Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 giugno 2021, n. 16378 - Rapina alle Poste. Dispositivi di sicurezza orientati alla salvaguardia del patrimonio aziendale piuttosto che all'effettiva tutela della incolumità dei dipendenti


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 10/06/2021
 

Rilevato che

1. la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno per l'infortunio lavorativo occorso alla dipendente S.M. che ha quantificato in € 63.947,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc. civ. ;
 

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ.; ascrive alla sentenza impugnata di avere, nel porre a carico di essa Poste, la responsabilità per l'infortunio lavorativo occorso alla dipendente, dilatato l'ambito di tale responsabilità fino a configurare una sorta di responsabilità oggettiva, come tale non prevista nel nostro ordinamento;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere, in sintesi, affermato, che le misure adottate dall'istituto di credito erano intese più alla preservazione del patrimonio aziendale che alla tutela dell'incolumità dei dipendenti; deduce che, al contrario, tali misure per la loro efficacia deterrente erano funzionali alla protezione dei dipendenti ed in questa prospettiva contesta le diverse conclusioni attinte dalla Corte di merito anche sulla base di deposizioni testimoniali che assume non correttamente valutate;
3. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto fondato sulla inesatta ricostruzione delle ragioni che sorreggono la affermazione della responsabilità datoriale;
3.1. la sentenza impugnata, premesso che in tema di verifica della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. il lavoratore è tenuto a provare l'inadempimento datoriale e non anche la colpa di controparte stante la operatività della presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. mentre sul datore di lavoro ricade l'onere della prova di avere adottato tutti gli strumenti di protezione necessari a garantire la sicurezza del lavoratore, ha ritenuto che Poste Italiane, con riferimento all'infortunio subito dalla dipendente S.M. - la quale nel corso di una rapina avvenuta all'interno dell'ufficio postale presso il quale prestava servizio era stata minacciata da un rapinatore che le aveva puntato la pistola alla nuca
- non avesse adottato tutti le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ufficio; in particolare, ha considerato che l'ubicazione dell'ufficio postale, posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada, la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali dell'ufficio, senza filtro di sicurezza, rendeva altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all'epoca frequenti; le misure adottate, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina erano per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti;
3.2. dalle argomentazioni sopraindicate, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, non è dato evincere, né in via di principio né nella concreta applicazione dell'art. 2087 cod. civ., che la Corte di merito ha considerato l'obbligo di protezione di cui alla norma richiamata quale generatore di una responsabilità oggettiva a carico della parte datoriale; al contrario, la responsabilità di Poste è stata fondata sulla inidoneità delle concrete misure adottate, tenuto conto delle condizioni di luogo, a ostacolare il verificarsi di rapine risultando i dispositivi di sicurezza orientati piuttosto alla tutela del patrimonio aziendale anziché alla effettiva tutela della incolumità dei dipendenti;
3.3. la decisione risulta quindi del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e sulla ripartizione dei relativi oneri di allegazione e prova (ex plurimis Cass. n. 8855/2013, n. 14469/2000) e si sottrae alla censura di avere voluto configurare una responsabilità oggettiva a carico della parte datoriale;
4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia perché con esso parte ricorrente tende a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679/2013, n. 2197/2011, n. 20455/2006, n. 7846/2006, n. 2357/2004), sia perché, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. , non risultano neppure trascritte le risultanze delle quali si pretende una diversa rivisitazione;
5. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. 23535/2019);
 


P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 5 novembre 2020