Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2021, n. 092/Pres.
Regolamento di attuazione dell’articolo 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.
B.U.R. 9 giugno 2021, n. 23

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));
VISTI in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 79, della legge regionale 3/2021, secondo i quali la Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un’identità unitaria del legno regionale promuovendone l’utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto, e per tali finalità è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile;
VISTO inoltre l’articolo 79 comma 3 della legge regionale 3/2021 secondo il quale con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l’Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi stessi;
VISTO il testo del <<Regolamento di attuazione dell’articolo 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.>>, e ritenuto di emanarlo;
VISTO l’articolo 42 delle Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 780;
 

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di attuazione dell’articolo 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.>> nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento di attuazione dell’articolo 79, comma 3, legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), recante criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.
 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1 oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 79, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese del settore del legno, indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive e sostenere progetti di innovazione diffusa sostenibile.

art. 2 definizioni
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) filiere produttive: filiera del pannello in legno e della carta, filiera dell'energia e calore, filiera del sistema casa (strutturale, arredo, infissi, pavimentazione), filiera dell'imballaggio, filiera dell'artigianato artistico;
b) imprese delle filiere produttive locali: imprese che svolgono una o più attività delle filiere produttive di cui alla lettera a) e che hanno sede legale o unità operativa nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
c) filiere produttive corte: filiere produttive caratterizzate da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il produttore e il consumatore;
d) settore del legno: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione (compreso il prelievo legnoso/comprese le utilizzazioni forestali), trasformazione, commercializzazione e impiego, anche parziale, del legno e dei suoi derivati all'interno dei propri processi aziendali;
e) legno di origine regionale: materiale legnoso derivante da utilizzazioni boschive attuate all'interno del territorio regionale previste da un Progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA)/dichiarazione di taglio (DT) i cui estremi siano riportati nelle fatture di compravendita ai fini di una tracciabilità completa con il seguente codice Struttura competenza amministrativa/Codice lotto /ubicazione codice ISTAT Comune/certificazioni/anno con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agroalimentari;
f) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l’utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
g) economia del legno: specializzazione produttiva che identifica le imprese che impiegano, anche in maniera parziale, risorse naturali forestali (legno o suoi derivati) all'interno dei propri processi aziendali;
h) servizi ecosistemici: il servizio che comporta un vantaggio per la collettività, mantenendo o migliorando l’ecosistema naturale costituito dalle foreste e dai boschi regionali; è compresa l’attività di comunicazione e di sviluppo commerciale dell’ecosistema stesso;
i) Cluster: il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile quale soggetto gestore degli incentivi di cui all’articolo 79, comma 2 della legge regionale 3/2021, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. Sono beneficiari degli incentivi le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o aggregate, che esercitano un’attività economica ricompresa nei codici Istat Ateco 2007 di cui all’Allegato A al presente regolamento, e che al momento della presentazione della domanda:
a) sono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio; le imprese con codice ATECO 02.10 e 02.20 devono essere iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
b) sono attive;
c) hanno sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
d) non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) rispettano le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

art. 4 regime di aiuto e settori esclusi
1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell’allegato B.
3. La concessione del contributo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno “impresa unica”, come definita dalla normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.
4. Nel caso di imprese aggregate, l’importo dell’incentivazione imputabile a ciascuna impresa, a titolo di regime di aiuto de minimis, è determinato proporzionalmente, sulla base della quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nel piano di spesa allegato alla domanda di accesso.
 

CAPO II
INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

art. 5 iniziative finanziabili
1. Sono finanziate le seguenti iniziative:
a) efficientamento e innovazione di processi produttivi e commerciali;
b) azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione del legno di origine regionale;
c) sostenibilità e circolarità nella produzione del legno, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;
d) valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di
comunicazione e sviluppo commerciale connesse;
e) acquisizione e mantenimento delle certificazioni di sostenibilità ambientale e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;
f) innovazione diffusa e sostenibile delle filiere produttive corte.

