Cassazione Penale, Sez. 4, 03 giugno 2021, n. 21553 - Sfondamento del tetto da parte del lavoratore autonomo. Omessa predisposizione del DUVRI e omessa verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore 


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 29/04/2021
 

 

Fatto


1. Con sentenza del 30.6.2020 la Corte di appello di Firenze confermava la declaratoria di responsabilità di A.P. e della ditta A.P. S.r.l. in ordine, rispettivamente, al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. e all'illecito di cui agli artt. 5 e 25-septies d.lgs. n. 231/2001, per avere, in qualità di committente e con violazione delle norme in materia di sicurezza, disposto che il lavoratore autonomo F.F., procedesse alle operazioni di manutenzione della copertura non calpestabile in cemento amianto della ditta, in tal modo cagionando colposamente la precipitazione del F.F. a terra a causa dello sfondamento del tetto, da cui derivavano lesioni personali gravi al lavoratore (fatto del 15.4.2013); colpa consistita nel non aver previamente fornito al F.F. precise indicazioni sull'ambiente di lavoro (art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), nell'omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI, art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81/2008) e nell'omessa verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore ad operare in quota (artt. 77, comma 5, e 90 d.lgs. n. 81 cit.).

2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione l'imputato A.P. e il responsabile civile P. R. Edilizia S.r.l., a mezzo dei rispettivi difensori.

3. I ricorsi proposti da A.P. e da P. R. Edilizia S.r.l., predisposti dall'avv. Nicola Zanobini del Foro di Firenze, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui si individua la colpa specifica del A.P. per non avere adempiuto all'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico­ professionale del F.F., lavoratore autonomo.
Si sostiene l'erroneità del presupposto secondo cui l'incarico dato al lavoratore fosse quello di dover pulire tutta l'ampia superficie del tetto "non calpestabile in cemento amianto": in realtà dovevano essere pulite solo alcune canaline in cemento di una piccola parte di copertura. La Corte territoriale non spiega per quale motivo sarebbe stata erronea la scelta del lavoratore sulla base di una valutazione ex ante e non ex post. Non è stata considerata abnorme la condotta del lavoratore, nonostante il medesimo si sia portato sul tetto senza prima assicurarsi con le linee vita, che avrebbero potuto scongiurare il rischio di cadute dall'alto. Il F.F. era ben consapevole dei rischi di caduta da quel tetto, sicché il difetto di diligenza del committente non può essere desunto per il solo fatto dell'avvenuto infortunio. Dall'istruttoria è emerso che era sufficiente installare una linea vita provvisoria e non era necessario alcun progetto preventivo ad opera di tecnico specializzato. Il DUVRI non era stato redatto perché si era ritenuto che per il lavoro richiesto fossero sufficienti due giorni, visto che non c'era molto da pulire sul tetto. Il F.F. era un operaio esperto nel settore edile, che avrebbe quindi dovuto sapere da solo come effettuare la pulizia delle canaline su parte del tetto. Le fatture emesse negli anni dalla ditta del prevenuto a quella del lavoratore autonomo costituivano la migliore prova dell'idoneità tecnico­ professionale del F.F..

4. Il ricorso proposto da P. R.o Edilizia S.r.l., predisposto dall'avv. Marsica Bisegna del Foro di Firenze, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riguardo alla ritenuta necessità del DUVRI, posto che l'intervento richiesto copriva una parte minima e precisamente quella ombreggiata dalla adiacente palazzina degli uffici. Inoltre, esso non andava effettuato su tutto il rivestimento in lastre di Eternit ma solo sulle travi in cemento della larghezza di qualche decina di centimetri. Si contesta la necessità di un progetto per le linee vita, che comunque non può essere fatto ricadere sulla società sulla base di un mero ragionamento esclusivamente economico: mai è emersa la volontà da parte della società di risparmiare o di non mettere a disposizione tutti i DPI necessari.

5. La parte civile INAIL ha depositato una memoria scritta con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.

 

Diritto



1. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili.

2. Innanzitutto, va evidenziato che nel caso di c.d. "doppia conforme" le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
2.1. La Corte territoriale ha, invero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza, procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
2.2. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

2.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di iUogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca, Rv. 255542).
2.4. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.5. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione della valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
2.6. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.

3. Ciò posto, giova rammentare che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante" è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.

4. Nel caso che occupa, i giudici di merito hanno congruamente e non illogicamente motivato in ordine ai profili di colpa specifica addebitati all'imputato, quale soggetto committente tenuto ad adempiere agli obblighi specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, con particolare riguardo a quelli di cui agli artt. 26 e 90 del d.lgs. n. 81/2008.
4.1. È stato accertato insindacabilmente che per eseguire il lavoro richiesto era stata programmata una durata di circa una settimana. Ciò sulla base di quanto direttamente affermato dallo stesso lavoratore autonomo e confermato dalla circostanza che la prestazione avrebbe dovuto essere compiuta soltanto dal F.F., senza l'ausilio di collaboratori. Ne deriva che trascendono nel merito le considerazioni avanzate dai ricorrenti, secondo cui si sarebbe trattato di un lavoro da svolgere in soli due giorni, trattandosi della pulizia di una piccola porzione del tetto in cemento amianto. Conseguentemente, sono prive di pregio le doglianze con le quali i ricorrenti lamentano che non fosse necessaria la predisposizione del DUVRI. Sul punto, la Corte territoriale ha logicamente affermato come la mancata predisposizione di tale documento di valutazione dei rischi da parte del prevenuto ha certamente inciso sul verificarsi dell'evento lesivo, poiché esso avrebbe consentito di prendere in esame le caratteristiche proprie del tetto del capannone, la sua vetustà, la capacità di tenuta in caso di intervento del lavoratore e le modalità di installazione delle linee vita. L'assenza del DUVRI - continua la Corte di merito - ha fatto venire meno una serie di indicazioni sulla pericolosità dell'intervento commissionato al F.F., il quale - si può aggiungere - se reso edotto in maniera più dettagliata dei rischi conseguenti al suo accesso al tetto, si sarebbe potuto comportare in maniera diversa, astenendosi dalla pericolosa (ma non abnorme) manovra che lo ha condotto su quel tetto senza essersi previamente assicurato dal rischio di caduta.
4.2. Quanto alle modalità di scelta del lavoratore autonomo, la Corte territoriale ha accertato che l'imputato non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali della persona offesa, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del F. di una ditta iscritta alla Camera di commercio, secondo una valutazione in linea con l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico­ professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Rv. 280049 - 01). Anche in questo caso, le considerazioni dei ricorrenti in ordine alla sicura esperienza del lavoratore, per avere costui acquistato negli anni materiale edile dalla ditta del prevenuto, attengono a profili di merito non valutabili in questa sede e comunque non conducenti rispetto all'asserita esperienza professionale specifica del lavoratore per i lavori in quota. In ogni caso, questa Corte non può entrare nel merito della ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito, al fine di rivalutarli, a fronte di un percorso argomentativo privo di incongruenze o di aporie logiche evidenti, come tale esente da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.
4.3. Infine, la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del F.F. non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento, poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini, la complessiva condotta del lavoratore, per come è stata accertata in sede di merito, non è stata eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il ricorrente, quale committente, era chiamato a governare, adottando i comportamenti dianzi richiamati.

5. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601).

6. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. I ricorrenti vanno, altresì, condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla parte civile INAIL, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 29 aprile 2021