Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio
B.U.R. 3 giugno 2021, n. 22
 

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 maggio 2021, n. 454
e m a n a
il seguente regolamento:

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi dell’esercente nonché i requisiti e i compiti del personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio, in attuazione dell’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
 

Articolo 2
Esercente e personale

1. All’esercizio dell’impianto provvedono:
a) l’esercente;
b) il tecnico/la tecnica responsabile;
c) il personale addetto.
 

Articolo 3
Obblighi dell’esercente

1. L’esercente è tenuto a:
a) provvedere alla nomina del tecnico/della tecnica responsabile, di seguito abbreviato T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all’articolo 4;
b) provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d’esercizio, all’assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Entro 5 giorni dall’apertura dell’impianto l’esercente trasmette all’ufficio provinciale competente l’elenco, controfirmato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, dei nominativi del personale con l’indicazione delle qualifiche e degli estremi dell’abilitazione di ciascun addetto/ciascuna addetta. L’elenco del personale addetto deve essere disponibile da subito presso l’impianto. Ogni variazione di personale intervenuta nel corso dell’esercizio va comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di 5 giorni;
c) adempiere, oltre a quanto disposto dall’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, anche alle prescrizioni e disposizioni impartite dall’ufficio provinciale competente e dal/dalla T.R.;
d) ordinare, su indicazione del/della capo servizio o del/della T.R., i materiali soggetti a usura, di ricambio e di scorta, assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature che per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
e) disporre l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'ufficio provinciale competente o dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
f) stipulare apposite convenzioni con associazioni o organizzazioni locali che si impegnano a fornire, all’occorrenza, in numero sufficiente, mezzi e personale idoneo per una eventuale evacuazione dei passeggeri e per effettuare esercitazioni periodiche di evacuazione;
g) comunicare all’ufficio provinciale competente, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e presumibile fine dell’esercizio stagionale e le date di interruzione dell’esercizio continuativo per manutenzione o altro motivo;
h) sospendere il pubblico esercizio, qualora all’impianto non dovesse essere più preposto alcun/alcuna T.R., dandone immediata comunicazione all’ufficio provinciale competente;
i) fornire al personale addetto agli impianti che lavora a contatto con il pubblico, in alternativa al contrassegno distintivo di riconoscimento di cui all’articolo 26, comma 3 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, l’abbigliamento di servizio o quanto necessario per rendersi facilmente riconoscibile durante il pubblico esercizio;
j) conservare i libri giornale a disposizione dell’ufficio provinciale competente per un periodo di almeno 5 anni.
 

Articolo 4
Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile

1. Il T.R. preposto/La T.R. preposta agli impianti a fune di cui all’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, deve essere un ingegnere/un’ingegnera con diploma di laurea quinquennale e abilitazione all’esercizio della professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il/la T.R. può essere un tecnico/una tecnica con titolo di studio di perito industriale o equipollente. Il/La T.R. deve comunque essere iscritto/iscritta al relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.
2. Il/La T.R. deve risultare iscritto/iscritta nell’apposito elenco tenuto dall’ufficio provinciale competente; l’iscrizione in tale elenco avviene, su domanda debitamente documentata dell’interessa- to/interessata, previo accertamento della competenza specifica mediante esame scritto e orale. Gli esami si svolgono sulla base del programma di cui all’allegato C e sono tenuti da almeno due ingegneri/ingegnere dell’ufficio provinciale competente. Degli esami viene redatto apposito verbale.
3. Per ottenere il riconoscimento dell’idoneità alla funzione di T.R., l’interessato/interessata presenta apposita domanda all’ufficio provinciale competente, specificando la categoria di impianti per la quale richiede l’idoneità e allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione all’ordine professionale;
b) curriculum vitae con indicazione delle attività precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune.
4. Il/La T.R. è nominato/nominata dall’esercente e accetta l’incarico controfirmando la nomina, che diventa efficace con il benestare dell’ufficio provinciale competente.
5. La rinuncia all’incarico da parte del/della T.R. ovvero la sua destituzione su iniziativa dell’esercente va comunicata all’ufficio provinciale competente e, in caso di destituzione, anche all’interessato/interessata, almeno 4 mesi prima della cessazione dell’incarico.
6. La sostituzione del/della T.R. può avvenire in deroga ai termini di cui al comma 5, previo benestare dell’ufficio provinciale competente, in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti, ovvero in caso di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dell’esercente o del/della T.R., denunciate all’ufficio provinciale competente da una delle parti.
7. L’ufficio provinciale competente può richiedere, con provvedimento motivato, la sostituzione anche immediata del/della T.R.
 