art. 6 spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese al netto dell’IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Sono ammesse in particolare:
a) spese per consulenze e servizi volti:
1) a favorire lo sviluppo o il miglioramento dei processi produttivi aziendali;
2) all’addestramento o formazione del personale;
3) all’implementazione di sistemi gestionali MRP/ERP/MES, CRM ed affini nonché l'integrazione degli stessi con altri sistemi informativi presenti in azienda;
4) al rinnovamento dell'immagine aziendale o di specifici prodotti, ai fini di una innovazione dei processi commerciali;
5) allo sviluppo o adesione a piattaforme promo-commerciali;
6) all’ introduzione o implementazione di sistemi di conservazione o di trattamento del legno di origine regionale;
7) all’elaborazione di dati, ricerche e test finalizzati all'utilizzo del legno di origine regionale nei processi aziendali;
8) alle attività di analisi, valutazione o programmazione delle attività delle proprietà forestali per la loro utilizzazione e gestione;
9) alla produzione di materiale promozionale, con specifico riferimento all'introduzione del legno di origine regionale in processi produttivi o linee di prodotto della propria azienda;
10) alla progettazione, sviluppo e certificazione di nuovi prodotti strettamente collegati ai principi di economia circolare e sostenibilità produttiva o del prodotto stesso;
11) all’efficientamento energetico dell'azienda o dei processi produttivi;
12) al conseguimento e mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità dell’economia del legno;
13) all’ottenimento della conformità dei prodotti a direttive comunitarie;
14) al conseguimento di certificati o ottenimento di dichiarazioni di conformità dei prodotti previsti per i mercati geografici di riferimento;
15) a test, analisi o perizie volte alla dichiarazione di conformità dei prodotti o dei processi produttivi;
b) acquisto hardware e software finalizzati al miglioramento dei processi produttivi;
c) implementazione tecnologica delle attrezzature o dei macchinari in uso e ottenimento di certificazioni di conformità;
d) acquisto o noleggio di attrezzature;
e) studi, predisposizione o attuazione di progetti pilota ai fini della sostituzione o integrazione della fibra legnosa con altre tipologie di fibre di origine vegetale coltivate in regione;
f) acquisizione o certificazione di servizi ecosistemici e loro promozione, comunicazione e sviluppo commerciale;
g) partecipazione ad eventi di promozione commerciale per promuovere il progetto di innovazione diffusa e sostenibile;
h) spese connesse alla attività di certificazione della spesa di cui all’articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000.

art. 7 spese non ammissibili
1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché:
a) spese di personale;
b) beni di consumo o di ordinario consumo;
c) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
d) acquisto di beni usati;
e) spese per acquisti di beni di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;
f) scorte, materie prime e semilavorati;
g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
h) IVA e altre imposte e tasse;
i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
j) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d’azienda;
k) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione e della rendicontazione;
l) leasing;
m) impianti generali, automezzi, opere edili e arredi;
n) spese per il funzionamento degli automezzi;
o) acquisto e locazione di terreni e fabbricati, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
p) spese generali;
q) prestazioni effettuate da soci, da amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali.

art. 8 avvio, durata e conclusione delle iniziative
1. I soggetti beneficiari avviano le iniziative a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Le iniziative devono essere concluse entro dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

art. 9 intensità dell’aiuto e limiti di spesa
1. L’incentivo è concesso nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.
3. Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 20.000,00 Euro.
4. Non è prevista l’erogazione in via anticipata dell’incentivo concesso.

art. 10 divieto di cumulo
1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti
per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
 

CAPO III
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL’INCENTIVO

art. 11 presentazione della domanda
1. Le domande di incentivo, sono presentate al Cluster prima dell’avvio dell’iniziativa cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e pubblicato sul sito internet del Cluster e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e fino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto.
2. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC del Cluster e sono redatte secondo uno schema pubblicato sul sito internet del Cluster e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo.
3. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione PEC attestate dal messaggio generato dal sistema.
4. La domanda di incentivo si considera validamente inviata se:
a) è inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente;
b) è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità, oppure sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.
5. Ogni richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.
6. Il Cluster comunica all’impresa richiedente:
a) l’ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l’oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell’istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all’incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell’incentivo, per la conclusione dell’iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l’erogazione dell’incentivo;
g) gli obblighi dei soggetti beneficiari;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall’articolo 21.
7. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 6, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del Cluster che assolve all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

art. 12 documentazione da allegare alla domanda
1. Le domande sono corredate:
a) dalla relazione illustrativa dell’iniziativa finanziabile, con indicazione della parte di iniziativa realizzata da ciascuna impresa in caso di imprese aggregate, della data di avvio e conclusione;
b) da un preventivo di spesa;
c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’impresa singola o da ciascuna delle imprese aggregate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Diposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), con cui l’impresa dichiara:
1) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
2) di rispettare il limite <<de minimis>>;
3) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

art. 13 istruttoria della domanda
1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell’incentivo effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il procedimento è archiviato e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini per la presentazione della domanda;
b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato,
c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all’indirizzo indicato sul sito internet del Cluster e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente;
e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato per la presentazione della domanda;
f) la domanda è presentata unitamente ad altre domande dello stesso o di differenti soggetti;
g) la domanda non è redatta secondo lo schema di domanda pubblicato ed approvato;
h) il termine comunicato dall’istruttore per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
i) per rinuncia intervenuta prima dell’adozione del provvedimento di concessione.
4. Il Cluster prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

art. 14 concessione dell’incentivo
1. L’incentivo è concesso mediante procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti delle risorse disponibili.
2. I contributi sono concessi dal Cluster entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda; il provvedimento di concessione è comunicato tempestivamente ai soggetti beneficiari e contiene l’indicazione del termine e delle modalità per presentare la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca della concessione, il nominativo del responsabile dell’istruttoria.
3. Ai sensi dell’art 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
 

