Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo aziendale
Data: 26 novembre 2020 (rev. 5)
Settori: Trasporti, TPL, Copit
Fonte: copitspa.it


Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro

Premessa
Al fine di tutelare la salute e incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, l’azienda assume il presente protocollo aziendale in attuazione:
- dell’Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da Anav-Asstra-Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna;
- delle “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro” di cui all’allegato 5) dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Regione Toscana - n° 60 del 27 maggio 2020 - confermata limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni dell’Ordinanza 95 del 23 ottobre 2020 e del DPCM del 24 ottobre 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Regione Toscana - n° 62 del 08 giugno 2020;
- del DPCM 11 giugno 2020;
- del DPCM 14 luglio 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Regione Toscana - n° 76 del 05 agosto 2020;
- Allegato 1 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Regione Toscana - n° 74 del 16 luglio 2020 - confermata limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni dell’Ordinanza del 01 agosto 2020 del Ministro della Salute;
- del DPCM 07 agosto 2020;
- del DPCM 07 settembre 2020;
- Allegato 1 - Linee guida - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Regione Toscana - n° 95 del 23 ottobre 2020;
- del DPCM 03 novembre 2020;
- delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regione e delle Provincie autonome dell’08 ottobre 2020” di cui all’allegato 9) al DPCM del 03 novembre 2020 - scheda tecnica: uffici aperti al pubblico;
- del Protocollo nazionale sottoscritto da Confindustria e dalle OOSS Confederali, su invito del Governo, in data 14 marzo 2020, così come modificato il 24 aprile 2020 di cui all’allegato 12) al DPCM del 03 novembre 2020;
- del Protocollo per il settore dei trasporti e della logistica condiviso con il Ministero dei trasporti in data 20 marzo 2020, allegato 14) al DPCM del 03 novembre 2020;
- delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15) al DPCM 03 novembre 2020;
- delle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” di cui all’allegato 16) al DPCM 03 novembre 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Regione Toscana - n° 109 del 13 novembre 2020;
- Linee guida per la gestione di un caso positivo in azienda - Settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro - Regione Toscana - del 13 novembre 2020
- degli esiti della collaborazione del medico competente e avvenuta consultazione degli RLS.
Attraverso l’adozione del presente protocollo, l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, e fornisce altresì una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e ai terzi che entrino in contatto con l’azienda riguardo alle regole di comportamento generale da osservare.
Il personale, i terzi e gli utenti del servizio di trasporto sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l’azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell’esercizio dell’attività. Analogo impegno viene richiesto agli utenti del servizio di trasporto scolastico adeguatamente responsabilizzati da genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutore.
Costituiscono parte integrante del presente documento gli Ordini di Servizio ed Informative complementari al protocollo stesso, emanati dall’Azienda relativamente alla gestione per contrastare l’epidemia di COVID-19.
L'Azienda intende adoperarsi per tutelare la salute di tutti i lavoratori dipendenti ed esterni operanti nei propri luoghi di lavoro, affrontando un'epidemia dagli aspetti sanitari ancora incerti.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa 1'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. È un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
È possibile che il virus presente sulle superfici venga trasportato dalle mani alla bocca, al naso e alle congiuntive. Per tale motivo è necessario disinfettare le superfici e lavarsi frequentemente le mani.
Considerato quanto premesso, l'Azienda adotta un codice comportamentale obbligatorio per tutti, che si integra con le misure igienico-sanitarie contenute nei decreti vigenti e nelle linee guida pubblicate.
Il presente documento è da intendersi allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di ogni Struttura Aziendale di Copit spa quale Addendum al DVR riguardo la valutazione del rischio biologico derivante da Sars-CoV-2. Il Protocollo esamina le indicazioni contenute nei vari provvedimenti Governativi e le raccomandazioni delle Autorità Sanitarie Nazionali ed Internazionali, individua e definisce per ogni sede aziendale le misure di sicurezza che devono essere adottate e i dispositivi di protezione individuale e collettiva da utilizzare, suscettibili di ulteriori e/o diverse implementazioni a livello locale, in ragione delle differenti peculiarità delle singole Strutture, della specificità dei luoghi, delle esigenze logistiche, delle misure organizzative ed eventuali aggiornamenti alle disposizioni normative.

