Categoria: 2021
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Tipologia: Intesa permessi vaccinazione
Data firma: 27 maggio 2021
Validità: 01.05.2021 - 31.12.2021
Parti: Intrum e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intrum
Fonte: falcri-is.com


Verbale di intesa

In data 27 maggio 2021, tra Intrum Italy spa (”Intrum”) e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unisin di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che
• È stato dato notevole impulso alla campagna vaccinale a livello nazionale finalizzata al contrasto alla pandemia da Covid-19 ed alla diffusione del virus SARS-CoV-2, che interessa, allo stato, una rilevante platea di soggetti che hanno pertanto la possibilità di sottoporsi alla somministrazione delle dosi vaccinali.
• Le Parti hanno condiviso l’obiettivo di favorire, anche per quanto riguarda i dipendenti di Intrum, l’efficacia della citata campagna vaccinale, nell’ottica di tutelare ed accrescere la sicurezza dei medesimi, e la salubrità degli ambienti di lavoro, attraverso modalità e strumenti che possano agevolare l’adesione alla suddetta campagna vaccinale da parte dei dipendenti stessi.
• In ragione di quanto sopra, tenuto conto che i dipendenti che si sottopongono alla vaccinazione durante le giornate lavorative necessitano di un periodo di allontanamento dalla propria sede lavorativa per ricevere la detta somministrazione nelle date disposte dalle autorità sanitarie, e che tale periodo sia giustificato, le Parti
Convengono quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente intesa.
2. Viene istituito un permesso della durata massima di 4 ore giornaliere, fruibili da parte del dipendente nella data fissata dalle autorità sanitarie per la somministrazione della dose di vaccino, qualora coincidente con la giornata lavorativa.
3. Nel caso di esigenze specifiche che dovessero causare l’assenza del dipendente per l’intera giornata lavorativa successivamente alla somministrazione della dose vaccinale, l’assenza superiore rispetto alle predette 4 ore verrà considerata come assenza per malattia.
4. Resta inteso che il permesso di cui al punto 2 che precede non sarà usufruibile dai dipendenti che nella medesima data prevista per la vaccinazione risultassero assenti in ragione di altri istituti inerenti l’astensione dalla prestazione lavorativa a carattere volontario, sanitario, o assistenziale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, aspettative, malattia, permessi ex L. 104/92.
5. Il permesso di cui ai punti che precedono sarà gestito, con il consenso del dipendente, secondo modalità che garantiscano la tutela della privacy ed in ottemperanza alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
6. Quanto convenuto nel presente Verbale avrà effetto dal 1 maggio 2021 sino e non oltre il 31 dicembre 2021. I dipendenti che abbiano effettuato precedentemente alla predetta data di decorrenza della presente Intesa dosi di vaccino potranno richiedere, esprimendone pieno consenso, l’utilizzo del permesso di cui al punto 2 in relazione alla giornata di effettuazione del vaccino, modificando eventualmente la scelta operata ai fini della astensione dalla prestazione lavorativa sempre nei limiti della durata del permesso di cui al punto 2.