Articolo 5
Compiti del tecnico/della tecnica responsabile

1. Il/La T.R.:
a) redige, per i nuovi impianti, il regolamento di esercizio di cui all’articolo 26, comma 1 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, basandosi sullo schema tipo predisposto dall’ufficio provinciale competente e adattandolo alle particolari esigenze dell’impianto dopo aver sentito l’esercente, la ditta costruttrice e il progettista e tenendo conto delle eventuali prescrizioni particolari e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell’impianto. Per gli impianti esistenti presenta all’ufficio provinciale competente eventuali proposte di modifica al regolamento di esercizio per adeguarlo a mutate esigenze tecniche o di esercizio;
b) verifica che l’attrezzatura utilizzata dalle squadre di evacuazione sia compatibile con l’impianto;
c) determina il numero degli addetti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;
d) dà l’assenso all’impiego di personale non abilitato per lo svolgimento di tirocini formativi presso l’impianto, subordinandolo alla sorveglianza continua da parte di personale abilitato;
e) autorizza l’impiego del personale abilitato proposto dall’esercente, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;
f) trasmette all’esercente e al/alla capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;
g) esonera dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso all’esercente, il personale che giudica non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;
h) assiste il/la capo servizio nell’addestramento del personale;
i) qualora necessario integra, eventualmente dopo aver consultato le ditte costruttrici, le istruzioni per le operazioni di manovra dell’impianto ovvero le verifiche e le prove previste nel regolamento d’esercizio adeguando corrispondentemente il modello del libro giornale;
j) effettua le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura al pubblico esercizio e straordinarie per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell’impianto;
k) ispeziona, a propria discrezione o su richiesta dell’esercente o del/della capo servizio, l’impianto nel periodo di pubblico esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; le ispezioni avvengono periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedono anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;
l) deposita, entro la data di apertura al pubblico esercizio, presso l’impianto, e invia entro 20 giorni dalla stessa all’ufficio provinciale competente copia del verbale delle prove e verifiche annuali, di riapertura stagionale o straordinarie; il verbale deve riportare in particolare le eventuali ulteriori prescrizioni impartite all’esercente e al/alla capo servizio relativamente ai lavori da effettuare e alle disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
m) cura i rapporti con l’ufficio provinciale competente, dandone comunicazione all’esercente per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
n) conserva a disposizione dell’ufficio provinciale competente copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;
o) accerta la regolare esecuzione dell’impalmatura delle funi e, per funi non certificate ai sensi del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, controfirma il verbale della relativa operazione;
p) partecipa alle operazioni di cui al comma 2;
q) valuta i controlli e le prove non distruttive effettuate sulle funi nonché sugli elementi e sulle strutture dell’impianto, e adempie alle incombenze previste dalla normativa vigente traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
r) trasmette all’ufficio provinciale competente, entro 5 giorni da quando si verificano, una relazione sugli incidenti o sulle cause che hanno compromesso o compromettono il regolare e sicuro esercizio dell’impianto e comunica tempestivamente all’ufficio provinciale competente incidenti o eventi di rilievo che hanno turbato o turbano la regolarità e la sicurezza del pubblico esercizio;
s) fissa le esercitazioni di evacuazione da svolgersi sull’impianto o su un impianto similare;
t) verifica e attesta l’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite;
u) riconosce, unitamente al/alla capo servizio, l’idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica di agente previo accertamento dei requisiti psicofisici;
v) predispone il registro di controllo e manutenzione, programmando e predisponendo, d’intesa con l’esercente, sulla base delle norme in vigore e delle istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per accertare e mantenere lo stato dell’impianto e la sicurezza dell’esercizio, e sovrintende a tali controlli e interventi;
w) trasmette all’ufficio provinciale competente, entro la data di apertura dell’impianto, una dichiarazione dalla quale risulta l’esito positivo delle suddette verifiche e prove, l’esecuzione di tutti i lavori di controllo e manutenzione prescritti, il giudizio positivo sull’ammissibilità al mantenimento in opera delle funi e sulla riapertura ovvero prosecuzione dell’esercizio;
x) comunica con congruo anticipo all’ufficio provinciale competente la data delle visite straordinarie per consentirne un’eventuale partecipazione.
2. Il/La T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:
a) verifiche e prove annuali per gli impianti con pubblico esercizio continuo;
b) verifiche e prove per la riapertura al pubblico esercizio;
c) verifiche e prove straordinarie;
d) verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del/della capo servizio o in base agli esami magnetoinduttivi, danno luogo a dubbi circa la loro efficienza, nonché verifica di quei tratti delle funi portanti che sono sottoposti a flessione ciclica;
e) verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del/della capo servizio, danno luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
f) esercitazioni di evacuazione;
g) lavori per l’esecuzione delle teste fuse, a eccezione di quelle per le quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.
 