CAPO IV
VARIAZIONI

art. 15 variazioni
1. Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale dall’iniziativa ammessa a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario in cui si illustrano i motivi della variazione rispetto all’iniziativa originariamente descritta nella domanda di incentivo.
2. Il Cluster valuta la richiesta entro trenta giorni dal ricevimento e comunica tempestivamente al beneficiario gli esiti della valutazione che non può in alcun caso comportare un aumento dell’incentivo concesso.

art. 16 subingresso
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
 

CAPO V
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO

art. 17 presentazione della rendicontazione
2. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell’incentivo, in ogni caso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
3. La rendicontazione è presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC.
4. È consentita la proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Entro trenta giorni dalla richiesta il Cluster autorizza la proroga per un periodo massimo di sei mesi.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, ovvero di presentazione dell’istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa verifica della realizzazione dell’iniziativa in relazione agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

art. 18 rendicontazione delle spese
1. Per la rendicontazione, ai sensi dell’articolo 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario presenta:
a) relazione concernente la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti;
b) elenco analitico delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative ammesse ad incentivo in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione riportante la lista dei documenti di spesa pagati e l’indicazione per ciascuno di essi di numero, data emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore data di pagamento, importo al netto dell’IVA, importo dell’IVA nel caso in cui questa non risulti recuperabile dal beneficiario;
c) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b) che sono riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa finanziata;
2. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
3. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell’IVA.
4. Il Cluster ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera b).
5. Il soggetto beneficiario prova l’avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:
a) documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento;
b) copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del soggetto beneficiario.
6. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative all’iniziativa che beneficia dell’incentivo, l’impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l’iniziativa che beneficia dell’incentivo.
7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
8. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

art. 19 istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione dell’incentivo
1. Il Cluster procede all’istruttoria della documentazione presentata dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione verificando i presupposti di fatto e di diritto per l’erogazione dell’incentivo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
3. L’incentivo è rideterminato nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a incentivo; in tal caso l’incentivo è ridotto proporzionalmente.
4. L’incentivo è liquidato, a seguito dell’esame istruttorio, applicando la percentuale di intensità d’aiuto, di cui all’articolo 9, comma 1, sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile, fermo restando il limite massimo dell’incentivo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. Gli incentivi sono liquidati entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte del Cluster.
6. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui al comma 2.
7. L’erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
 

CAPO VI
OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

art. 20 obblighi dei soggetti beneficiari e vincoli di destinazione
1. Ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario è tenuto a:
a) mantenere i requisiti soggettivi fino alla data di conclusione dell’iniziativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16;
b) mantenere attiva la sede legale o l’unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo per tre anni dalla data di presentazione della domanda;
c) mantenere la destinazione del bene mobile oggetto di contributo per due anni successivi alla scadenza del termine di rendicontazione;
d) consentire ispezioni e controlli.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
3. Il soggetto beneficiario presenta, al soggetto che ha rilasciato la concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 7/2000 che attesta il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, in sede di rendicontazione e successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno e fino alla loro scadenza.

art. 21 annullamento e revoca della concessione
1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della rinuncia del soggetto beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa;
c) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite previsto dall’articolo 9, comma 2;
d) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare dell’incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell’importo dell’incentivo concesso;
e) qualora in sede di rendicontazione sia accertato lo scostamento sostanziale tra l’iniziativa oggetto del provvedimento di concessione e quella realizzata.
3. Il recesso dall’aggregazione da parte di una impresa successivamente all’adozione del provvedimento di concessione e prima della presentazione della rendicontazione, comporta la revoca dell’incentivo concesso nei confronti della singola impresa e la rideterminazione del contributo.
4. Il Cluster comunica tempestivamente all’istante l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell’incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 22 ispezioni e controlli
1. Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Cluster può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l’esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
 

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

art. 23 rinvii
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 24 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)
(riferito all’articolo 3 comma 1)
ATECO ammissibili

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati, siano essi codici primari o secondari. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell’attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.
02.10 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI purché iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)
02.20 UTILIZZO AREE FORESTALI purché iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)
02.30 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
02.40 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
16 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
26.52.00 Fabbricazione di orologi
30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
30.20.01 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER TRAM, FILOVIE E METROPOLITANE
30.30.01 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32.20.0 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI (INCLUSE PARTI E ACCESSORI)
32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
32.50.5 FABBRICAZIONE DI ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO; MONTATURA IN SERIE DI OCCHIALI COMUNI
32.91 FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE
32.99.4 FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI
33.19.04 RIPARAZIONI DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO N.C.A.
35.11 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
41.20 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA EDIFICI
43.91 REALIZZAZIONE COPERTURE
46.73.1 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME, SEMILAVORATI IN LEGNO E LEGNO ARTIFICIALE
95.24.01 RIPARAZIONE DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO

Allegato B)
(riferito all’articolo 4 comma 2)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione
se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA