Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 31 maggio 2021, n. 74
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 54), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 17 maggio 2021 - 23 maggio 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 17/5/2021-23/5/2021: 268 | Incidenza: 49.2 per 100000 - Rt: 0.91 (CI: 0.74-1.07) [medio 14gg];
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano” (G.U. n.98 del 24/4/2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 26 aprile 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico

CONSIDERATA, a partire dal 31 maggio 2021, la necessità di razionalizzare le misure di contenimento del contagio nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico, alla luce del recente miglioramento dell’andamento epidemiologico e, pertanto, considerata la necessità di rivedere quanto in materia disposto con l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 di data 26 aprile 2021;
RITENUTO, in ogni caso, far salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione alla circostanza concreta, nell’ambito dei protocolli di settore;
VISTA la nota in materia del Dipartimento prevenzione dell'APSS di data 26 maggio 2021 prot. n. 0100903 con le indicazioni di cui sopra;
CONSIDERATO altresì necessario ribadire che, ai sensi della normativa vigente, tutti i componenti del gruppo/sezione/classe posta in quarantena dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno l’obbligo tassativo di rispettare la quarantena precauzionale presso il proprio domicilio per il periodo fissato dalla medesima Azienda; finito il predetto periodo di quarantena si può rientrare in comunità senza necessità di effettuare un tampone di controllo;
 

Disposizioni in merito al servizio delle scuole dell’infanzia

VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base al quale la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;
VISTO l’art. 8 comma 1 punto 13) del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) in base al quale la provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuole materne;
VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;
VISTA la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 42 del 25/08/2020 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie);
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTO quanto disposto dall’art. 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, in materia di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
DATO ATTO che il Consiglio provinciale ha approvato la legge provinciale n. 7 del 17 maggio 2021 avente ad oggetto “Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023”, nell'ambito della quale è stata approvata la seguente disposizione: “In ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessità di potenziare l’offerta didattica delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2020¬2021, è estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L’estensione è altresì disposta con deliberazione della Giunta provinciale per le scuole dell’infanzia con calendario turistico e speciale per la durata massima di un mese, da collocare nel periodo compreso tra giugno e agosto tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio in cui ha sede la scuola. A tal fine può essere prevista una compartecipazione degli utenti al costo di gestione dei servizi definita, anche in misura forfettaria, dalla Provincia e possono essere prorogati i contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 63, comma 1, della legge provinciale 3 aprile1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) e della normativa vigente in materia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all’attuazione di questo comma e può essere individuato il numero di bambini necessario per l’attivazione della sezione. Per prevenire e ridurre il rischio di contagio da virus SARS-COV-19, per l'anno scolastico 2021-2022 il numero massimo di bambini per sezione indicato nel secondo comma è ridotto di un'unità per permettere un maggior distanziamento all'interno dell'aula”;
DATO ATTO che in attuazione di questa norma la Giunta provinciale, nella seduta di data 14.5.2021, ha adottato la deliberazione n. 788 recante “Estensione del calendario scolastico di apertura dell’anno 2020- 2021 per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e relative disposizioni organizzative” con la quale è stata prevista l' estensione del calendario scolastico, con decorrenza per le scuole a calendario turistico sin dal prossimo mese di giugno, per le scuole a calendario ordinario dal 1 luglio p.v., dalla seconda settimana di luglio nelle scuole a calendario speciale;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta provinciale di cui al punto precedente ha previsto che le famiglie possano confermare l'iscrizione nel periodo di estensione del calendario scolastico, per singole settimane, per cui risulta ragionevole la modulazione dei gruppi-sezioni su base settimanale;
CONSIDERATA la possibilità, offerta dalla stagione primaverile ed estiva, di poter programmare e svolgere attività didattiche prevalentemente all’aperto di notevole valenza esperienziale e di crescita educativa nei contesti naturali del territorio e che comunque nell’ambiente esterno, le evidenze scientifiche rappresentano una incidenza minore del rischio di contagio, per cui si ritiene proporzionato prevedere che il personale scolastico possa indossare la mascherina chirurgica in luogo della mascherina FFP2;
VISTA la nota del Dipartimento prevenzione dell'APSS di data 26 maggio 2021 prot. 382871, che esprime parere favorevole in merito alla composizione dei gruppi classe e all’utilizzo da parte del personale scolastico di mascherine chirurgiche;
SENTITA per le vie brevi APSS in ordine alla rimodulazione dei gruppi per esigenze organizzative a partire dal 25 giugno p.v. per le scuole a calendario ordinario e speciale e al quarantenamento degli insegnanti/educatori contestualmente al quarantenamento gruppo/sezione per la fascia 0/6;
 