Misure di precauzione
1. Informazione
2. Comunicazione all’utenza del servizio di trasporto
3. Modalità di ingresso in azienda
4. Modalità di accesso dei fornitori esterni
5. Pulizia e sanificazione in azienda
6. Precauzioni igieniche personali
7. Dispositivi di protezione individuale
8. Gestione spazi comuni
9. Organizzazione aziendale
10. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
11. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
12. Gestione di una persona sintomatica in azienda
13. Sorveglianza sanitaria / medico competente/ rls
14. Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione

1. Informazione
L’azienda consegna copia del presente regolamento a tutti i lavoratori e visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) ovvero provvede all’affissione dello stesso all’ingresso, nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali e sul proprio sito web, contenente informazioni relative a:
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) oppure presenza di altri sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 (brividi, tosse, naso chiuso (congestione nasale) o naso che cola (rinorrea), mal di gola (faringodinia), difficoltà respiratoria (dispnea), dolori muscolari (mialgie), diarrea, vomito, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o sua diminuzione (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o sua alterazione (disgeusia)) e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. L’accesso ai mezzi di trasporto del personale a vario titolo operante sugli stessi è subordinato all’assenza delle predette condizioni e sintomatologie anche nei tre giorni precedenti l’accesso;
- consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e sui mezzi di trasporto, dovendolo altresì tempestivamente dichiarare, qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di rischio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc) in presenza delle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- obbligo per i lavoratori dell’azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l’azienda e per i visitatori esterni di informare tempestivamente e responsabilmente, a seconda dei casi, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo riferibile alla infezione da COVID-19 durante l’espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- impegno dei lavoratori dell’azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l’azienda e dei visitatori esterni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e rispettosi di quanto previsto dall’allegato 19 al DPCM 07 agosto 2020).
In questo contesto, l’azienda prevede l’obbligo a carico dei responsabili dell’informazione (Ufficio del Personale, e singole strutture) relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc.).
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, al rispetto della distanza di sicurezza, alle modalità di comportamento per i rientri dall’estero/da zone a rischio epidemiologico, da quarantena/isolamento fiduciario oppure da stati di positività al Covid19. Ciò per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Oltre a rispettare quanto sopra previsto:
- nell’ambito dei servizi di trasporto scolastico, il personale viaggiante a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri è obbligato durante l’espletamento dei propri compiti a:
a) mantenere il distanziamento di 1 metro dai passeggeri e indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio di trasporto;
b) utilizzare i guanti protettivi ogniqualvolta esigenze di cautela lo richiedano;
c) osservare e far osservare agli studenti trasportati le procedure di salita e discesa dal mezzo di trasporto scolastico descritte al paragrafo successivo;
d) avvisare alla partenza gli studenti trasportati della necessità di indossare la mascherina per tutta la durata del servizio di trasporto e di igienizzare le mani al momento della salita;
e) allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo del mezzo di trasporto scolastico e rispettare le procedure indicate al successivo punto 12 prima della ripresa del servizio;
f) procedere alla continua ventilazione del mezzo di trasporto scolastico privilegiando il ricorso alla ventilazione naturale.
Il personale viaggiante è tenuto altresì a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo.