Articolo 6
Personale addetto all’esercizio di impianti a fune

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune garantisce lo svolgimento sicuro e regolare del pubblico esercizio. Normalmente detto personale è costituito da:
a) il/la capo servizio;
b) il/la macchinista;
c) l’agente della stazione di rinvio, della stazione intermedia e l’agente di vettura;
d) un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche e all’intensità di traffico dell’impianto.
2. Per gli impianti con telesorveglianza delle stazioni non è richiesta la presenza di personale presso l’impianto. Il regolamento di esercizio deve indicare le relative condizioni.
3. Per gli impianti particolarmente complessi l’ufficio provinciale competente può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso della qualifica di macchinista della categoria corrispondente all’impianto.
4. Il/La capo servizio può operare in più impianti, a condizione che essi costituiscano un sistema di impianti interconnessi o comunque prontamente raggiungibili e collegati tra loro mediante mezzi di comunicazione.
5. Nel caso in cui il/la capo servizio svolga le sue funzioni in impianti gestiti da esercenti diversi, la sua nomina è sottoscritta congiuntamente da questi ultimi e dai/dalle T.R.
6. Normalmente non è consentito il cumulo di più mansioni durante l’esercizio.
7. Un cumulo di mansioni può essere ammesso, a condizione che i vari compiti relativi ai singoli impianti possano essere assolti senza alcuna limitazione.
8. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni contemplate dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e cautele atte a evitare sinistri. Quando si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili e a impiegare ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e a impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità del pubblico esercizio.
 

