo [...] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana [...] è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro che avrà validità quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

Art. 1 (Campo di applicazione)
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di informazione radiofonica e televisiva ed i lavoratori di cui all’art. 2 (di seguito denominati per brevità anche “tele-radiogiornalista/i” o “lavoratore/i”) che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità, con vincolo di dipendenza e con gli obblighi di orario previsti dal successivo art.7.
[...]

Art. 7 Orario di lavoro
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i lavoratori è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su cinque o sei giorni, secondo l’organizzazione del lavoro definita all’interno della testata.
[...]

Art. 8 Lavoro straordinario
La prestazione lavorativa ricompresa tra la 36a e la 40a dovrà essere richiesta nel rispetto delle linee editoriali concordate con il lavoratore per far fronte a particolari esigenze aziendali. Sono pertanto considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti la prestazione settimanale di 40 ore.
Tali prestazioni straordinarie dovranno essere richieste dall’editore e certificate dal direttore e non potranno di norma superare le 22 ore mensili.

Art. 9 Riposo settimanale
Il giornalista ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo non può coincidere con una festività infrasettimanale.
La giornata di riposo può, invece, non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al tele-radiogiornalista spetterà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana ed il lavoro domenicale sarà compensato con le maggiorazioni previste nell’art. 12 lettere e) ed f). In ogni caso il tele-radiogiornalista deve fruire di una giornata di riposo dopo sei giornate di lavoro consecutive.
A tal fine non vengono ricomprese nel calcolo delle sei giornate consecutive lavorative le festività infrasettimanali.
[....]

Art. 11 Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 23,00 e le ore 06,00. Le ore di lavoro notturne andranno maggiorate secondo le percentuali elencate al successivo art. 12.

Art. 21 Matrimonio e maternità
[...]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 22 Malattia ed infortunio
[...]
L'Azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 3001 l’idoneità al lavoro del tele-radiogiornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 29 Rappresentanza sindacale
Nelle aziende che occupano più di quattro tele-radiogiornalisti, per l’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la rappresentanza sindacale di tali tele-radiogiornalisti è composta con i seguenti criteri:
- un fiduciario di redazione nelle imprese che occupino da oltre quattro fino a undici tele-radiogiornalisti;
- un comitato di redazione composto da due lavoratori di cui all’art. 1 nelle imprese che occupino da dodici a venti tele-radiogiornalisti;
- un comitato di redazione composto da tre lavoratori di cui all’art.1 nelle imprese che occupino oltre venti tele-radiogiornalisti.
È compito del comitato o del fiduciario di redazione:
a) mantenere il collegamento con l’Associazione regionale di stampa e i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti dall'azienda;
b) vigilare sull'applicazione esatta del presente contratto ed intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti;
d)esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e sull’organizzazione del lavoro;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti. A tal fine l’editore e il direttore convocano il Comitato di redazione o il fiduciario per fornire la relativa informativa e acquisire il parere al riguardo.
Nelle aziende che occupano meno di cinque tele-radiogiornalisti i compiti di cui ai precedenti punti b) e c) sono affidati, su richiesta del singolo tele-radiogiornalista, all’Associazione regionale di stampa competente per territorio, intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell’emittente.
Per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri periodici tra direttore e comitato o fiduciario di redazione.
[...]
Il comitato o il fiduciario di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto sia i tele-radiogiornalisti con meno di 24 mesi di lavoro nel settore giornalistico, sia i tele-radiogiornalisti con più di 24 mesi di lavoro nel settore giornalistico. La nomina del comitato o del fiduciario di redazione deve essere notificata all’azienda e alla Commissione Paritetica Nazionale. Il comitato o il fiduciario di redazione durano in carica due anni. Il comitato o il fiduciario di redazione uscenti possono essere rieletti.

Art. 32 Commissione paritetica nazionale
Le parti costituiscono una commissione paritetica nazionale a cui è affidata la gestione applicativa e l’interpretazione del presente contratto. La Commissione verificherà anche l’andamento dell’occupazione giornalistica nel settore dell’emittenza radiotelevisiva locale. Ad essa, pertanto, saranno comunicate dalle imprese le assunzioni di praticanti, nonché le assunzioni a termine e a tempo indeterminato di giornalisti e praticanti disoccupati.
[...]

Art. 34 Praticanti
Presso le imprese di cui all’art.1 possono essere assunti praticanti ai sensi della L. 69/63.
[...]
L'assunzione di nuovi praticanti dovrà essere comunicata dall'azienda all’Associazione regionale di Stampa competente, al Consiglio regionale dell'Ordine, alla Casagit e alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 32, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata l'eventuale cessazione del rapporto.
[...]
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
- impiegato a rotazione in più servizi;
- affidato alla guida del direttore o di altro tele-radiogiornalista dallo stesso delegato.
In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle imprese o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche.
I praticanti hanno diritto al trattamento normativo ed economico previsto dal presente contratto con i seguenti adattamenti: [...]

Art. 38 (assicurazione integrativa)
In sede aziendale potrà essere valutata l’opportunità di riconoscere ai tele-radiogiornalisti addetti ai servizi di cronaca e ai servizi sportivi, un’assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà dell’interessato (...) e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a € 15,49.

Art. 43 Innovazioni tecnologiche
L’introduzione di nuovi sistemi tecnologici di produzione deve essere realizzata in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell’attività redazionale e deve essere preventivamente comunicata alla rappresentanza sindacale dei tele-radiogiornalisti, o in sua assenza, all’Associazione di Stampa territorialmente competente.
L’introduzione di nuovi sistemi tecnologici di produzione dovrà prevedere un periodo di addestramento professionale per tutti i tele-radiogiornalisti interessati.
Le spese per la formazione e l’addestramento saranno a carico dell’editore.
Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, ai tele-radiogiornalisti sarà riconosciuto il trattamento economico contrattuale per il lavoro straordinario.
[...]

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1 Era riportata la data 25 maggio 1970 [n.d.r.]