2. Comunicazione all’utenza del servizio di trasporto
L’Azienda adotta sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole comportamentali che l’utenza del servizio di trasporto pubblico, ai sensi delle “Linee guida” citate in premessa, è obbligata a tenere a bordo degli autobus e negli stessi luoghi di transito (obbligo di indossare la mascherina durante il viaggio, di mantenere il necessario distanziamento sociale a bordo dell’autobus rispetto agli altri passeggeri e al conducente, luoghi di attesa, nelle stazioni/capolinea, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo, ecc). Stesse considerazioni sono rivolte al servizio di trasporto scolastico: gli studenti trasportati sono obbligati ad osservare le misure di prevenzione generale nonché regole di comportamento, sia nelle fasi immediatamente precedenti l’inizio del trasporto che in tutte le fasi di svolgimento dello stesso, sotto la responsabilità genitoriale o dell’esercente la potestà genitoriale.
Al fine di garantire la corretta comunicazione di quanto or ora espresso, copia del presente protocollo o parte dello stesso è consegnata/inviata:
- all’ente locale (o agli enti locali) committente il servizio di trasporto scolastico affidato in gestione all’azienda affinché ne rendano tempestivamente edotti i genitori/tutori degli studenti mediante allegazione al regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico;
- all’Istituto scolastico (o agli Istituti scolastici) di appartenenza degli studenti che fruiscono del servizio di trasporto nella persona del Dirigente scolastico.
Un’informativa sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere prima dell’inizio del servizio ed a bordo dello scuolabus è altresì collocata all’interno del mezzo, mediante pittogrammi e/o depliants.
I passeggeri, informati delle regole di comportamento generale devono aver piena consapevolezza dell’obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico, anche minori, rimane, infatti, un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di 1 metro sulla base delle specifiche prescrizioni, il corretto uso delle mascherine, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.
Ad integrazione di quanto sopra:
- per i servizi di trasporto scolastico, le regole comportamentali oggetto di informativa sono, in particolare, le seguenti:
a) obbligo per i genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori degli studenti trasportati di rilevare la temperatura prima della salita sul mezzo di trasporto e di impedirne l’accesso in caso di alterazione febbrile anche nei tre giorni precedenti o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti l’utilizzo del mezzo. Ai fini del rispetto dei predetti obblighi e divieti i genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le conseguenti responsabilità in caso di inosservanza;
b) obbligo di indossare correttamente alla salita sul mezzo di trasporto e durante tutte le fasi del trasporto una mascherina a protezione sia del naso che della bocca. È compito dei genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assicurare che gli studenti sotto la propria responsabilità dispongano della mascherina necessaria per accedere al mezzo di trasporto scolastico. Ai fini del rispetto di tale obbligo i genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le conseguenti responsabilità in caso di inosservanza. All’inizio di ogni servizio il conducente richiamerà gli studenti al rigoroso rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del trasporto. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Gli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili, qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potranno utilizzare, unitamente al facciale filtrante, ulteriori dispositivi di protezione individuale come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, ferma restando la necessità di tener conto, nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, delle diverse tipologie di disabilità presenti. A prescindere dalla presenza di disabili, l’eventuale accompagnatore presente a bordo del mezzo di trasporto scolastico è tenuto ad indossare un facciale filtrante e a controllare il rispetto, da parte degli studenti, dell’obbligo di indossare la mascherina chirurgica.
c) obbligo di rispettare, nell’accesso al mezzo di trasporto, le norme comportamentali di seguito descritte. In particolare, gli studenti avranno l’obbligo:
■ nell’attesa alla fermata, di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
■ nelle fasi di salita e discesa dal mezzo di trasporto, di attenersi alle indicazioni del conducente che regolerà i tempi di salita e discesa e l’apertura delle porte utilizzabili da ciascuno studente in modo tale da evitare possibili contatti e consentire il distanziamento di 1 metro. In particolare, il conducente ovvero, ove presente, l’accompagnatore, consentirà la salita sul mezzo di trasporto ad uno studente per volta avendo cura di far salire lo studente successivo solo dopo che il precedente si sia seduto. Analogamente la discesa sarà consentita ad uno studente per volta dando la precedenza agli studenti seduti vicino alle uscite, mentre gli altri studenti avranno l’obbligo di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso.
d) obbligo di mantenere il posto assegnato durante tutta la marcia e fino alla fine del trasporto salvo diversa autorizzazione del conducente. L’azienda procede all’assegnazione dei posti nel rispetto della regola generale del distanziamento interpersonale, a bordo del mezzo di trasporto, di almeno 1 metro. Ai fini del rispetto dell’obbligo di distanziamento, qualora le circostanze - anche singolari - lo richiedessero, l’azienda adotta pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati, contrassegnandoli prima della partenza con appositi markers. Il distanziamento di 1 metro non sarà attuato relativamente alle sedute utilizzate in verticale e con esclusione del posizionamento “faccia a faccia” dei sedili, nonché relativamente agli studenti che vivono nella medesima unità abitativa. È consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Non sarà altresì attutato il distanziamento interpersonale di 1 metro realizzando un maggior riempimento del mezzo di trasporto fino alla capacità massima dello stesso, per itinerari casa-scuola-casa che implichino il maggior riempimento per un tempo non superiore a 15 minuti. Il distanziamento di 1 metro non sarà attuato temporaneamente relativamente agli studenti in difficoltà (sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19, o presenza di disabilità, ecc.) che manifestino necessità di prossimità. In ogni caso è fatto divieto agli studenti trasportati di sedere accanto e di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni. Gli zaini/cartelle dovranno essere riposti negli spazi a ciò riservati o sulle ginocchia, mentre è vietato occupare altri posti o ingombrare il corridoio.
e) obbligo di igienizzare frequentemente le mani nel corso del trasporto utilizzando i disinfettanti disponibili negli appositi dispenser collocati all’ingresso del mezzo di trasporto. L’azienda indicherà, mediante apposita segnaletica, l’obbligo per gli studenti di igienizzare le mani al momento della salita a bordo sul mezzo di trasporto, sia all’andata che al ritorno da scuola;
f) obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il trasporto (bottiglie, fazzoletti, giornali, ecc.) ed eventuali oggetti personali; è vietato portare a bordo dello scuolabus giochi e quanto non sia necessario all’attività scolastica.
È compito del conducente e dell’eventuale accompagnatore presente a bordo dell’autobus richiamare gli studenti trasportati al rispetto di tutte le misure di sicurezza sopraindicate. La loro violazione, qualora sia tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l’interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione. Gli studenti devono essere informati delle regole di comportamento generale sopraindicate e devono essere responsabilizzati riguardo all’obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti. A tal fine i genitori/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale/tutori dovranno collaborare affinché le regole di condotta sopraindicate siano rispettate.

