Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 25 maggio 2021, n. 466
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 825 del 27.10.2020
B.U.R. 3 giugno 2021, n. 22 - n.s. n. 1
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività’, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, polendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L'allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 825 del 27 ottobre 2020.
Vista l'esigenza di aggiornare le regole vigenti e di disciplinare lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture dell'anno 2021, si ritiene necessario approvare le modifiche all'allegato A indicate nell’allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera


a voti unanimi legalmente espressi
l’approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure" della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
 

Allegato

Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 825 del 27.10.2020.
 

I . Misure generali
Il punto 2 è così sostituito:
2. Vige un obbligo generalizzato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Il punto 3. è così sostituito:
3. Sono esentati dai predetti obblighi:
a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità.
Il punto 4. è abrogato.
Il punto 5. è così sostituito:
5. Come protezione delle vie
respiratorie, in mancanza di previsioni specifiche, si possono utilizzare mascherine FFP2, chirurgiche o mascherine di categoria superiore. In alternativa, si possono utilizzare mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio che, se Indossate correttamente, assicurano la copertura di naso e bocca. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con le coperture di naso e bocca di cui al presente comma.
L’ultimo periodo del punto 8 è abrogato.
II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona ogni 10 m2.1 gestori e gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa “regola di 1/10" in caso di superfici superiori a 50 m2.
Il punto 5 è abrogato.
II.A Misure specifiche nel commercio
Il punto 1 è cosi sostituito;
1. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. nei centri commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del commercio (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti.
II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. Negli spazi comuni degli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all’articolo 5, degli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, delle attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica la regola di 1/10, tenendo conto solo del numero di ospiti/clienti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui ai capo II.D, punto 2.
Il punto 2 è abrogato.
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Negli spazi comuni vige l'obbligo generalizzato dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I.
Il punto 4 è cosi sostituito:
4. Alle attività della ristorazione situate negli esercizi ricettivi si applicano le regole previste per le attività della ristorazione in generale.
Il punto 5 è così sostituito:
5. Agli altri servizi offerti dalle strutture ricettive si applicano le ulteriori misure di sicurezza generalmente previste per la specifica tipologia di servizio (protezioni delle vie respiratorie, certificazione verde e altro).
Il punto 10 è così sostituito:
10. Ai campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo. Nei bagni o servizi igienici va mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, salvo tra le persone conviventi tra di loro. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno.
Il capo II.C è così sostituito:
II.C Certificazioni verdi
1. Ai fini delle misure di sicurezza contenute nel presente allegato per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie, comprovanti una delle seguenti fattispecie:
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
c) l’effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo.
2. L’esibizione delle predette certificazioni è richiesta dagli esercenti le attività per cui esse sono previste.
II.D. Misure specifiche per le attività di ristorazione
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Nelle attività della ristorazione, nel locale non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere.
I tavoli devono essere disposti in modo che ci sia una distanza di 1 metro tra le persone, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Queste distanze possono essere ridotte in tutte le direzioni solo se tra le persone vengono installate adeguate barriere divisorie.
Il punto 5 è cosi sostituito:
5. La disciplina di questo capo si applica anche alle mense, al catering continuativo e agli esercizi di ristorazione che hanno in essere contratti di fornitura di pasti.
Il punto 10 è abrogato.
II.E. Misure specifiche per i servizi di cura della persona
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. La regola di 1/10 si applica in tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 50 m3, e tiene conto solo del numero di clienti.
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.
II.F. Misure specifiche per le attività sportive all’aperto
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli e tornei, possono essere tenuti, a condizione che sia mantenuta la distanza interpersonale minima e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, si applicano le seguenti misure:
- tutti I partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni;
- prima dell’inizio è rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti e in caso di temperatura > 37.5 °C non è consentito l'accesso;
- è tenuto il registro dei presenti, che va conservato per almeno 14 giorni.
Se I giochi di squadra e lo sport di contatto sono praticati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.
II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 16, della legge si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui ai capi I. e II, fatte salve le disposizioni di cui al capo U.K.
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Le attività addestrative e le attività di formazione di qualsiasi tipo, comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla formazione aziendale e le attività addestrative nelle strutture operative della protezione civile provinciale possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui ai capi I. e II.
II.H. Misure specifiche per i trasporti
Il punto 1 è abrogato.
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Agli impianti a fune si applicano le seguenti disposizioni:
- gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino al 50% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità;
- rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