Articolo 7
Compiti del/della capo servizio

1. Il/La capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d’esercizio e quelle impartite dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. Interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri, atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Il/La capo servizio:
a) si trova - durante il pubblico esercizio - in prossimità dell’impianto o degli impianti di cui è responsabile ed è reperibile in ogni momento, anche a mezzo telefonico o radiotelefonico;
b) esercita il controllo sull’impianto e sulla regolarità del traffico viaggiatori;
c) vigila sull’attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori, relazionando al/alla T.R. le eventuali negligenze;
d) effettua regolarmente controlli sullo stato delle funi;
e) provvede alla manutenzione degli impianti e dei mezzi di evacuazione di sua competenza secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del/della T.R., curando la compilazione e controfirmando il registro di controllo e manutenzione;
f) provvede a effettuare le verifiche e prove di sua competenza, compilando i relativi verbali; verifica che siano effettuati i controlli periodici di competenza del/della macchinista e degli/delle agenti e controlla la regolare tenuta del libro giornale;
g) cura la percorribilità dell’eventuale sentiero di soccorso, provvede ad assicurare la prontezza operativa del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, per quanto di competenza dell’esercente, ed effettua periodicamente esercitazioni di evacuazione con le squadre previste a tale scopo;
h) comunica immediatamente all’esercente e al/alla T.R. eventuali incidenti o eventi che si verificano e potrebbero costituire un pericolo durante l’esercizio;
i) segnala immediatamente al/alla T.R. e all’esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
j) provvede affinché venga osservato l’orario di pubblico esercizio;
k) cura la buona conservazione dei materiali soggetti a usura, di scorta e di ricambio;
l) comunica al/alla T.R. e all’esercente l’elenco dei materiali soggetti a usura e dei materiali di ricambio necessari per l’esercizio e la manutenzione;
m) intraprende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;
n) sospende il pubblico esercizio in caso di eventi e condizioni atmosferiche o di anomalie tecniche che compromettono la sicurezza del trasporto, dandone immediata notizia all’esercente e al/alla T.R., e annota sul libro giornale l’evento o l’anomalia e, se possibile, la causa accertata;
o) stabilisce le mansioni del personale, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l’efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all’entità del traffico;
p) cura la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento di esercizio e alle disposizioni del/della T.R.;
q) riconosce, unitamente al/alla T.R., l’idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica di agente, previo accertamento dei requisiti psicofisici;
r) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica e delle recinzioni nelle stazioni e in linea e la manutenzione dell’attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;
s) custodisce i dispositivi di esclusione ed è sua la responsabilità di utilizzarli o di autorizzare il/la macchinista a utilizzarli in caso di comprovata necessità;
t) registra nel libro giornale tutte le parzializzazioni ed esclusioni operate ovvero si accerta che vengano registrate quelle da lui/lei espressamente autorizzate;
u) conserva il registro di controllo e manutenzione;
v) presta l’aiuto necessario o coordina l’evacuazione secondo quanto previsto nel piano di evacuazione;
w) cura che venga esposto nella cabina di comando della stazione di rinvio e della eventuale stazione intermedia un elenco con i compiti dell’agente addetto/addetta a tale stazione; provvede affinché i locali di servizio, i fabbricati e le adiacenze delle stazioni siano sempre puliti, in ordine e sgombri dal superfluo;
x) vieta il trasporto di persone o cose se, a suo giudizio, possono pregiudicare la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio.
 

Articolo 8
Compiti del/della macchinista

1. Il/La macchinista:
a) provvede, eventualmente in collaborazione con gli/le agenti, alla manovra e alla sorveglianza nonché al regolare stato di efficienza dell’intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell’impianto;
b) resta nei pressi del posto di manovra per sorvegliare il corretto funzionamento dell’intero impianto e pronto/pronta a intervenire;
c) esegue, con l’aiuto degli/delle agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e cura la regolare compilazione del libro giornale per le parti di sua competenza;
d) arresta l’impianto e dà immediatamente notizia al/alla capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il pubblico esercizio, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente annotando in seguito nel libro giornale quanto accaduto e i provvedimenti adottati;
e) collabora con il/la capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo/questa impartiti, compresi il recupero e l’evacuazione dei passeggeri;
f) accerta che nessun passeggero si trovi nei veicoli al termine del pubblico esercizio e ogni qual volta venga sospeso il funzionamento dell’impianto;
g) sorveglia il tratto di linea visibile e presta la massima attenzione alle indicazioni degli/delle agenti; in particolare si accerta, a ogni messa in funzione dell’impianto, che la manovra possa essere effettuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo anche il consenso delle altre stazioni;
h) impedisce, eventualmente in collaborazione con gli/le agenti, a persone estranee l’accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal transito dei viaggiatori o dei veicoli in moto nelle stazioni e interviene in caso di comportamento irregolare dei passeggeri;
i) annota preventivamente nel libro giornale l’utilizzo necessario e autorizzato dei dispositivi di esclusione;
j) in caso di arresto dell’impianto da parte di un dispositivo di sicurezza, accerta la causa dell’arresto;
k) può svolgere anche i compiti dell’agente, di cui all’articolo 9, a condizione di essere in grado di rivolgere la dovuta attenzione e l’aiuto necessario ai viaggiatori mentre svolge i propri compiti;
l) verifica il buono stato delle recinzioni e dei dispositivi di chiusura della stazione che gli/le è assegnata;
m) al termine del pubblico esercizio impedisce l’accesso alla stazione che gli/le è assegnata chiudendo gli ingressi e apponendo gli appositi cartelli monitori.
 