3. Modalità di ingresso in azienda
L’azienda è attiva per assicurare la verifica quotidiana dell’assenza di febbre, prima dell’accesso agli ambienti e ai locali aziendali, mediante dichiarazione sostitutiva - una tantum - con la quale il dipendente si assume la responsabilità di misurarsi autonomamente la temperatura corporea (modulo “Dichiarazione del personale di Copit spa in merito alla misurazione della temperatura corporea”).
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
In caso di rifiuto di rendere la dichiarazione con l’impegno alla misurazione autonoma della temperatura, non sarà consentito l’accesso del dipendente agli ambienti e ai locali aziendali.
In aggiunta, ma non in sostituzione della necessaria misurazione della temperatura fatta da ciascuno prima di entrare in azienda, l’azienda mette a disposizione, presso ciascuna delle proprie sedi, dispositivi per la misurazione della temperatura corporea, utilizzabili autonomamente dal personale, nel solo caso in cui, durante l'orario di lavoro, si manifestassero sintomi influenzali o di febbre.
In caso di temperatura superiore ai 37,5°C o di sintomi influenzali che si manifestino durante l’orario di lavoro o comunque all’interno dei locali e degli spazi aziendali, si applicano le disposizioni riportate al successivo punto 12 (Gestione di una persona sintomatica in azienda) del presente protocollo.
La rilevazione delle informazioni sullo stato di saluto e sulla temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine l’azienda può provvedere in particolare a:
- rilevare ma non registrare il dato sulla temperatura acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
- fornire anche oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (General Data Protection Regulation -Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018);
- assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;
- raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. Modalità di accesso dei fornitori esterni:
Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti l’azienda si impegna a comunicare - verbalmente a telefono e/o in via telematica - ai propri fornitori, preventivamente e comunque prima dell’ingresso in azienda, eventuali procedure, percorsi e tempistiche di accesso adottate in funzione del servizio/fornitura richiesto. Nel contesto aziendale, quale che sia la circostanza, i fornitori saranno tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:
- gli autisti dei mezzi di trasporto (es. trasporto di carburanti destinati ai depositi/cisterne interne aziendali, di forniture di materiali per officine interne ed uffici, ecc.) dovranno attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro per l’approntamento delle attività di scarico e rimanere a bordo dei propri mezzi nei tempi di attesa. In nessun caso potranno accedere agli uffici;
- i fornitori di cui sia necessario l’ingresso nei locali aziendali (imprese di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali valide per il personale dipendente, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 3;
- i fornitori potranno utilizzare solo i servizi igienici dedicati, laddove presenti, oggetto di igienizzazione giornaliera. È vietato l’utilizzo di servizi igienici riservati ai lavoratori dell’azienda.
In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l’azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all’impresa appaltatrice che assumerà contrattualmente l’impegno a renderne preventivamente edotti i lavoratori addetti all’appalto. L’azienda deve vigilare affinché i lavoratori della stessa impresa appaltatrice o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
L’azienda, al fine di una corretta gestione di quanto sopra, richiede compilazione e successiva trasmissione del “modello autocertificazione ditte esterne e visitatori” agli uffici preposti di Copit spa.

