Categoria: 2017
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 2017
Validità: 19.12.2017 - 31.12.2020
Parti: Confindustria Radio Televisioni, RNA, Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uil-Com
Settori: Servizi-TLC, Imprese radiotelevisive, multimediali e multipiattaforma
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Sommario:

 

Premessa
Capitolo I Parte Generale
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Capitolo II Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema d'informazione
Art. 5 - Contrattazione di secondo livello
Art. 6 - Osservatorio nazionale
Art. 7 - Appalti
Art. 8 - Applicazione del contratto
Art. 9 - Controversie
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali
Art. 13 - Affissioni
Art. 14 - Contributi sindacali
Capitolo IV Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali
Art. 16 - Assunzione
Art. 17 - Documenti, residenza, domicilio
Art. 18 - Periodo di prova
Art. 19 - Diritto allo studio
Art. 20 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 20 bis - Molestie e violenze sui luoghi di lavoro
Art. 21 - Portatori di handicap
Art. 22 - Tutela tossicodipendenti
Art. 23 - Permessi straordinari
Capitolo V
Dichiarazione preliminare delle parti
Flessibilità e mercato del lavoro
Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 25 (Eliminato)
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale (part time)
Art. 27 - Contratti di inserimento (disciplina abrogata)
Art. 28 - Contratti di Apprendistato
Capitolo VI
Art. 29 - Classificazione del personale
Art. 30 (Quote di riserva) Eliminato
Capitolo VII Quadri
Norme per i quadri
Art. 31 - Declaratoria
Art. 32 - Formazione
Art. 33 - Svolgimento temporaneo delle mansioni
Art. 34 - Responsabilità civile e penale
Art. 35 - Indennità di funzione settore televisivo
Art. 36 - Indennità di funzione settore radiofonico

 

Capitolo VIII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 37 - Orario di lavoro
Art. 38 - Orario di lavoro e flessibilità
Art. 39 - Gestione orario straordinario
Art. 40 - Inizio e fine del lavoro
Art. 41 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 42 - Ferie
Art. 43 - Festività
Art. 44 - Lavoro straordinario, notturno e a turni
Capitolo IX Trattamento economico
Art. 45 - Elementi della retribuzione
Art. 46 - Minimi tabellari ed aumenti salariali
Art. 47 - Tredicesima mensilità
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 49 - Indennità per maneggio denaro
Art. 50 - Consegna e conservazione di utensili e materiali
Art. 51 - Trattamento per risarcimento danni
Art. 52 - Visite di inventari e di controllo
Art. 53 - Trattamento di malattia. Disciplina transitoria.
Art. 54 - Assenze
Art. 55 - Aspettativa
Art. 56 - Responsabilità per assenze non derivanti da attività lavorativa
Art. 57 - Trasferimenti
Art. 58 - Trasferta
Art. 59 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 60 - Assenze per servizio militare o civile
Art. 61 - Congedo matrimoniale/Unioni civili ai sensi della 1. 20 maggio 2016, n. 76.
Capitolo X Norme disciplinari
Art. 62 - Rapporti in azienda
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
Art. 64 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 65 - Licenziamenti
Capitolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 68 - Cessione e trasformazione di azienda
Capitolo XII Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale
Art. 69 - Condizioni di miglior favore
Art. 70 - Importo compensativo a titolo di Una Tantum
Art. 71 - Previdenza complementare
Art. 72 - Norma di rinvio e coordinamento
Art. 73 - Distribuzione del contratto
Protocollo aggiuntivo Contributo spese contrattuali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Allegato A
Allegato B


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese radiotelevisive, multimediali e multipiattaforma

Addì, 19.12.2017, in Roma, tra la Confindustria Radio Televisioni e la RNA (Radio Nazionali Associate) per le radio e televisioni […], con l’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive) per quanto di competenza […], e Slc - Cgil (Sindacato Lavoratori della Comunicazione) [...], la Fistel - Cisl (Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni) […], Uil - Com (Uil Comunicazione) […], Assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni dei lavoratori.
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, da valere su tutto il territorio nazionale, per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi.

