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Ministero della Salute
Ordinanza 21 maggio 2021
Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19.
G.U. 31 maggio 2021, n. 128

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA
 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto, altresì, l'art. 16, primo comma, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto l'art. 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio 2021, recante l'adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del citato art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;
Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», in merito alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico;
Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia in merito all'aggiornamento delle citate Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le suddette «Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19», che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
 

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19», come validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19», di cui all'art. 20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall'art. 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
 

Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2021


                                                                                                                                Il Ministro della salute: Speranza

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1802

 

Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19

Introduzione

Le presenti linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.).
Tra le attività di cui alle presenti linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo:
a) attività svolte in centri estivi;
b) attività svolte in servizi socioeducativi territoriali;
c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;
d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità religiose);
e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;
f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;
g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di formazione professionale;
h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;
i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);
l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);
m) attività di nido familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell'art. 48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. tagesmutter);
n) attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate:
a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai tre anni, e mediante l'organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
b) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di gruppi;
c) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
 

Sezione 1
Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori

1. L'utilizzo degli spazi all'aria aperta da parte dei minori, con l'accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario, avviene nel rispetto del distanziamento fisico e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.
2. Tra gli spazi all'aria aperta oggetto delle linee guida sono ricompresi, a titolo esemplificativo:
a) parchi, spiagge, aree di campagna accessibili al pubblico, fiumi, laghi, foreste, sentieri e altre aree verdi;
b) giardini pubblici e botanici;
c) aree di interesse storico e culturale;
d) orti;
e) aree gioco e percorsi salute, al chiuso e all'aria aperta;
f) attrazioni all'aria aperta;
g) giardini e parchi privati.
3. Il gestore degli spazi deve:
a) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso, se presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
b) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.
 

Sezione 2
Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori

1. Le attività offerte possono essere organizzate sia da soggetti pubblici che privati.
2. Le presenti linee guida riguardano indicazioni in merito a:
a) l'organizzazione degli spazi;
b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;
c) la protezione e il controllo dell'infezione;
d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
e) la programmazione delle attività;
f) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;
g) i protocolli di accoglienza;
h) le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.
 

Sezione 2.1
Indicazioni sull'organizzazione degli spazi

1. L'accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione. È compito del gestore definire i tempi e le modalità per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.
2. È consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i minori e gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.3 delle linee guida. Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.
 

Sezione 2.2
Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile

1. In considerazione della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. Il rapporto numerico fra operatori, educatori e animatori, e minori accolti, deve essere definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza.
2. È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.
3. Il numero massimo di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell'area disponibile, delle raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi.
4. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
 

Sezione 2.3
Indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione

1. Prevenzione
Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando (droplets), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;
b) non tossire o starnutire senza protezione;
c) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto dalla normativa vigente, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano assembramenti;
d) non toccarsi il viso con le mani;
e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
f) arieggiare frequentemente i locali.
2. Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni
Il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
a) gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, devono utilizzare ulteriori dispositivi (es. dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
b) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
3. I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso).
Includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media).
Utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale.
Utilizzo delle mascherine
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare.
Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.
Sicurezza durante visite, escursioni e gite
I gestori possono organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con particolare riguardo al settore trasporti.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
a) prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, e comunque assicurare la distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi;
b) assicurare la distanza di almeno un metro anche durante l'igiene personale dei minori;
c) giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 2.7;
d) devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.7;
e) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;
f) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;
g) è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.
Sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
a) gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
b) si devono sempre utilizzare posate, bicchieri e stoviglie monouso, possibilmente biodegradabili, anche al di fuori dei pasti;
c) è possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purchè i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente. I fornitori esterni, come ogni soggetto esterno al gruppo, devono rispettare le indicazioni dei protocolli.
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020.
Pulizia e igiene degli ambienti
Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, l'adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonchè un'igienizzazione periodica.
È consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.
Previsione di scorte adeguate
Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.
Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell'area dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione.
Quando il minore ha lasciato la stanza o l'area di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo che il minore sintomatico è tornato a casa. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.
Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
 

Sezione 2.4
Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari

1. È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori e animatori, anche volontari, opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e pulizia.
2. Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali), o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori, anche volontari, responsabili dei gruppi.
3. Il gestore deve individuare un referente per COVID-19 all'interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle presenti linee guida, a supporto del gestore stesso durante le attività.
 

Sezione 2.5
Indicazioni per la programmazione delle attività

1. Il gestore deve favorire l'organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.
2. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo il più possibile altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
3. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori, anche volontari, che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico.
 

Sezione 2.6
Indicazioni sull'accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori

1. I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.
2. È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti, da e per la propria abitazione, si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate.
3. I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
4. È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
5. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
6. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del minore, prima che entri nella struttura. Similmente, il minore deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
7. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori, anche volontari, che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per neogenitori).
8. È opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività con i minori.
 

Sezione 2.7
Indicazioni sui protocolli di accoglienza

Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:
a) per la prima accoglienza;
b) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
Al primo ingresso nell'area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sè stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei minori devono autocertificare di:
a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, nè aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l'attività scolastica.
Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella sezione 2.3.
Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso
L'operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella sezione 2.3.
Chi esercita la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.
Indicazioni generali
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve mantenere il registro per 14 giorni.
Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità
Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste dalla circolare del Ministero della salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena." n. 32850-12/10/2020.
 

Sezione 2.8
Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze

1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per minori con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche.
2. Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, laddove la situazione specifica lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito.
3. Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, coinvolti devono essere adeguatamente formati anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
4. Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività, ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere previsto l'uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.
5. In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.