Regione Liguria
Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2021, n. 416
Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l’accreditamento dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
B.U.R. 3 giugno 2021, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 32, 34, 73 e dell’Allegato XXI;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed in particolare il Capo I del Titolo IV (Accreditamento, valutazione e certificazione delle competenze, sistema informativo), relativo all’accreditamento degli organismi a livello regionale;
VISTO l’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016, rep. atti n. 128/CSR, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n.193 del 19/8/2016;
CONSIDERATO che l’Accordo di cui sopra sostituisce il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 e, al punto 12, prevede disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare apportando modifiche all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. 09/04/2008, n. 81, nonché all’Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.lgs. 09/04/2008, n. 81;
CONSIDERATA quindi la necessità di recepire l’accordo del 7 luglio 2016 e conseguentemente modificare le disposizioni regionali per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui agli artt. 32, 34 e 73 del d.lgs. 81/2008, precedentemente definite, rispettivamente, con DGR 921/2006 e successivi decreti direttoriali n. 563/2006 e n. 226/2007, con DGR 1101/2012 e con DGR 392/2013;
PRESO ATTO che:
- il citato Accordo al punto 2, lettera b) individua, tra i soggetti formatori per i corsi di formazione di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/2008, gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento regionale e, ai punti 3 e 12.1, stabilisce che i requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatte salve le diverse previsioni di norme specifiche, siano quelli previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 (attuazione dell’art. 6, c. 8, lett. m-bis) del d.lgs. 81/2008);
- il citato Accordo apporta modifiche all’Accordo del 21 dicembre 2011 per i corsi di formazione di cui all’art. 34 del d.lgs. 81/2008, prevedendo l’individuazione, tra i soggetti formatori, degli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento regionale;
- l’Accordo del 22 febbraio 2012 individua, tra i soggetti formatori per i corsi di formazione teorico - pratica ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 81/2008 per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’art. 71, c. 7 dello stesso decreto, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui allo stesso Accordo, organizzate per la formazione, i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale (alla data di entrata in vigore dell’Accordo) nella formazione per le attrezzature di cui all’art. 71, c. 7, nonché i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento regionale ed in possesso dei requisiti minimi previsti in Allegato I dello stesso Accordo e stabilisce, quali requisiti dei docenti, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi;
- l’Allegato XXI del d.lgs. 81/2008 individua, tra i soggetti formatori per i corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota, gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento regionale e stabilisce, quali requisiti dei docenti, esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi;
RICHIAMATO il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2013 approvato dal Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2 e prorogato fino all’entrata in vigore del nuovo Piano, ai sensi dell’articolo 56, comma 4, della l. r. 18/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 con cui la Regione ha approvato il modello di accreditamento degli organismi di formazione della Liguria e le modalità operative per l’applicazione dello stesso, in particolare relativamente agli organismi accreditati per la macro-tipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”;
VISTO altresì l’articolo 76 della l.r. 18/2009 che prevede la possibilità per gli organismi non accreditati a livello regionale di chiedere ad ALFA il riconoscimento di attività formative ai fini dell’attribuzione dell’attestazione finale purché l’attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all’articolo 56 della stessa legge;
VISTA la l.r. 30 novembre 2016, n. 30, che ha istituito ALFA (Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento), prevedendone la successione, dal 1 gennaio 2017, ad Arsel Liguria (Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro) all’interno della quale, ai sensi della l.r. 43/2013, erano già state accorpate l’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) e l’Agenzia Liguria Lavoro (ALL);
CONSIDERATO che ALFA ha pertanto acquisito strutture, competenze e attribuzioni degli enti regionali preesistenti, tra cui l’affidamento dell’istruttoria per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività formative destinate agli RSPP e ASPP, precedentemente affidata ad Agenzia Liguria Lavoro con decreto del direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell’occupazione del 28 dicembre 2006, n. 563, così come modificato dal successivo decreto del direttore generale del Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport del 25 gennaio 2011,n.l5;
RITENUTO quindi opportuno affidare ad ALFA l’istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formatori per:
- corsi di formazione per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/2008, in base all’Accordo del 7 luglio 2016,
- corsi di formazione destinati ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 34 del d.lgs. 81/2008, in base all’Accordo del 21 dicembre 2011,
- corsi di formazione teorico - pratica ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 81/2008 per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’art. 71, c. 7 dello stesso decreto, in base all’Accordo del 22 febbraio 2012,
- corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota, in base all’Allegato XXI del d.lgs. 81/2008,
secondo le modalità indicate in allegato A “Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi ai sensi degli articoli 32, 34, 73 e dell’allegato XXI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità Giovanni Toti
 