Articolo 9
Compiti dell'agente

1. L’agente:
a) durante l’esercizio rimane al posto di lavoro assegnatogli/assegnatole dal/dalla capo servizio, svolgendo i compiti previsti dal regolamento di esercizio;
b) collabora con il/la capo servizio e con il/la macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, compresa l’evacuazione dei passeggeri, eseguendo i loro ordini.
 

Articolo 10
Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione

1. Le qualifiche del personale sono le seguenti:
a) qualifica 1: capo servizio;
b) qualifica 2: macchinista;
c) qualifica 3: agente.
2. Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:
categoria A: ascensori inclinati, slittovie e impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive;
categoria B: funivia bifune con movimento a va e vieni o intermittente; funicolare terrestre, così pure tutti gli altri impianti indicati nella categoria A;
categoria C: funivie bi- e monofune a moto continuo con veicoli a collegamento temporaneo e impianti assimilabili; funivie monofune a movimento intermittente e impianti assimilabili, così pure tutti gli altri impianti indicati nelle categorie A, M, S/a e S/b;
categoria M: funivie monofune a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune portante-traente, nonché gli altri impianti indicati nelle categorie S/a e S/b;
categoria S/a: sciovie a fune alta, slittinovie e impianti assimilabili, nonché gli impianti indicati nella categoria S/b;
categoria S/b: sciovie a fune bassa.
3. Il riconoscimento dell’idoneità degli/delle aspiranti alle qualifiche di capo servizio e di macchinista avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.
4. Il certificato di abilitazione è rilasciato per le seguenti qualifiche:
a) qualifica 1: capo servizio;
b) qualifica 2: macchinista.
5. Il certificato di abilitazione è rilasciato dall’ufficio provinciale competente a chi abbia superato le prove d’esame previste e sia in possesso dei requisiti precisati all’articolo 13.
6. Il certificato di abilitazione è valido per le categorie di cui al comma 2, sempre che si riferisca alla stessa qualifica o a una qualifica inferiore.
7. Il riconoscimento dell’idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica 3 di agente, di cui al comma 1, è effettuato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 6; l’idoneità è riconosciuta con la presentazione dell’elenco del personale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) all’ufficio provinciale competente.
8. Il/La T.R. ha la facoltà di riconoscere al/alla macchinista l’abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all’impianto al quale lo stesso/la stessa è addetto/addetta, qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a tre mesi, in un impianto dello stesso tipo, ivi compreso il periodo per la costruzione e la messa in servizio. L’ufficio provinciale competente ha facoltà di sollevare obiezioni, sospendere o negare il riconoscimento; la nomina diventa definitiva solo dopo l’approvazione dell’ufficio provinciale competente.
 

Articolo 11
Esami

1. Per l’ammissione all’esame il candidato/la candidata presenta un’apposita domanda che può essere prodotta fino a un anno prima del compimento delle età di cui all’articolo 13, comma
1. I requisiti di cui all’articolo 13 devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell’ufficio provinciale competente.
2. Normalmente possono presentare domanda di ammissione all’esame per la qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore e che comunque hanno svolto un periodo non inferiore a tre mesi come macchinista in un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato di abilitazione, ovvero in un impianto di categoria superiore.
3. Gli esami sono tenuti da un funzionario tecnico/una funzionaria tecnica dell'ufficio provinciale competente, di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Degli esami viene redatto apposito verbale.
4. Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base del programma di cui all’allegato A. L’esame per gli/le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b si basa sul programma di cui all’allegato B.
5. L’ammissione alle prove pratiche è subordinata al superamento delle prove teoriche. Le prove teoriche comprendono una prova scritta e una prova orale; l’ammissione a quest’ultima è subordinata al superamento della prova scritta. Per gli/le aspiranti alla qualifica di macchinista per le categorie M, S/a e S/b non è richiesta la prova pratica, qualora il/la T.R. dichiari la loro idoneità al termine di un tirocinio di almeno tre mesi in un impianto della stessa categoria.
6. In caso di passaggio a qualifica o categoria superiore, il personale deve sottoporsi all’esame di cui al comma 3.
7. In caso di presentazione di certificati di abilitazione equipollenti in corso di validità l’esame si limita alla prova orale sugli argomenti indicati alle lettere f) e i) dell’allegato A oppure f) e g) dell’allegato B.
 