5. Pulizia e sanificazione in azienda
Al fine del presente protocollo si intende per:
- igienizzazione: processo equivalente alla detersione, che consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione è un intervento obbligatorio prima della disinfezione perché lo sporco è ricco di microrganismi in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti;
- disinfezione: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sanificazione: complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria
Le predette operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione sono svolte dall’azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, in particolare l’Azienda garantisce:
- l’igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) e delle aree comuni e di svago, nonché la disinfezione frequente di superfici e oggetti esposti al contatto con maggiore frequenza;
- l’igienizzazione, disinfezione e sanificazione degli autobus, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione periodica nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. In caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza. L’ Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di sanificazione degli autobus a cadenza più ravvicinata, ove necessario tra un servizio e l’altro. Per il settore del trasporto scolastico, ad integrazione di quanto sopra, l’Azienda garantisce integralmente il complesso delle operazioni a cadenza giornaliera.
La sanificazione e l’igienizzazione riguarda tutte le parti frequentate da viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori. Le procedure di igienizzazione vengono effettuate anche per biglietterie e sale di attesa, ove presenti.
L’azienda mette a disposizione del personale operativo prodotti disinfettanti al fine di garantire, ad ogni cambio turno, adeguata disinfezione delle parti di dispositivi e apparecchiature/attrezzature con le quali gli addetti vengono a contatto.
Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all’interno dei locali aziendali o dei mezzi, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni delle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d’aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici. A bordo dei mezzi di trasporto il ricambio dell’aria è assicurato in modo costante e continuativo, con massimo ricorso all’aerazione naturale.

6. Precauzioni igieniche personali
Tutte le persone presenti in azienda sono obbligate ad adottare le necessarie precauzioni igieniche.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone con i detergenti messi a disposizione dall’azienda.
Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. L’Azienda, inoltre, provvede ad installare, gradualmente ed anzitutto privilegiando i mezzi di trasporto pubblico locale maggiormente utilizzati dagli utenti, appositi dispenser per la frequente detersione delle mani ad uso dei passeggeri.
Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
L’azienda ha messo a disposizione degli operatori di esercizio appositi kit, presso i punti di cambio turno, al fine di garantire pulizia/disinfezione del posto guida ad ogni cambio turno, oltreché adeguata igienizzazione delle mani per mezzo di apposita confezione personale di gel sanificante.

7. Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine sono dispositivi di protezione individuale, da utilizzare in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il D.L. 18/2020, all’art. 16, indica le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
Qualora l’attività imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore al metro e non siano possibili ulteriori soluzioni organizzative è, in ogni caso, previsto l’uso delle mascherine oltreché eventuali dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.) previsti per determinate operazioni distinte, oltretutto, dal grado di esposizione cui risultano soggetti gli addetti interessati, e comunque conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. I lavoratori sono tenuti a indossare i predetti dispositivi.
Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore a 1 metro e in mancanza di mascherine, l’Azienda, con il supporto del medico competente, individua le ipotesi alternative.
Per quanto riguarda il personale viaggiante, l’azienda adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di almeno 1 metro del posto di guida dai passeggeri, oltre a mettere a disposizione le mascherine già sopra indicate che il personale è tenuto a indossare per tutta la durata del servizio.
Con riferimento all’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.74 del 16 luglio 2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico. Ed in particolare all’Allegato 1 “COVD19 - linee guida per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti in materia di trasporto pubblico.”, viene precisato che le disposizioni di almeno 1 metro tra gli utenti del mezzo e il conducente decadono qualora il posto guida dello stesso sia stato opportunamente schermato rispetto all’utenza così da impedire ogni contatto. In tale circostanza, in particolare, poiché è presente una barriera fisica tra conducente e utenti, a protezione dell’autista non risulta necessario:
- interdire l’utilizzo delle sedute poste a ridosso del conducente;
- mantenere la distanza di almeno 1 metro tra i passeggeri e il conducente, nella fase di salita e discesa dal mezzo;
- disattivare le obliteratrici poste ad una distanza inferiore ad 1 metro rispetto al posto di guida.
In questo senso, nei mezzi ove possibile, è consentita la salita dalla porta anteriore e la discesa, invece, dalla porta centrale/posteriore: gli utenti, comunque, dovranno garantire idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
Per il personale viaggiante per il quale la distanza di 1 metro dall’utenza non sia possibile, è previsto l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti FFP2 o equipollenti).
Allo scopo di evitare sovraffollamento presso le fermate, luoghi di attesa, capolinea e nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto, rispetto a quanto stabilito dal legislatore, è apposta sulla portiera del mezzo e all’interno dello stesso apposita informativa indicante la capienza massima consentita sia in termini di posti a sedere che in termini di posti in piedi disponibili. I passeggeri, comunque, devono accedere alle aree sopraindicate avendo con sé la mascherina di protezione correttamente indossata, ossia tale da coprire naso e bocca, nel rispetto del distanziamento sociale.
Gli operatori a contatto con il pubblico in servizio presso le biglietterie e URP, oltre ad indossare la mascherina chirurgica/facciale filtrante, potranno disporre di pannello protettivo parafiato in plexiglass al fine di ridurre il rischio contagio.
Con riferimento ai servizi di trasporto scolastico, l’azienda potrà decidere di dotare il personale viaggiante di ulteriori mascherine per gestire eventuali situazioni di emergenza riferibili a passeggeri/studenti che ne siano provvisoriamente sprovvisti.
Laddove sia possibile, si procede a contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra l’utenza il distanziamento sociale. I passeggeri dovranno comunque dotarsi di apposite protezioni (mascherine).
Allo scopo di favorire la corretta distribuzione dei passeggeri a bordo dell’autobus, e di garantire il rispetto della distanza interpersonale tra gli stessi, l’Azienda adotta pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati contrassegnandoli con appositi markers.
L’Azienda, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione, ridurrà la distanza interpersonale di 1 metro per ottenere un maggiore indice di riempimento dei mezzi, ma escluderà il posizionamento c.d. “faccia a faccia”.
Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento dell’utilizzazione del mezzo di trasporto: ( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune).
Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 15) del DPCM 03 novembre 2020:
“È consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo. Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.”
Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 16) del DPCM 03 novembre 2020:
- “È consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi”.
- “È consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti”.
Ai sensi di quanto previsto al DPCM 03 novembre 2020 art. 1, c. 1, let. mm):
- “a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; ... Omissis..’

8. Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni (sale relax, refettori, spogliatoi, ecc.) e all’interno degli stessi è contingentato in modo da assicurare il distanziamento di 1 metro. È garantita la presenza di detergenti. All’interno degli stessi spazi è obbligatorio il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, compresi i locali per la consumazione dei pasti (ove presenti) e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali. I lavoratori che condividono spazi comuni devono indossare una mascherina chirurgica. Per quanto concerne la pulizia e sanificazione si fa rinvio a quanto previsto al precedente punto 5.