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:

1. di recepire i contenuti dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 luglio 2016, rep. atti n. 128/CSR, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n.193 del 19/8/2016, riportato in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le disposizioni riportate in allegato B “Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi ai sensi degli articoli 32, 34, 73 e dell’allegato XXI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.” comprensivo dei modelli per gli attestati per le attività formative di cui agli articoli 32, 34 ed allegato XXI del decreto legislativo n. 81/2008, e per le attività formative di cui all’articolo 73 del decreto legislativo n. 81/2008;
3. di affidare ad ALFA l’istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formatori per:
- corsi di formazione per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/2008, in base all’Accordo del 7 luglio 2016,
- corsi di formazione destinati ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 34 del d.lgs. 81/2008, in base all’Accordo del 21 dicembre 2011,
- corsi di formazione teorico - pratica ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 81/2008 per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’art. 71, c. 7 dello stesso decreto, in base all’Accordo del 22 febbraio 2012,
- corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota, in base all’Allegato XXI del d.lgs. 81/2008, secondo le modalità di cui al punto 2;
4. di dare mandato al dirigente del Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro di Regione Liguria, sulla base degli esiti della sopraddetta istruttoria effettuata da ALFA, all’emanazione dei relativi decreti con i quali vengono individuati i soggetti formatori ritenuti idonei a svolgere le attività formative oggetto della presente Delibera;
5. di dare mandato ad ALFA dell’aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale di ALFA dell’elenco degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative oggetto della presente Delibera;
6. di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1101/12 per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 34 del d.lgs. 81/2008, la deliberazione della Giunta Regionale n. 392/13 per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 73 del d.lgs. 81/2008, la deliberazione della Giunta Regionale n. 921/06 e, conseguentemente, di disporre la disapplicazione delle disposizioni contenute nei successivi decreti direttoriali n. 563/2006 e n. 226/2007, per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/2008;
7. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
 

REVISIONE ALFA 12 APRILE 2021
 

Allegato B)
 

Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi ai sensi degli articoli 32, 34, 73 e dell'allegato XXI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
 

PREMESSA
Le disposizioni di cui al presente documento definiscono, in ambito regionale, le nuove modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione ai sensi degli artt. 32, 34, 73 e dell'allegato XXI del D.Lgs 81/2008, sulla base dei contenuti degli Accordi tra il Governo e le Regioni e Province Autonome del 7/7/2016, del 22/2/2012 .
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, per quanto riguarda gli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 81/2008, opera di fatto l'equiparazione degli organismi formativi accreditati agli organismi c.d. "ope-legis" di cui ai precedenti Accordi del 26 gennaio 2006 (formazione RSPP-ASPP) e del 21 dicembre 2011 (formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione).
In considerazione di ciò cessa la validità dei provvedimenti e delle procedure di accreditamento previsti dalla:
• deliberazione della Giunta Regionale n. 921/06 e dai successivi decreti direttoriali n. 563/2006 e n. 226/2007 per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008;
deliberazione della Giunta Regionale n. 1101/12 per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 81/2008;
deliberazione della Giunta Regionale n. 392/13 per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 73 del decreto legislativo n. 81/2008,
sia per ciò che concerne gli organismi formativi accreditati, sia per ciò che concerne i docenti utilizzati ai sensi dei suddetti provvedimenti.