Semplificazione consenso informato e triage vaccinale nell’ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19

PRESO ATTO del contenuto della nota dell’APSS - Dipartimento di prevenzione di data 28 maggio 2021 prot. n. 0103073 in merito alla semplificazione del consenso informato e del triage vaccinale nell’ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19;
RITENUTO ragionevole consentire l’applicazione di quanto previsto nella predetta nota che, insieme ai relativi allegati, viene allegata (All.to 1) alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;


Attività dei servizi di ristorazione

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 di data 21 maggio 2021 prot. n. 373108 che, nell’ambito dell’attività dei servizi di ristorazione, dispone l’applicazione di misure graduali e progressive;
CONSIDERATO che i dati epidemiologici riferiti al territorio provinciale continuano a registrare un sensibile miglioramento giorno dopo giorno, a partire dall’1 giugno 2021 appare ragionevole consentire che le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (e senza più distinzione tra lo svolgimento all’aperto e/o al chiuso), comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si svolgano nel solo rispetto di quanto previsto in materia di ristorazione dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza) e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti;
 

Individuazione di linee guida e protocolli da rispettare nello svolgimento delle attività economiche e sociali, nonché in generale negli ambienti di lavoro

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 di data 26 aprile 2021 con cui si individuavano, con efficacia prorogata fino al 31 luglio 2021, i documenti, i protocolli e le linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020;
VISTO l’art. 12 del decreto legge n. 65 del 2021, che prevede come i protocolli e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020 (ossia quelli relativi alle attività economiche, produttive e sociali) sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021, con la quale sono state adottate le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, così come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di data 21 maggio 2021 (All.to 3 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), con la quale è stato adottato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021;
DATO ATTO che, a partire dal 1 giugno 2021, le Linee guida e il Protocollo condiviso di cui ai due paragrafi precedenti aggiornano e sostituiscono i documenti, i protocolli e le linee guida di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 di data 26 aprile 2021;
 

Parchi avventura

CONSIDERATO che appare coerente e ragionevole consentire, a partire dal 1 giugno 2021, la riapertura sul territorio provinciale dei parchi avventura, in quanto trattasi di strutture che completano, insieme anche agli impianti a fune, l’offerta turistica delle zone di montagna nella stagione estiva e si caratterizzano altresì per la possibilità di garantire un sistema preventivo di prenotazione ed un contingentamento delle presenze per evitare assembramenti.
RITENUTO ragionevole, in questa fase, consentire l’accesso ai parchi avventura solo tramite prenotazione e con un numero massimo di ingressi pari al 50% dei passaggi, da albero ad albero, rispetto al numero totale di passaggi possibili relativo ai percorsi presenti;
DATO ATTO che la riapertura dei parchi avventura è possibile nel rispetto delle disposizioni contenute nella sezione “parchi tematici e di divertimento” di cui alle “Linee guida” adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza) e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti; in particolare, si richiama l’obbligo, per utenti e lavoratori, di indossare correttamente la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto, secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali);
 