Premessa
Per realizzare e mantenere un sistema di relazioni industriali, che sia funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, si deve attribuire all'autonomia contrattuale dei soggetti partecipanti una funzione prevalente nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo cui le parti firmatarie riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
Coerentemente a tale impostazione, le parti stesse si danno atto, in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua corretta osservanza ai vari livelli.
Pertanto le parti stesse si impegnano a rispettare e far rispettare le norme del CCNL e le sue conseguenti applicazioni aziendali.
In particolare le Associazioni di categoria firmatarie sono impegnate ed opereranno per l'osservanza delle condizioni sottoscritte da parte delle imprese associate, di contro le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate '-azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto degli accordi ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente contratto è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Capitolo I Parte Generale
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le aziende private media, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi, anche diffusi attraverso canali multimediali e multipiattaforma, comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa m onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.
Tra le imprese esercenti servizi radiotelevisivi e multimediali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano:
- le aziende che erogano servizi tecnici di produzione radiotelevisiva, di diffusione del segnale radiotelevisivo, di gestione di impianti produttivi e di messa in onda, di progettazione e realizzazione videografica e scenografica, di post-produzione, di progettazione e esercizio di sistemi informatici a supporto della produzione e della programmazione radiotelevisiva;
- imprese di produzione radiotelevisive;
- le aziende che producono e commercializzano canali rad io televisivi tematici free o pay, attività di new economy ed e-commerce, canali di informazione anche all news, programmi e contenuti editoriali, anche se destinati alla esclusiva diffusione / multimediale, imprese di gestione servizi social network, e/o servizi on line; fornitori di servizi media audiovisivi, operatori di rete e tower companies, nonché piattaforme di diffusioni di contenuti multimediali le aziende che realizzano specifici prodotti radiotelevisivi su commessa, integrando gli aspetti editoriali e tecnico produttivi.
le parti convengono di non stipulare intese con condizioni diverse o di miglior favore

Capitolo II Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema d'informazione

Ferma restando l’autonomia delle parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore sia sotto l'aspetto economico-produttivo sia con riferimento all'occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:
a) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori informazioni globali sul quadro economico-produttivo dei settori radiofonico e televisivo, sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti. Saranno fornite altresì- informazioni su:
- I piani più significativi di investimenti per nuovi impianti e la relativa localizzazione.
- Gli interventi più rilevanti per ampliamenti, ristrutturazioni e diversificazioni produttive. Quanto sopra anche per i riflessi sull'occupazione.
- La situazione del settore anche corredata di dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione professionale e di assunzioni con Contratto di inserimento.
- Le pari opportunità e le azioni positive anche esaminando i risultati dell'attività svolta in seno all'Osservatorio Nazionale.
b) Livello Regionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni degli imprenditori firmatarie del presente contratto forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l'ambito regionale.
c) Livello Aziendale o di Gruppo
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le imprese concessionarie di Reti Televisive Nazionali, le Imprese Televisive che abbiano ottenuto 3 concessioni regionali per bacini di utenza diversi, i Gruppi o le Aziende che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:
- Gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali.
- La situazione degli appalti anche al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento.
- Le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale relative ai quadri, con particolare riferimento anche alle opportunità in sede UE, anche al fine di valutare suggerimenti o proposte in merito formulate dalle OO.SS. e dalle RSU.
Le aziende inoltre, sempre nell’ambito del diritto di informazione di cui al presente titolo, forniranno alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, con la massima tempestività possibile e nei tempi tecnici compatibili con le esigenze di salvaguardia del segreto industriale, delle normative Consob e della riservatezza necessaria a non pregiudicar e la realizzazione delle iniziative aziendali, informazioni su:
- Rilevanti mutamenti di proprietà.
- Interventi di decentramento dell'attività produttiva, compatibilmente con le peculiarità del settore dello spettacolo e la possibilità di effettuare le relative rilevazioni.
- Straordinari mutamenti organizzativi e/o tecnologici.
Le imprese televisive multimediali non ricomprese nel primo comma della lettera C) che occupino più di 35 dipendenti, forniranno annualmente alle strutture sindacali interessate informazioni che le stesse possiedano e che possono essere acquisite compatibilmente con il livello tecnico organizzativo della azienda. In particolare le informazioni riguarderanno:
- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali, di massima e per il rispettivo bacino di utenza
- linee degli eventuali investimenti e le presumibili implicazioni sull'occupazione e l'organizzazione del lavoro
[…]
Inoltre sulla base di esigenze oggettive Confindustria Radio Televisioni si impegna a favorire la realizzazione di incontri presso la propria sede tra le organizzazioni sindacali competenti e le aziende interessate al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti imprese televisive locali.