1. Nuove modalità per lo svolgimento attività formative ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. n. 81/2008
Ai fini dell’avvio della nuova disciplina per lo svolgimento delle attività formative di cui agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 81/2008, viene predisposto un elenco degli organismi formativi idonei allo svolgimento delle suddette attività.
A tal fine gli organismi accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”, che intendano svolgere attività formativa ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 81/2008, ancorché già accreditati ai sensi delle precedenti DGR n. 921/06 e n. 1101/12 per tali attività, dovranno darne comunicazione ad ALFA, utilizzando l’apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale di ALFA, nella quale si impegnano a svolgere le attività formative sulla base di quanto espressamente indicato negli Accordo del 7 luglio 2016 e del 21 dicembre 2011, con particolare riferimento a:
- utilizzo di docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013;
- articolazione dei percorsi formativi, le modalità di verifica degli stessi e le modalità di tenuta dei registri e di produzione degli attestati ai sensi degli accordi contenenti la descrizione degli interventi formativi da erogare;
- presentazione di idonee comunicazioni in merito ai percorsi formativi erogati, secondo le modalità di cui al successivo punto 3).
La documentazione verrà istruita dal servizio Accreditamento di ALFA che provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a fornire riscontro a Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro che, attraverso un provvedimento dedicato, autorizzerà l’inserimento dell’organismo in un elenco di soggetti idonei allo svolgimento delle attività in oggetto, pubblicato sul sito di ALFA.
Per effetto del recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 non opera più l'obbligo in capo agli organismi formativi inseriti all'interno del suddetto elenco, della presentazione presso le sedi territoriali di ALFA competenti per territorio dell'istanza di cui all'ordinanza del Direttore Generale di Arsel n. 59 del 07/02/2017 e s.m.i. che ha approvato l'Avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative.
Eventuali attività corsuali in corso di svolgimento e/o ulteriori edizioni delle stesse già programmate a seguito di idoneo riconoscimento da parte di ALFA restano valide con conseguente inserimento dell'organismo formativo nell'elenco suddetto.

2. Modalità per lo svolgimento delle attività formative ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. n. 81/2008
Per ciò che concerne le procedure relative alla formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro ex art. 73 del D. Lgs. n. 81/2008 opera l'obbligo di presentazione dell'istanza di riconoscimento dei progetti formativi, ai sensi dell’art. 76 della l.r. n. 18/2009, al Servizio Formazione Professionale di ALFA competente per territorio.
Le domande di riconoscimento dovranno essere predisposte ai sensi dell'Ordinanza del Direttore Generale di ARSEL n. 808 del 28/07/2016 che ha approvato l'Avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative e successiva Ordinanza del Direttore Generale di ALFA n. 59 del 07/02/2017 che ha approvato la versione aggiornata degli allegati all’Avviso pubblico, utilizzando i modelli dedicati disponibili sul sito ufficiale di ALFA.
Possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 392/2013:
- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (quest’ultime limitatamente ai loro lavoratori), di attrezzature di cui all’accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, nella formazione per le specifiche attrezzature di cui all’accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”;
- i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”.
I soggetti formatori devono essere in possesso dei requisiti di natura generale (Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature), di cui all’allegato I dell’accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 ed avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 dell’Accordo stesso. Il soddisfacimento dei suddetti requisiti verrà verificato dal servizio Accreditamento di ALFA che provvederà, anche attraverso il supporto tecnico di Regione Liguria, Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, a fornirne riscontro al Nucleo di Valutazione individuato ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso approvato con la suddetta Ordinanza n. 808/2016.
La successiva istruttoria e valutazione dei progetti formativi verrà effettuata dal Nucleo di Valutazione secondo le modalità e i tempi descritti dalla suddetta Ordinanza n. 808/2016. ALFA provvede alla predisposizione dei provvedimenti con i quali vengono approvati i progetti formativi e li trasmette conseguentemente a Regione Liguria, Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro ed al Servizio Accreditamento di ALFA ai fini dell’inserimento degli enti ritenuti idonei in apposita sezione dell’elenco di cui al punto 1 del presente provvedimento.
Eventuali attività corsuali in corso di svolgimento e/o ulteriori edizioni delle stesse già programmate a seguito di idoneo riconoscimento da parte di ALFA restano valide con conseguente inserimento dell'organismo formativo nell'elenco suddetto.