Circoli anziani

VISTO quanto disposto dal punto 25) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, in merito alla sospensione delle attività dei “Centri per anziani”;
VISTO quanto disposto dal punto 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 72 del 14 maggio 2021 in merito alla riapertura dei “Centri Servizi per anziani”;
CONSIDERATO che l’attuale fase epidemiologica è caratterizzata da un netto miglioramento dei dati sanitari, anche grazie alla campagna di vaccinazione in atto che vede attualmente un’alta percentuale di persone anziane vaccinate, sia con la prima che con la seconda dose;
CONSIDERATO opportuno e ragionevole, visto quanto già disposto dal sopracitato punto 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 72 del 14 maggio 2021 ed al fine di garantire il fondamentale aspetto di socializzazione per la fascia di età più anziana sia dal punto di vista fisico che psicologico (dopo un lungo periodo di assenza di relazioni causata dalla pandemia), consentire dal giorno 1 giugno 2021 anche l’apertura dei circoli anziani e dei luoghi ad essi assimilati (compresa l’Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione; in particolare, si dispone che l’accesso ai predetti luoghi sia consentito solo a persone che abbiamo ricevuto quantomeno la prima dose di vaccino anti-Covid da almeno 3 settimane;
RITENUTO applicabile, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il protocollo “Circoli culturali e ricreativi” di cui all’allegato “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” dell’ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (All.to 2 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Dipartimento Salute e politiche sociali e del Dipartimento Prevenzione di Apss circa la ripresa di tali attività;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico

1) a partire dal 31 maggio 2021, nell’ambito dei sevizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora vengano riscontrate due positività all’interno di un singolo gruppo/sezione/classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutto il gruppo/sezione/classe; solo nei servizi socio-educativi della prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia in caso di quarantenamento del gruppo/sezione, assieme ai bambini sono quarantenati anche gli insegnanti/educatori;
2) in ogni caso, relativamente a quanto sopra previsto, resta salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione al caso concreto, nell’ambito dei protocolli di settore;
3) nel caso in cui, sulla base di quanto previsto dal presente paragrafo, sia disposta la quarantena per tutti i componenti dei gruppi/sezioni/classi interessati, risulta necessario ribadire che, ai sensi della normativa vigente, tutti i componenti del gruppo/sezione/classe posto in quarantena dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno l’obbligo tassativo di rispettare la quarantena precauzionale presso il proprio domicilio per il periodo fissato dalla medesima Azienda, salvo diversa disposizione da parte della stessa; finito il predetto periodo di quarantena, si può rientrare in comunità senza necessità di effettuare il tampone di controllo;
 

Disposizioni in merito al servizio delle scuole dell’infanzia

4) a partire da lunedì 7 giugno 2021 nelle scuole a calendario turistico, a partire da venerdì 25 giugno 2021 nelle scuole a calendario ordinario e speciale e nonché per tutto il periodo dell’estensione del calendario scolastico, la composizione stabile dei gruppi-sezione-classe può essere rimodulata su base settimanale, mantenendo quindi la durata del gruppo- sezione-classe anche solo per una settimana;
5) a partire dal 1 luglio 2021 è stabilita la possibilità per il personale scolastico delle scuole dell’infanzia di indossare la mascherina chirurgica in luogo della mascherina FFP2 senza valvola, fatte salve le situazioni in cui il personale deve utilizzare le mascherine FFP2 senza valvola secondo quanto stabilito dal protocollo in merito alle scuole dell’infanzia parte integrante dell’ordinanza del Presidente n. 42 del 25 agosto 2020;
 

Semplificazione consenso informato e triage vaccinale nell’ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19

6) nell’ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19, si dispone lo snellimento della procedura di acquisizione del consenso informato e della raccolta dell’anamnesi definita in modo più appropriato “triage vaccinale”, prevedendo che tali attività possano essere svolte non solo da parte di un medico, ma anche da parte di altri operatori sanitari adeguatamente formati, come assistenti sanitari e infermieri, secondo quanto previsto nella nota dell’APSS - Dipartimento di prevenzione di data 28 maggio 2021 prot. n. 0103073 e relativi allegati (nota con relativi allegati che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza - All.to 1);
 