- aerazione dei veicoli/delle cabine tramite apertura delle finestre;
- messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell'area della stazione: agli ingressi, agli sportelli e all'accesso ai veicoli/alle cabine;
- disinfezione periodica dei veicoli/delle cabine.
- valgono inoltre le prescrizioni delia linea guida UNI/PdR 95.1:2020.
Il punto 4 è così sostituito:
4. Nell'ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore.
II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
Il punto 2 è così sostituito:
2. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli, possono svolgersi a condizione che sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 metri e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, si applicano le seguenti misure:
- tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni;
- prima dell’inizio è rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti e in caso di temperatura > 37.5 °C non è consentito l'accesso;
- è tenuto il registro dei presenti, che va conservato per almeno 14 giorni.
Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono esercitati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Per le attività di cui a questo capo, oltre alle misure di cui ai capi I e II, valgono anche le seguenti misure:
- il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/10;
- tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 2 metri; fanno eccezione i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. È fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie;
- misurazione della temperatura con apparecchi laser, giornalmente per il personale e prima dell’inizio dell'attività per gli utenti, eventualmente tramite autocontrollo in caso di assenza del personale;
- tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo l'utilizzo di ogni attrezzo;
- il responsabile del centro fitness cura, dopo ogni utilizzo, la disinfezione delle parti degli attrezzi venute a contatto con il corpo e con l'aerosol espirato delle persone;
- oltre alle misure di cui al capo II., punto 3, ove possibile si lasciano aperte le finestre e, comunque, si adottano misure per garantire un adeguato ricambio d'aria;
- tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nelle borse personali, anche quando depositati negli appositi armadietti.
Il punto 4 è così sostituito:
4. L'utilizzo di docce e spogliatoi nei locali chiusi avviene alle seguenti condizioni:
- negli spogliatoi, escluse le docce, vi è l'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro. Negli spogliatoi può essere presente contemporaneamente al massimo un numero di persone pari al doppio del numero delle docce utilizzabili. Se c'è una sola doccia, ovvero negli spogliatoi fino a 20 mz, possono essere presenti fino a 3 persone. Negli spogliatoi delle piscine pubbliche e degli impianti termali si applica la regola di 1/10;
- gli armadietti devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo. In alternativa, il gestore fornisce ai clienti sacchetti di plastica monouso per riporre i vestiti e le scarpe;
- le docce devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo. In alternativa, a ogni cliente deve essere fornito un disinfettante spray a base di alcool da applicare sulle pareti, sul pannello e sul piatto della doccia, cosi da poterla disinfettare per propria sicurezza prima dell'uso e poterla utilizzare dopo aver lasciato agire il disinfettante per 45 secondi dall'applicazione;
- nell’ambiente in cui si trovano le docce deve essere garantita una distanza minima di 1 metro tra le persone, in quanto non vi si indossa alcuna protezione delle vie respiratorie. Nell'ambiente in cui si trovano le docce possono essere presenti solo tante persone quante sono le cabine doccia utilizzabili;
- la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e cancellata dopo 30 giorni.
II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Il punto 2 è così sostituito:
2. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione di posti a sedere. La distanza tra le file di sedie deve misurare almeno 80 cm da schienale a schienale.
Si applicano, inoltre, le misure di cui ai capi I e II.
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Il punto 4 è cosi sostituito:
4. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli spettacoli di cori e bande.
II. L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
12. punto 2 è cosi sostituito:
2. Ad assemblee e riunioni che si svolgono in presenza si applicano le misure di sicurezza di cui ai capi I. e II.
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Per quanto riguarda convegni e congressi, trovano applicazione le misure di sicurezza di cui ai capi I. e II.
Il punto 4 è cosi sostituito:
4. La distanza tra le file di sedie deve misurare almeno 80 cm da schienale a schienale.
Il punto 7 è cosi sostituito:
7. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le diverse attività ammesse.
I punti 8 e 9 sono abrogati.
II.M. Misure specifiche per le attività fieristiche ed espositive
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. In luoghi chiusi o in aree delimitate l'accesso è limitato osservando la regola di 1/10 così da evitare una densità di persone troppo elevata.
II.P. Misure specifiche per i mercati
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. Le seguenti disposizioni si applicano alle attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato, nonché ai mercatini delle pulci e dell’usato.
III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
Il punto 7 è cosi sostituito:
7. Agli eventi sportivi e alle competizioni sportive, ivi compresa la presenza del pubblico, si applicano le disposizioni e i protocolli nazionali di sicurezza. La presenza del pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare l’assegnazione dei posti con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo di una protezione delle vie respiratorie di cui al capo I del presente allegato. In casi eccezionali, per eventi sportivi che superino i predetti limiti di pubblico, l'organizzatore redige uno specifico protocollo di sicurezza, che il Presidente della Provincia sottopone all'Azienda Sanitaria per un parere preventivo.
Il punto 9 è cosi sostituito:
9. Durante le celebrazioni religiose, fatte salve tutte le altre specifiche prescrizioni, per quanto concerne le distanze interpersonali e le protezioni delle vie respiratorie si applicano le regole di cui al presente allegato. Trovano applicazione altresì le eventuali disposizioni più restrittive stabilite dalle rispettive autorità religiose.
La partecipazione di cori e bande alte celebrazioni religiose avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G.