Art. 5 - Contrattazione di secondo livello
In tema di contrattazione aziendale le parti fanno propri i principi degli accordi interconfederali vigenti.
A tale riguardo si conferma che:
1) la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
[…]
Fermo restando quanto sopra e in premessa al presente accordo, le parti stabiliscono di costituire una commissione paritetica composta da 6 componenti (3 per ciascuna delle parti stipulanti) finalizzata allo studio di fattibilità relativamente alla estensione della contrattazione di secondo livello.
[…]

Art. 6 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale, anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e/o i principi degli accordi interconfederali in essere in tema di relazioni industriali, costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti economico-produttivi del settore anche in rapporto agli scenari macro-economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenza di riservatezza. Fornisce inoltre il supporto tecnico alle parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo-donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.
L'Osservatorio e composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati dalla Slc - Cgil, dalla Fistel- Cisl e dalla Uilcom - Uil, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.
I risultati degli studi e analisi effettuate al fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto di informazione, saranno forniti di norma ogni sei mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.
[…]
c) elabora proposte ed iniziative concrete su problemi ed aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione di studi e proposte operative. Le sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni saranno composte m modo paritetico da componenti dell'Osservatorio nominati di volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro;
d) effettua annualmente un monitoraggio, sull'applicazione ed il rispetto delle norme suggerendo proposte ed interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo-donna nel settore;
Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite cinque sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità, sulle pari opportunità e sulle nuove tecnologie.
In un'ottica di monitoraggio permanente dell'evoluzione continua del mercato del lavoro, l'Osservatorio, avvalendosi di un Laboratorio Tecnico Permanente e bilaterale si riunirà periodicamente per valutare l'attualità della classificazione ed eventuali cambiamenti intervenuti nell'evoluzione del processo produttivo, all'interno del presente CCNL, di tutte le figure professionali presenti nel panorama di riferimento.
1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale
Tale sezione dovrà:
- valutare in termini realistici i trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell'impatto dell'innovazione tecnologica e multimediale sull'organizzazione del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche ad una opera informativa rivolta ai lavoratori ed ai giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anche attraverso la istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per la introduzione di nuove figure professionali derivanti dall'innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo multimediale.
2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro.
Tale sezione dovrà:
- elaborare una ricerca a livello tecnico giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi del lavoro nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare una indagine sui principali problemi derivanti dall'applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica ed incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.
3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
Tale sezione dovrà monitorare annualmente:
- la situazione delle aziende del settore sulle assunzioni con Contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo determinato, a part time e sull'utilizzo della somministrazione a tempo determinato.
- la situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi ed elaborando una relazione annuale che verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.
Inoltre, per dare completa applicazione al precedente punto d) viene istituita la quarta sezione specialistica:
4) Sezione specialistica sulle pari opportunità.
Tale sezione sarà costituita da una Commissione Paritetica composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti. La Commissione si riunirà con cadenza semestrale.
Al fine di dare concreta attuazione a questa complessa problematica la Commissione dovrà:
• monitorare il rispetto delle normative vigenti presso le Aziende del settore;
promuovere e predisporre progetti per realizzare in concreto i principi sulle azioni positive di cui al Decreto 198/06 e successive modifiche.
Infine alla luce della introduzione delle nuove tecnologie digitali in sostituzione di quelle analogiche previste dalle disposizioni dell'autorità di Governo le parti, anche in relazione alle iniziative nazionali o comunitarie per valutare gli effetti e le eventuali ricadute sulle imprese ed i lavoratori, concordano di istituire una nuova sezione specialistica
5) Sezione specialistica sulle nuove tecnologie:
Tale sezione sarà composta da sei membri per ciascuna della parti stipulanti e dovrà:
- monitorare l'evoluzione normativa sull'introduzione in Italia delle nuove tecnologie digitali nel settore radiofonico e televisivo e multimediale effettuando studi sulle implicazioni tecnico-organizzative derivanti dal nuovo sistema;
- valutare nel corso di validità del presente contratto eventuali nuove figure tecnico-professionali necessarie per l'adozione delle nuove tecnologie; a tal fine potranno essere effettuati progetti anche per la riqualificazione del personale attualmente in servizio o per la formazione mirata delle risorse umane che dovessero essere inserite nelle imprese per far fronte al nuovo sistema.
6) Sezione specialistica applicazione art. 24, d.lgs. 151/2015 (cedibilità di ferie e permessi), l. 81 del 22 maggio 2017 (lavoro flessibile - smart working) ed evoluzione ruoli professionali con riferimento anche al settore radiofonico.
Tale sezione sarà costituita da una Commissione Paritetica composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti. La Commissione si riunirà con cadenza semestrale. Al fine di dare attuazione a tali complesse tematiche la Commissione dovrà:
- definire le modalità di attuazione della modalità di cedibilità di ferie e permessi;
- elaborare delle Linee Guida sul cosiddetto "lavoro agile" (smart-working);
- monitorare l'evoluzione dei profili professionali con particolare riferimento al settore radiofonico.
L'Osservatorio ogni semestre dovrà fare il punto dei risultati degli studi di monitoraggio nonché delle proposte operative, suggerite dalle varie Sezioni.
Si concorda infine di istituire all'interno dell'Osservatorio anche una sezione per i problemi specifici della radiofonia.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'accordo del 28/6/90.
Dichiarazione a Verbale
Le parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, convengono di avviare un confronto per la costituzione di un organismo bilaterale a livello nazionale per l’intera filiera radiotelevisiva multimediale.
A tal fine, le parti, individuano nella Commissione bilaterale sulla formazione l'organismo che dovrà predisporre, entro il 30.06.2019 a proposta di attivazione di tale organismo bilaterale individuandone regole di funzionamento e strumenti.