Attività dei servizi di ristorazione

7) a partire dal giorno 1 giugno 2021, le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio (e senza più distinzione tra lo svolgimento all’aperto e/o al chiuso), comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si svolgono nel solo rispetto di quanto previsto in materia di ristorazione dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 ( All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza) e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti;
8) fino al 14 giugno 2021, in zona gialla, rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare presso un’attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di usufruire dei relativi servizi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei Protocolli di prevenzione anti-contagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione;
 

Individuazione di linee guida e protocolli da rispettare nello svolgimento delle attività economiche e sociali, nonché in generale negli ambienti di lavoro

9) a partire dal giorno 1 giugno 2021, compatibilmente con le date stabilite per le riaperture, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza) e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti, nonché nel rispetto del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” (All.to 3 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);
10) le Linee guida e il Protocollo condiviso di cui al punto precedente aggiornano e sostituiscono i documenti, i protocolli e le linee guida di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 di data 26 aprile 2021;
 

Parchi avventura

11) a partire dal 1 giugno 2021, è consentita la riapertura sul territorio provinciale dei parchi avventura nel rispetto delle disposizioni contenute nella sezione “parchi tematici e di divertimento” di cui alle “Linee guida” adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza) e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti; in particolare, si richiama l’obbligo, per utenti e lavoratori, di indossare correttamente la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto, secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali);
12) in questa fase, l’accesso ai parchi avventura è consentito solo tramite prenotazione e con un numero massimo di ingressi pari al 50% dei passaggi, da albero ad albero, rispetto al numero totale di passaggi possibili relativo ai percorsi presenti;
 

Circoli anziani

13) a partire dal 1 giugno 2021, è ammesso lo svolgimento dell’attività in presenza presso i circoli anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l’Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione; in particolare, si dispone che l’accesso ai predetti luoghi sia consentito solo a persone che abbiamo ricevuto quantomeno la prima dose di vaccino anti-Covid da almeno 3 settimane;
14) per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, si applica il protocollo “Circoli culturali e ricreativi” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, allegate all’ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 (All.2 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);
 

Festival dell’economia nelle giornate dal 3 al 6 giugno 2021

15) resta confermato quanto previsto al punto 11) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 di data 21 maggio 2021 in merito allo svolgimento del Festival dell’Economia (Trento 3-6 giugno 2021);
 

Conferenze e altri eventi simili

16) resta consentito lo svolgimento di conferenze ed altri eventi simili (tra cui ad esempio dibattiti, presentazioni editoriali ecc.), di cui al punto 12) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 di data 21 maggio 2021, purché nel rispetto, limitatamente alle parti in cui questo sia compatibile, della sezione “Cinema e spettacoli dal vivo” di cui alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate con ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021 ( All.to 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), in sostituzione del “Protocollo di sicurezza sul lavoro - Gestione del Rischio Covid-19 per le attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti” vers. 1 - 24 10 giugno 2020 di cui al punto 22) dell’ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020, prot. n. 411120/1, e sempre a condizione che la durata della conferenza o altro evento simile non superi i 90 minuti;
 

Riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo

17) resta confermato quanto previsto ai punti 3), con i relativi allegati ivi citati, e 4) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 di data 21 maggio 2021 in merito alla riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo;
 

Disposizioni finali

18) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della medesima e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo ove indicati termini diversi; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
19) laddove sul territorio provinciale trovino applicazione le disposizioni previste dalla normativa nazionale per la c.d. zona bianca, le misure riportate nella presente ordinanza trovano applicazione qualora coerenti con le stesse;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti


Semplificazione consenso informato e triage vaccinale […omissis…]
Allegati
• Vaccinazione anti-covid-19 Triage vaccinale […omissis…]
• Vaccinazione anti-covid19 Documentazione di consenso informato […omissis…]
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 21/75/CR2B/COV19 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, Roma, 28 maggio 2021
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 6 aprile 2021