Articolo 12
Certificato di abilitazione

1. I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome,
b) data di nascita,
c) residenza,
d) qualifica e categoria di impianti,
e) durata della validità,
f) numero del documento,
g) data di rilascio.
2. Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni fino al compimento del 65° anno di età e di tre anni fino al compimento del 70° anno; se durante il periodo di validità del certificato di abilitazione il/la titolare compie 65 anni, la validità del certificato ha una durata di tre anni. Per chi ha superato il 70° anno di età il periodo di validità è di un anno. Il certificato scade definitivamente al compimento del 75° anno di età per la qualifica di capo servizio e dell’80° anno di età per la qualifica di macchinista.
3. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del/della titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all’articolo 13. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro cinque anni dalla scadenza, l’idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all’articolo 11. L’esame di idoneità di cui all’articolo 11 va ripetuto, se entro cinque anni dal superamento dell’esame non vengono presentati i documenti necessari per il rilascio del certificato di abilitazione.
4. La validità del certificato di abilitazione può essere sospesa dall’ufficio provinciale competente per gravi e comprovati motivi o nel caso in cui il/la titolare sia riconosciuto/riconosciuta responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio; è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di accertamenti da parte dell’ufficio provinciale competente, l’idoneità professionale risulti carente oppure manchino i prescritti requisiti psicofisici. Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell’idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso in cui non si presenti istanza di ripristino entro un anno dal provvedimento sospensivo, il certificato viene revocato.
5. I/Le titolari di certificati di abilitazione sono tenuti a comunicare all’ufficio provinciale competente quando intervengono fatti o circostanze che rendono necessaria una verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici prescritti.
6. I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune destinati al pubblico esercizio rilasciati, previo superamento di uno specifico esame, dalla Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti anche nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
 

Articolo 13
Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione

1. L’età minima per la qualifica di capo servizio è di 21 anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di 18 anni.
2. Il candidato/La candidata deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti psicofisici richiesti per le qualifiche di “capo servizio” e “macchinista”, anche i seguenti requisiti:
a) acuità visiva: almeno 12/10 complessivamente, con non meno di 4/10 sull’occhio peggiore e uguale o superiore a 8/10 sull’occhio migliore, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -8D oppure +8D;
b) campo visivo: normale;
c) senso cromatico: normale al test di Ishihara integrato eventualmente con altro test di riconoscimento;
d) percezione uditiva: voce di conversazione percepita a non meno di 8 m di distanza complessivamente e non meno di 2 m dall’orecchio che sente meno;
inoltre, dal 70° anno di età:
e) tempi di reazione: in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi e acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
3. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dal servizio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può essere effettuato altresì da un medico del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo del Ministero della Salute, da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza, da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, da un medico del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oppure da un ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’accertamento può essere effettuato dai suddetti medici anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni. L’accertamento deve risultare da certificazione non anteriore a tre mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitazione.
4. Il candidato/La candidata in possesso di patente di guida valida della categoria C o D può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui all’articolo 12, comma 2. Se la patente di guida contiene limitazioni o prescrizioni in contrasto con i requisiti psicofisici richiesti, tali requisiti devono essere accertati secondo il comma 3.
5. Il candidato/La candidata alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato/esentata dal presentare al/alla T.R. i certificati medici, se produce copia della patente di guida in corso di validità.
6. In caso di richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione, l’interessato/interessata deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.
7. In caso di passaggio del personale a qualifica o categoria diversa restano invariati i termini di validità di cui all’articolo 12, se non viene nuovamente presentata la certificazione dei requisiti psicofisici.
8. Il candidato/La candidata non deve avere in corso condanne alla pena accessoria dell’interdizione dalla professione o dal mestiere.
 