Art. 7 - Appalti
Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatori e subappaltatori osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
Con la finalità di assicurare la migliore qualità del servizio e, nel contempo, garantire il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, coerentemente con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritaria la definizione di un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro irregolare o non dichiarato.
A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti, da parte delle imprese appaltatrici.
Inoltre, con riferimento ai temi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le aziende si impegnano a prevedere nei contratti di appalto specifiche clausole volte a verificare che le società appaltatrici osservino tutte le disposizioni di cui al Dlgs. 81/08 e sue successive integrazioni e modifiche, nonché, alle normative in materia di tempo in tempo vigenti e dei contratti collettivi del settore di appartenenza (per le produzioni radiotelevisive il CCNL è quello siglato dalle parti firmatarie del presente contratto, per tutte le altre attività i CCNL stipulati con le OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative).
Le aziende prevedranno altresì clausole per una verifica in corso d'opera di tutte le condizioni di cui sopra e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno sanzionate economicamente sino ad arrivare alla cancellazione dall'elenco dei fornitori.
Le aziende forniranno semestralmente alle OO.SS. firmatarie, dati aggregati relativi alla quantità, tipologia, e localizzazione degli appalti/subappalti così come previsto in tema di informative Aziendali e di Gruppo, all'art. 4 del presente CCNL in materia di appalti.
Le Parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalti tecnici strutturali e di lunga durata, in presenza di richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, l'impresa committente convocherà un incontro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione ed eventualmente individuare possibilità per gestire e/ o favorire la soluzione dei problemi occupazionali.
Le Aziende che partecipano alla produzione di coda del programma stesso, se presenti.
Le parti concordano di istituire una specifica Commissione paritetica di studio composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti che si riunirà entro sei mesi, con il compito di verificare la possibilità di integrare le informazioni dei titoli di coda, ove presenti con riferimento all'apporto degli operatori interessati.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali

Le parti, nel riconfermare quanto definito in Premessa nonché i principi concordati in materia sulla base degli accordi interconfederali in essere, convengono che per la costituzione ed il funzionamento delle RSU delle aziende del settore radiotelevisivo privato, nonché per l'esercizio dei diritti sindacali si faccia riferimento alle norme concordate nel Testo unico della rappresentanza sindacale siglato il 10 gennaio 2014 e che si intende parte integrante nella sua completezza del presente accordo
Le parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola azienda con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza. Nel caso di aziende con più di quindici dipendenti ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo concordano che, qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per il diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale: a) dovrà essere garantita l'invarianza dei costi aziendali rispetto alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza sindacale unitaria; b) alla scadenza della RSA, l'eventuale passaggio alle RSU potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50%+l come determinata nella parte prima dell'accordo siglato in data 10 gennaio 2014 e sopra richiamato.

Art. 11 - Assemblea
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Nelle aziende che occupano da 10 a 15 dipendenti i lavoratori potranno indire assemblee retribuite per complessive due ore annue.
Tali riunioni dovranno essere comunicate alla Direzione aziendale con un congruo preavviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno ed avere luogo fuori dall'orario di lavoro oppure alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro, assicurando comunque la continuità della produzione ed in particolare garantendo la normalità delle attività di emissione.

Art. 13 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 20 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Le parti convengono che la tutela della salute e l'integrità fisica dei lavoratori deve costituire obiettivo primario e costante da parte delle aziende.
L'accordo del 25/10/95, in materia di Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, in tema di formazione e di informazione e di operatività dell'organismo Paritetico Nazionale, mantiene la sua efficacia nelle parti e nella misura in cui non sia in contrasto con la nuova disciplina della materia introdotta dal D.Lgs 81/08 e delle successive modificazioni e integrazioni. 
Il suddetto accordo, allegato al presente Contatto, ne costituisce parte integrante (All. C).

Art. 20 bis - Molestie e violenze sui luoghi di lavoro
In relazione all'accordo quadro sulle molestie e violenze sui luoghi di lavoro, sottoscritto dalle rappresentanze di Confindustria e delle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 25 gennaio 2016, le aziende si impegnano a recepirne i contenuti e ad adottare misure adeguate atte a prevenire e a perseguire tali illeciti comportamenti e a recepire quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

Art. 21 - Portatori di handicap
Le parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali ed operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
Riconfermare le peculiarità dell'attività svolta nel settore che pone particolari condizioni all'accesso dei portatori di handicap, le aziende si attiveranno nel ricercare soluzioni idonee a facilitare l'inserimento degli interessati nelle strutture operative degli ambienti di lavoro.
In applicazione della legge n. 104/92 la lavoratrice madre o, in alternativa, previa presentazione di apposita documentazione, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap possono usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno, i soggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado e convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili in maniera continuativa o frazionata, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno e previa presentazione della relativa documentazione attestante lo stato di gravità suindicato, redatta dalle strutture pubbliche a ciò proposte.
In applicazione dell'articolo 20 della legge 8/3/2000 n. 53 e successive modifiche le suddette disposizioni si applicano anche a favore di familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap ancorché non convivente.
Per quanto concerne i giorni di permesso mensile previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parti convengono che essi siano considerati utili ai fini dell'anzianità di servizio e alla maturazione e computo delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.
Le parti riconoscono che le aziende hanno la facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori portatori di handicap o i loro familiari, che intendano o usufruire delle aspettative o dei permessi di cui ai due commi precedenti.

Capitolo V
Dichiarazione preliminare delle parti

Le parti nel ribadire che i contratti a tempo determinato, di somministrazione, a tempo determinato, e di apprendistato rispondono alle esigenze dei datori di lavoro, riconoscono che i contratti a tempo indeterminato così come indicato nell'Accordo Ces-Unice-Ceep del 18 marzo 1999, sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro.

