Cassazione Civile, Sez. 3, 31 maggio 2021, n. 15095 - Infortunio in itinere. Pagamento di interessi e spese accessorie tra compagnia di assicurazione e Inail


 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: FIECCONI FRANCESCA
Data pubblicazione: 31/05/2021
 

Rilevato che:
1. Con ricorso notificato il 2/10/2018, illustrato da memoria, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 194/2018, notificata in data 4/7/2018, CARGEAS Assicurazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con controricorso notificato il 26/10/2018, illustrato da memoria, resiste l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
2. Per quanto ancora rileva, l'INAIL conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo la CARGEAS Ass.ni s.p.a., spiegando azione di surroga ex art. 1916 cod. civ., per sentire condannare la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di € 351,73, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso residuo ancora dovuto dalla compagnia sulla somma di € 11.305,82, complessivamente erogata all'infortunato sig. S.R.C., assicurato CARGEAS, in seguito al sinistro in itinere occorso in data 29/9/2012; l'Ente dava atto che l'assicuratrice aveva effettuato lo spontaneo riconoscimento e pagamento di € 10.954,00 , rifiutandosi invece di rimborsare all'ente le somme dovute a titolo di interessi e spese accessorie sopportate dall'Istituto per l'accertamento dell'indennizzo. La convenuta si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese per carenza di legittimazione attiva e passiva e in quanto, nel merito, infondate.
3. Con la sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di Pace di Bergamo, rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione della compagnia convenuta, in accoglimento della domanda attorea, condannava la CARGEAS a corrispondere in favore dell'INAIL la somma di € 351,73 a titolo di interessi legali maturati sulla somma erogata dall'attrice al sig. S.R.C. e di spese accessorie per come documentate.
 

Considerato che:
1. Risulta pregiudiziale il rilievo che il ricorso è proposto avverso una sentenza pronunciata nel 2016 dal giudice di Pace avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un importo inferiore a € 1100,00 che segna il perimetro in cui la pronuncia viene resa secondo equità. Le tre censure, invero, non rientrano tra quelle che ne consentono l'impugnazione con atto di appello, ovvero " per violazione delle norme sul procedimento , costituzionali o comunitarie ovvero i principi regolatori della materia, ex art. 339, co. 3, cod. proc civ."
2. Il ricorso è inammissibile ex artt.113, co.2 e 339 c.p.c. , la sentenza essendo stata pubblicata in data successiva alla entrata in vigore del d.lgs n. 40 del 2006 (cvn. Sez. 1 Sentenza n. 16868 del 07/07/2017 Sez. 3, Sentenza n. 12736 del 21/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009). Ed invero, il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di pace adottata secondo equità e non suscettibile di appello, anche a seguito della riforma introdotta dalla I. n. 40 del 2006, ove si deducano "errores in iudicando", non è ammissibile per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi d'impugnazione in tale eventualità devono denunciare il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5991 del 04/03/2020 (Rv. 657577 - 01).
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese come di seguito liquidate in favore della parte resistente.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 300,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.