Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 31 maggio 2021, n. 40
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;
VISTI i Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall’art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 34 dell’8 maggio 2021, con la quale sono state emanate Disposizioni conseguenti l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021 nel territorio regionale, come aggiornata dall’Ordinanza n. 39 del 19 maggio 2021 a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 65/2021;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 170108 del 14 aprile 2021, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 - le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono state rese efficaci fino al 6 aprile 2021;
VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 maggio 2021 n. 61, pubblicata nella GU Serie Generale n. 112 del 12 maggio 2021;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale aveva previsto che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021 che, all’art. 1 comma 1, ha disposto fatto salvo quanto diversamente previsto dal decreto stesso, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, l’applicazione delle misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 18 maggio 2021, che introduce, tra l’altro, modificazioni alle misure applicabili nei territori individuati come “zona gialla”;
TENUTO CONTO che nel territorio regionale sono attualmente in vigore le misure di cui alla c.d. “zona gialla”, di cui al capo III del DPCM 2 marzo 2021, in relazione a quanto sancito all’articolo 1, comma 16 - septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e tenuto conto delle modifiche e integrazioni definite con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, riallineate nei termini e con la tempistica fissati nell’articolato del decreto-legge n. 65/2021;
TENUTO CONTO, altresì, che con l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 14 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 14 maggio 2021, sono state aggiornate le disposizioni inerenti ai divieti e le limitazioni per l’ingresso in Italia delle persone fisiche;
CONSIDERATO che
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021, sono state adottate le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale;
- le linee guida aggiornano e sostituiscono l’allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- le linee guida individuano i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing; rientra nelle prerogative di Associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi, la redazione di ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, debitamente verificati;
- per tutte le attività devono comunque essere usati dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani;
- le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, possibili dal 15 giugno in zona gialla e già consentite in zona bianca, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo;
- resta ferma la possibilità di procedere all’eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica regionale, anche di specifici territori, ne richieda l’adozione e, per le Autorità Comunali, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;
CONSIDERATO altresì che
- ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 65/2021, è previsto, su richiesta dell’interessato, il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- nella fase attuale, con la campagna vaccinale in pieno corso, ma in assenza di una copertura adeguata della popolazione, le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio e, pertanto, il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici;
- l’analisi dei dati epidemiologici a livello regionale registra un costante trend verso la soglia limite individuata per la zona bianca e, pertanto, è sempre necessaria la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l’ulteriore abbassamento della curva dei contagi e la prosecuzione del trend epidemiologico in discesa;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74):
- disporre l’adozione del documento «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, per come fissato con l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021;
- dare atto che le linee guida aggiornano e sostituiscono l’allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- dare atto, inoltre, che le linee guida individuano i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing; rientra nelle prerogative di Associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi, la redazione di ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, debitamente verificati;
- ribadire che per tutte le attività devono comunque essere usati dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani;
- precisare che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
DATO ATTO che, facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, n.15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” e considerando l’evoluzione della diffusione delle varianti in Italia, il Ministero della Salute con la Circolare n. 22746 del 21 maggio 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, ha ulteriormente aggiornato le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate;
DATO ATTO altresì, di quanto contenuto nelle circolari del Ministero della Salute n. 20160 del 06 maggio 2021 recante “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) di variante B.1.617 (c.d. indiana) sospetta o confermata” e n. 21677 del 15 maggio 2021 recante “Indicazioni per l’utilizzo del Passenger Locator Form digitale per i passeggeri in ingresso in Italia ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza del 16 aprile 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
PRESO ATTO che
- con la circolare del Ministero della Salute n. 10154 del 15 marzo 2021, è stato trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”;
- con la circolare del Ministero della Salute n. 21675 del 14 maggio 2021, sono state fornite indicazioni circa l’uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2;
- con l’adozione delle Ordinanze Ministeriali del 25 aprile, 28 aprile, del 29 aprile 2021, del 6 maggio 2021, del 14 maggio 2021 in combinato disposto con quanto previsto nel DPCM 2 marzo 2021 e s.m.i., particolare attenzione deve essere data alle disposizioni circa la comunicazione degli ingressi nel territorio regionale, oltre che dell’avvenuta esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021 con cui si adottano le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID- 19”, che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si aggiorna e sostituisce il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», di cui all’articolo 4, comma 1 e relativo allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 marzo 2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”;
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 24 aprile 2021 avente ad oggetto «Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”»;
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 19 maggio 2021 avente ad oggetto «Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”»;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 109 del 08 maggio 2021;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio regionale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74) in tutto il territorio regionale:
1. È adottato il documento «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», allegato alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, per come fissato con l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021. Le linee guida aggiornano e sostituiscono l’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
2. Si dà atto che le “linee guida” individuano i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing; rientra nelle prerogative di Associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi, la redazione di ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, debitamente verificati. Per tutte le attività devono comunque essere usati dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, possibili dal 15 giugno in zona gialla e già consentite in zona bianca, devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, anche in zona bianca.
3. Si ribadisce che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate.
4. Si dà atto che con l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia datata 21 maggio 2021, sono state adottate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
5. Si dà atto che con l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali datata 21 maggio 2021, è stato aggiornato e sostituito il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali», di cui all’articolo 4, comma 1 e relativo allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
Per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.
Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all’ANCI, all’UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente
Spirlì