3. Modalità per lo svolgimento delle attività formative ai sensi dell’allegato XXI del D.lgs. n. 81/2008
Il presente provvedimento prende atto dei contenuti dell’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 in materia di soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota. Nel dettaglio:
- Lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (articolo 136, comma 8 del d.lgs. n. 81/2008);
- Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008);
- Preposti con funzioni di sorveglianza dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008).
Qualora le attività vengano svolte da soggetti formatori accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita”, questi sono tenuti a presentare idonea istanza di riconoscimento dei progetti formativi, ai sensi dell’art. 76 della l.r. n. 18/2009 al Servizio Formazione Professionale di ALFA competente per territorio.
La procedura seguirà quanto già previsto al precedente punto 2).
I soggetti formatori dovranno avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati ai punti 2 dell’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008.
Gli enti ritenuti idonei saranno inseriti, in apposita sezione, nell’elenco di cui al punto 1 del presente provvedimento e pubblicato sul sito di ALFA.
Eventuali attività corsuali in corso di svolgimento e/o ulteriori edizioni delle stesse già programmate a seguito di idoneo riconoscimento da parte di ALFA restano valide con conseguente inserimento dell'organismo formativo nell'elenco suddetto.

4. Obbligo di comunicazione
Al fine di poter disporre di un quadro costantemente aggiornato dell’offerta formativa regionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nonché degli esiti delle attività corsuali realizzate, tutti gli Organismi presenti all’interno dell’elenco di cui al punto 1) e/o della sezione dedicata di cui ai punti 2) e 3) che realizzino attività formative ai sensi delle presenti disposizioni devono inviare al Servizio Accreditamento di ALFA, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un report relativo ad ogni edizione corsuale svolta con indicazione della durata, dei moduli svolti, dei docenti utilizzati e dei soggetti qualificati, all’indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando l’apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale di ALFA.
Sulla base delle verifiche della documentazione trasmessa e/o a seguito di verifiche ispettive da parte dei competenti organi di vigilanza, nel caso di accertata omissione delle comunicazioni di cui trattasi nonché del mancato rispetto della disciplina di cui agli Accordi Stato Regioni del 7 luglio 2016, del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 ed all’allegato XXI del D.lgs. 81/2008, si procederà, sulla base delle verifiche e segnalazioni svolte da ALFA, alla cancellazione dell’organismo interessato dall’elenco di cui al punto 1) e/o dalle sezioni di cui ai punti 2) e 3), attraverso un provvedimento dedicato da parte di Regione Liguria, Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro.
Si procederà altresì alla cancellazione dal suddetto elenco, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo, nei casi di mancata trasmissione del report annuale e nei casi di mancata realizzazione di attività per tre annualità consecutive e nei casi di revoca dell’accreditamento della macrotipologia 3 “Formazione per tutto l’arco della vita” in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010. I soggetti cancellati dall’elenco non potranno richiedere una nuova iscrizione nei 12 mesi successivi al provvedimento di cancellazione.

5. Attestati di frequenza
Per facilitare la riconoscibilità degli attestati di frequenza e la loro circolazione nel territorio regionale, gli Organismi formativi inseriti negli elenchi istituiti ai sensi delle presenti disposizioni, dovranno utilizzare:
- per le attività formative di cui agli articoli 32, 34 ed allegato XXI del decreto legislativo n. 81/2008, i modelli di attestato di frequenza e profitto allegati al presente provvedimento;
- per le attività di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 81/2008 il modello di attestato di abilitazione allegato al presente provvedimento.
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni contenute negli Accordi del 7 luglio 2016, del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 ed all’allegato XXI del d.lgs. 81/2008.

Allegati attestati