Articolo 14
Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45, recante “Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico”, è abrogato.
 

Articolo 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 maggio 2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- Arno Kompatscher –
 

Allegato A

Programma d’esame
Articolo 11 comma 4
 

1. Per tutte le categorie, a eccezione della categoria S/b, le prove teoriche vertono su:
a) nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati negli impianti a fune;
b) nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all’esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse e alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
c) nozioni sui macchinari impiegati negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli ecc.;
d) nozioni relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti a fune: ancoraggi e attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe per funi portanti, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all’anello trattivo, ecc.;
e) nozioni sulla conduzione e manutenzione degli impianti a fune, nonché relative norme;
f) nozioni relative ai compiti del personale addetto agli impianti a fune;
g) comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;
h) nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, traffico passeggeri e relativo controllo, regolamenti di esercizio, infrazioni, comportamento in caso di incidente;
2. Le prove pratiche includono:
esecuzione di prove di funzionamento, regolazioni, altre attività attinenti al servizio.
3. Le conoscenze relative a “Nozioni di primo soccorso” e “Prevenzione incendi”, vanno documentate prima del rilascio del certificato di abilitazione, presentando gli attestati di frequenza ai relativi corsi, aventi ciascuno una durata minima di otto ore.
 

Allegato B

Programma d’esame per la categoria S/b
Articolo 11 comma 4
 

1. Per gli aspiranti e le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b le prove teoriche vertono su:
a) nozioni relative alle norme di sicurezza;
b) nozioni sui vari circuiti elettrici di sicurezza;
c) nozioni sul funzionamento dell’impianto e sulle cause principali di incidenti;
d) nozioni sul montaggio e smontaggio dell’impianto;
e) nozioni sulle principali parti meccaniche;
f) nozioni sul regolamento di esercizio;
g) nozioni relative alle competenze e agli obblighi del personale addetto.
2. Le prove pratiche includono:
esecuzione di prove di funzionamento, regolazioni, altre attività attinenti al servizio.
3. Le conoscenze relative a “Nozioni di primo soccorso” e “Prevenzione incendi”, vanno documentate prima del rilascio del certificato di abilitazione, presentando gli attestati di frequenza ai relativi corsi, aventi ciascuno una durata minima di otto ore.
 

Allegato C

Programma d’esame per tecnici e tecniche responsabili
Articolo 4 comma 2
 

1. Per i tecnici e le tecniche responsabili la prova teorica verte su:
a) nozioni sulle norme vigenti e applicabili in materia di costruzione ed esercizio degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio e di ostacoli alla navigazione aerea;
b) nozioni sul regolamento d’esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio;
c) nozioni sui criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l’ammodernamento di impianti a fune;
d) nozioni sul regolamento di esercizio della categoria di impianto per la quale si richiede il certificato di abilitazione;
e) nozioni sulle norme riguardanti la costruzione di edifici, attraversamenti interrati o aerei e l’esecuzione di lavori nei pressi del tracciato di impianti a fune;
f) nozioni sulle prescrizioni tecniche relative alla messa in opera, manutenzione e dismissione delle funi e dei loro attacchi;
g) nozioni sulle disposizioni riguardanti le revisioni periodiche, gli adeguamenti tecnici e le varianti costruttive di impianti a fune destinati al pubblico esercizio;
h) nozioni tecniche relative a: calcolo di linea, meccanica, principi di fatica dei materiali e metodi per l’esecuzione di controlli non distruttivi;
i) nozioni sui sistemi di controllo e sui comuni dispositivi di protezione e sicurezza per impianti a fune.