Flessibilità e mercato del lavoro
Le parti concordano sulla necessità di interventi congiunti pur nelle rispettive aree di competenza, finalizzati ad introdurre nel nostro ordinamento nuovi ed ulteriori strumenti' legislativi in tema di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto di lavoro, per venire incontro alle particolari esigenze del settore radiotelevisivo e per far fronte a variazioni non sempre programmabili delle relative produzioni ed attività, compresa quella dell'informazione.
Alla luce di quanto sopra e per dare concreta attuazione agli obbiettivi di flessibilità le parti con il presente accordo intendono definire congiuntamente, negli articoli che seguono, le/ modalità e i criteri per il miglior utilizzo dei nuovi istituti e di quelli fino ad oggi normati.

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Possono essere stipulati contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato, senza necessità di indicare specifiche esigenze del datore di lavoro, fermi i divieti di legge.
[…]
2. In considerazione di quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 81/2015, le parti stabiliscono che le assunzioni a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato non potranno superare il 30% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato che risultino iscritti nel libro unico alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione. Le frazioni si computano per intero. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
3. I limiti di cui ai precedenti commi potrà essere superato in base ad accordi assunti in sede aziendale tra datori di lavoro e competenti strutture delle OO.SS. per comprovate esigenze produttive, tecniche o organizzative.
4. Il limite quantitativo del 30% non si applica ai contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato conclusi per: a) sostituzione dei lavoratori assenti; b) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi per tutta la durata degli stessi; c) in caso di avvio di nuovi progetti/attività; un'attività o un progetto si intendono nuovi fino allo spirare del ventiquattresimo mese da quando hanno avuto inizio.
Per specifici programmi deve intendersi uno o più programmi trasmissioni e/o spettacoli o produzioni anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore, purché predeterminati ed individuati espressamente nel contratto a termine.
[…]

Art. 28 - Contratti di Apprendistato
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di sei mesi.
L'apprendistato può essere: per la qualifica e per il diploma professionale; professionalizzante o di mestiere, di alta formazione e ricerca.
Le parti si impegnano a elaborare progetti comuni per la applicazione dei programmi sperimentali per lo svolgimento di programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda rivolti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado che contemplano percorsi di istruzione e formazione atte a  consentire allo studente di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore e contestualmente, attraverso apprendistato, di inserirsi in un contesto aziendale di lavoro.
Il contratto di apprendistato dovrà avere comunque forma scritta.
È possibile svolgere il contratto di apprendistato anche in regime di somministrazione. È consentita l'assunzione fino a 3 apprendisti con apprendistato professionalizzante anche nelle aziende che abbiano fino a 2 lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto dall'imprenditore e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.
Nelle aziende che impiegano da 3 a 9 dipendenti qualificati possono essere assunti apprendisti in numero pari ai dipendenti specializzati e qualificati in servizio.
Ai sensi della normativa vigente possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni per le seguenti qualifiche, ad esclusione delle mansioni con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore:
- le qualifiche professionali con profilo al 3° livello CCNL tv; corrispondente al 2° livello per il settore radiofonico;
- le qualifiche professionali con profilo al 4° livello CCNL tv; corrispondente al 3° livello radiofonico;
- le qualifiche professionali con profilo al 5° livello CCNL tv; corrispondente al 4° livello per il settore radiofonico;
- le qualifiche professionali con profilo al 6° livello CCNL tv; corrispondente al 5° livello per il settore radiofonico;
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
La durata dell'apprendistato è legata al livello finale di professionalità da conseguire:
- 24 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 3° livello CCNL TV
(o 24 mesi); corrispondente al 2° livello radiofonico;
- 48 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 4° livello CCNL TV
(o 36 mesi); corrispondente al 3° livello radiofonico;
- 60 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 5° e al 6° livello CCNL TV (o 36 mesi); corrispondenti, rispettivamente, al 4° e al 5° livello radiofonico.
La durata dell'apprendistato dovrà essere ridotta al numero di mesi sopra indicati tra parentesi in presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire.
I periodi di servizio prestati presso aziende diverse possono essere cumulati ai fini del calcolo della durata massima dell'apprendistato, a condizione che non risultino interruzioni superiori ad un anno e che si riferiscano alle stesse attività e qualifiche professionali.
I periodi prestati dovranno essere documentati all’atto dell’assunzione.
[…]
Le Parti firmatarie del presente CCNL, convengono di disciplinare la definizione dei profili formativi, individuando, per le figure professionali da formare tramite l'apprendistato, le seguenti aggregazioni professionali articolate su più livelli: settore, area di attività e profilo tipo.
Nell'ambito dell'aggregazione in famiglie omogenee dei destinatari dell'apprendistato' professionalizzante di cui al presente CCNL, le Parti hanno convenuto, stante le caratteristiche strutturali dei settori radiotelevisivi e radiofonici e l'elevato numero di qualifiche con cui attivare contratti di apprendistato, di declinare le competenze relative alle aree ed ai profili tipo secondo uno schema omogeneo ed in particolare:
Competenze profilo tipo Tabella A
Tabella B
Competenze generali del settore radiotelevisivo

Per i contenuti a carattere professionalizzante una parte del percorso formativo sarà riferita ai settori, una parte sarà riferita alle specifiche aree di attività; una parte agli specifici profili tipo.
Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all'atto dell'assunzione nel progetto formativo individuale.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza e strumenti e-learning, secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale.
Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico pratica con prevalenza di apprendimento teorico.
Le ore vengono computate nel normale orario di lavoro
La formazione teorica sarà articolata in formazione base, trasversale e tecnico professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali.
Tale formazione sarà pari ad almeno un terzo del monte ore annue previsto.
La parte della formazione concernente le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà collocata all'immediato inizio del rapporto di lavoro.
La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato dal d.m. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell'apprendistato.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor all'apprendista affinché venga seguito nella formazione.
Il tutor dovrà avere le necessarie competenze, così come definito dalle leggi regionali.
Il tutor deve appartenere di norma ad un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
[…]
L'orario di lavoro è fissato secondo le norme del presente CCNL, comprensivo delle ore destinate alla formazione teorico pratica.
[…]
L'istituto delle ferie e parificato all'art. 42 del precedente CCNL.
[…]
Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all'atto dell'assunzione nel progetto formativo individuale.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza e strumenti e-learning, secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale.
Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico pratica con apprendimento teorico.
Le ore vengono computate nel normale orario di lavoro.
La formazione teorica sarà articolata in formazione base, trasversale e tecnico professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali.
Tale formazione sarà pari ad almeno un terzo del monte ore annue previsto.
La parte della formazione concernente le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà collocata all'immediato inizio del rapporto di lavoro.
La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato dal d.m. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell'apprendistato.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor all'apprendista affinché venga seguito nella formazione.
Il tutor dovrà avere le necessarie competenze, così come definito dalle leggi regionali.
Il tutor deve appartenere di norma ad un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
[…]
L'orario di lavoro è fissato secondo le norme del presente CCNL comprensivo delle ore destinate alla formazione teorico pratica.
[…]

Capitolo VIII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 37 - Orario di lavoro

Fermo restando che la durata massima dell'orario di lavoro è determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi.
Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti tv, ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1985.
Fermo restando quanto precede, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia (*), l'orario normale contrattuale è fissato in 45 ore settimanali.
[…]
Al lavoratore possono essere richieste, per esigenze tecnico-produttive eccezionali e non prevedibili per l'azienda, prestazioni individuali che eccedono l'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
[…]
___
(*) Di cui alla tabella approvata con R.D.L. 6.12/23 n. 2657 e succ. mod. e integrazioni.


Art. 38 - Orario di lavoro e flessibilità
Le parti anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisiva, convengono che l'impiego dei lavoratori, pur nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri di flessibilità tali da permettere di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzione.
Questi obiettivi comportano la opportunità del ricorso al massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati ecc.) che, unitamente ai criteri di flessibilità di cui al punto precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'efficienza organizzativa e produttiva.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale dilaverò può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.
Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell’orario normale contrattuale.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico-produttive e organizzativo aziendali con le RSU e comunicate in tempo utile ai lavoratori.
I lavoratori non possono esimersi dall’effettuare turni giornalieri e/o avvicendati che dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei turni avvicendati dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori l'orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla fine.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale.
Le parti convengono che, considerata la particolarità delle modalità con cui viene resa la prestazione giornaliera dal personale tecnico produttivo, la durata minima di intervallo - ai fini del riposo giornaliero - potrà essere inferiore a 11 ore, ma comunque non minore di 9 ore.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 37 e 38, qualora emergesse a livello aziendale l'esigenza di introdurre regimi di orario ulteriori rispetto alle previsioni dei citati articoli 37 e 38, questa sarà esaminata dalle aziende con le OO.SS. competenti.
Dichiarazione a verbale all'articolo 38
Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste.
Nella contrattazione a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire lo sviluppo dell'occupazione.
A questo fine potranno essere utilizzate risorse rese disponibili dalla contrattazione di II livello ai sensi degli accordi Interconfederali vigenti.

Art. 39 - Gestione orario straordinario
A livello aziendale potranno essere definite intese, relativamente alle attività programmabili, per la possibile utilizzazione di quote di supero orario da destinarsi, in periodi predeterminati dell'anno, alla fruizione di riposi aggiuntivi.
In particolare nel caso in cui a livello di programmazione dell'attività si riscontri in sede preventiva l'esigenza di disporre di un numero di ore di attività superiore a quello sviluppabile con le risorse disponibili, tra azienda e rappresentanze dei lavoratori potranno essere definiti periodi dell'anno nell'ambito dei quali i singoli lavoratori potranno chiedere di fruire di riposi sostitutivi delle ore effettuate in supero orario in alternativa al pagamento delle stesse secondo la normale prassi.
[…]
I singoli lavoratori potranno chiedere di effettuare riposi sostitutivi delle ore di supero orario, nella misura del 30 % di queste ultime.
Le quote orarie accantonate con le modalità sopra descritte potranno essere fruite a blocchi non inferiori alle 4 ore. La fruizione dei riposi, nell'ambito della finestra temporale predeterminata, verrà di volta in volta concordata con l'Azienda, secondo la normale prassi.
Nel caso in cui, durante il periodo della cosiddetta finestra temporale di fruizione dei permessi individuali, si verifichino esigenze di attività aggiuntive rispetto alla disponibilità di fatto, le Aziende potranno decidere di assumere personale con contratto di lavoro temporaneo e/o a tempo determinato.
Le modalità di cui sopra saranno sperimentate nelle diverse imprese di norma a partire dalle aree dell'intrattenimento e amministrative con eventuali, possibilità di estensione ad altre aree da individuarsi a livello aziendale.

Art. 40 - Inizio e fine del lavoro
L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda e verrà reso noto a norma di legge.

Art. 41 - Sospensione ed interruzione del lavoro
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui e avvenuta l'interruzione o la sospensione.

Capitolo IX Trattamento economico
Art. 50 - Consegna e conservazione di utensili e materiali

Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili ed i materiali che gli vengono consegnati per l'espletamento della sua attività.

Art. 59 - Tutela della maternità e della paternità
Le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo 26/03/2001 n. 151, nonché da D.Lgs. 80/2015. […]
L'azienda applicherà inoltre la legge 9 Dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro).
[…]

Capitolo X Norme disciplinari
Art. 62 - Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsti dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di azienda, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone delle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende ed alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti la mansione affidatagli.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti da adottarsi secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge 20 Maggio 1970 n.300:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Le norme disciplinari, relative alle sanzioni ed alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, dovranno essere affisse, anche tramite esposizione del testo del CCNL, a cura della Direzione dell'azienda in luogo accessibile a tutti i lavoratori in modo che questi possano prenderne conoscenza.

Art. 64 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o per negligenza guasti il materiale dell'azienda;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
i) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista o sia indicato con apposito cartello;
[…]
m) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Capitolo XII Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che in presenza di problemi di interpretazione o di applicazione del presente contratto, si ricorrerà ai rispettivi livelli sindacali competenti.

Art. 72 - Norma di rinvio e coordinamento
Le parti si danno atto che il presente contratto contiene disposizioni che potranno essere oggetto di aggiornamento e modifica anche in conseguenza di nuove disposizioni legislative o contrattuali di più alto livello.