Cassazione Civile, Sez. 6, 11 giugno 2021, n. 16536 - Trasferimento e sindrome depressiva. Onere probatorio


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Data pubblicazione: 11/06/2021
 

Rilevato che
1. la Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza qui gravata ha definito il giudizio di rinvio instaurato a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 22054/2016, con la quale è stata cassata la precedente pronuncia n. 1702/2014 della stessa Corte territoriale, che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto da M.R.M. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che, ritenuto illegittimo il trasferimento dalla sede di lavoro di Castrovillari a quella di Saracena disposto per incompatibilità ambientale dal Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria;
2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha rigettato i motivi di appello, rilevando che correttamente il Tribunale aveva liquidato il danno patrimoniale nei limiti di quanto documentato, respingendo ogni altra domanda;
3. la M.R.M., infatti, quanto al danno esistenziale, alla vita di relazione, alla professionalità ed alla onorabilità, non aveva formulato richieste di prova e si era limitata ad allegazioni del tutto generiche, mentre, quanto al danno biologico, lo stesso non poteva essere risarcito perché non era stato dimostrato il nesso causale fra il disposto trasferimento e l'insorgenza della sindrome depressiva;
4. al riguardo la Corte territoriale ha rilevato che il criterio cronologico deponeva per l'insussistenza del nesso, poichè la prima certificazione della patologia era stata rilasciata nello stesso giorno in cui venne notificato alla M.R.M. il provvedimento;
5. ha aggiunto che anche l'ulteriore documentazione non era sufficiente a dimostrare la derivazione eziologica della malattia dalle vicende lavorative, perché in nessun certificato si faceva riferimento a patologia di tipo reattivo rispetto ad accadimento traumatico esterno ed i sanitari che avevano avuto in cura l'appellante, escussi in qualità di testimoni, non erano stati in grado di riferire sulle cause della sindrome insorta;
6. per la cassazione della sentenza M.R.M. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale hanno opposto difese con controricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, la Direzione Scolastica Regionale per la Calabria;
7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
8. la ricorrente ha depositato memoria.


Considerato che


1. la ricorrente denuncia <<violazione di legge ex art. 2087 c.c. - erronea valutazione delle prove>> e premette che allorquando, come nella fattispecie, il lavoratore agisce per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro il riparto dell'onere probatorio è regolato dall'art. 1218 cod. civ., per cui grava sul dipendente l'onere di dimostrare l'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore è tenuto a provare di avere interamente adempiuto l'obbligo di sicurezza;
1.1. aggiunge che l'elemento della negligenza e della colpa grave della Pubblica Amministrazione non poteva essere messo in dubbio, in ragione dell'illegittimità del trasferimento, sicché andava accolta la domanda risarcitoria in quanto la malattia si era manifestata contestualmente alla comunicazione del provvedimento ed era stata provata attraverso la produzione del certificato rilasciato dal dott. De Gaetano, che evidenziava il collegamento con le vicende lavorative e che era stato confermato dal sanitario il quale aveva anche affermato di presumere che in precedenza la paziente non fosse affetta dalla sindrome ansioso depressiva;
1.2. la M.R.M. richiama, poi, ulteriori documenti, a suo dire idonei a fornire la prova delle alterazioni che il trasferimento aveva prodotto nella vira familiare e negli assetti relazionali, e asserisce, infine, che il danno patrimoniale, pari al costo degli abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, doveva essere liquidato anche per gli anni scolastici successivi, nei quali, fatta eccezione per i periodi di malattia, la prestazione era stata resa;
2. le censure sono inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge mirano ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolvono in un'inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in sede di legittimità;
2.1. occorre richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a meno delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640 /2019; Cass. n.
24155 / 2017);
2.2. è stato altresì affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che nella deduzione del vizio di violazione di legge è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/ 2020; Cass. n. 16700/ 2020);
2.3. la ricorrente, pur deducendo la violazione dell'art 2087 cod. civ., non contesta che fosse suo onere provare il danno ed il nesso causale con l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza e nella parte iniziale del motivo, lì dove richiama i principi affermati da questa Corte in tema di ripartizione dell'onere della prova, svolge considerazioni non riferibili al decisum perché il giudice d'appello non ha affermato una regola diversa da quella invocata nel ricorso né ha sostenuto che non ci fosse la colpa dell'amministrazione, avendo rigettato la domanda di risarcimento per difetto della prova del danno e della sua derivazione causale dall'illegittimo trasferimento;
2.4. il motivo, in realtà, censura la valutazione della prova e ciò fa, inammissibilmente, oltre i limiti fissati dal riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalla costante giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. n. 34476/2019 che rinvia a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018);
3. alle considerazioni sopra esposte, già assorbenti, si deve aggiungere che il ricorso è formulato senza il necessario rispetto dell'onere di specificazione di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.;
3.1. è noto che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dall' art. 366 cod. proc. civ. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto , mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo;
3.2. non è sufficiente che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art.5 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell'impugnazione (Cass. n. 19048/2016);
3.3. i richiamati principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite in recente decisione con la quale si è affermato che «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» ( Cass. S.U. n. 34469/2019);
4. la censura è tutta incentrata sul contenuto di certificati e documenti rispetto ai quali gli oneri sopra indicati non sono stati assolti, con la sola eccezione del certificato a firma del dott. De Gaetano, sicché è inammissibile anche sotto tale profilo, tanto più che quest'ultima certificazione non è quella che la Corte territoriale ha valorizzato per escludere il necessario nesso causale fra il trasferimento e l'insorgenza della malattia;
5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;
6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.1.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.


 

P.Q.M.




La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 aprile 2021