9. Organizzazione aziendale
Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l’azienda potrà:
- disporre la chiusura di tutti i reparti non operativi o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- rimodulare i livelli produttivi, previa autorizzazione delle competenti autorità per l’erogazione dei servizi di trasporto di persone;
- stabilire, ove necessario, una diversa organizzazione del lavoro dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi del D.L. n. 18/2020 in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, valutare la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale o settori omogenei, se del caso anche con opportune rotazioni;
- in caso di autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, sospendere la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. In mancanza di autorizzazione è consentito il controllo a bordo dei titoli di viaggio garantendo e disponendo ai lavoratori adeguata protezione per mezzo di facciali filtranti e guanti monouso: il personale impiegato deve scendere dal veicolo al termine delle operazioni di controllo;
- sospendere l’attività di bigliettazione a bordo dei mezzi da parte degli autisti.
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, salvo quelle del personale viaggiante.
Il controllo e la verifica dei biglietti in possesso degli utenti viene preferibilmente effettuato a terra presso le fermate e nelle autostazioni.
Il lavoro a distanza continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati a esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, a esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

10. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si potranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dagli impianti.
Dove è possibile si dedica una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni e si garantisce la presenza di detergenti opportunamente segnalati.

11. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Sono limitati gli spostamenti all’interno del sito aziendale al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Sono vietate le riunioni in presenza. Solamente se necessarie e urgenti, ove non fosse possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
È consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica- addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo, l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso).

12. Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui il lavoratore, all’interno dei locali/mezzi aziendali, presenti sintomi similinfluenzali di cui al precedente punto 1, lo stesso deve dichiararlo immediatamente al proprio responsabile di settore che, a sua volta, provvederà ad avvertire tempestivamente l’ufficio del personale: il responsabile o, qualora assente, il preposto, dovrà procedere in primo luogo ad isolare il lavoratore assicurandosi che lo stesso indossi accuratamente, come già previsto, una mascherina chirurgica o facciale filtrante e, successivamente, invitarlo ad allontanarsi dai locali/mezzi aziendali. Il lavoratore deve rientrare presso il proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale.
Nel caso in cui il lavoratore presenti i sintomi mentre è a casa: resta a casa, avvisa (a seconda dei casi) il datore di lavoro o un responsabile aziendale e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione); informa il Medico di Medicina Generale che gli invierà la ricetta dematerializzata con cui prenotare il test direttamente sul sito internet https://prenotatampone.sanita.toscana.it/.
Il Datore di lavoro, in collaborazione con l’Ufficio personale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, in presenza di un positivo in azienda potrà:
- mettere a conoscenza quanto prima il servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio (anche per il tramite del servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro ove sussistano accordi in tal senso) comunicando il nome del lavoratore risultato positivo, la sua residenza e un recapito telefonico e l'ultimo giorno di lavoro, per una rapida emanazione del provvedimento di isolamento (separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità);
- individuare i contatti stretti in azienda, avvisarli e informare quanto prima il servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio comunicandone nomi, residenza e un recapito telefonico, e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico e l’emanazione dei relativi provvedimenti di quarantena (restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione). Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.);
- provvedere ad effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni frequentati dal lavoratore stesso, come indicato al precedente punto 5.
Il Medico Competente potrà supportare il Datore di lavoro nella gestione delle misure di prevenzione anti-Covid e in particolare nella ricerca dei possibili contatti stretti in azienda, anche in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Può effettuare direttamente i prelievi per i test molecolari e antigenici (DGRT 1371 del 2 novembre). Ad esempio può provvedere ad effettuare i test molecolare o antigenico ai contatti stretti in decima giornata. Può farsi carico della sorveglianza attiva dei “contatti a basso rischio” (non soggetti a provvedimenti di quarantena da parte dell’ASL), proponendo ad esempio misure quali lavoro a distanza, ulteriore “isolamento” nell’ambiente di lavoro, utilizzo di DPI (FFP2 o equipollenti) ecc.
Con riferimento all’Ordine di Servizio n° 154 del 21 ottobre 2020, si raccomanda di non assumere iniziative autonome, come far eseguire immediatamente ai contatti individuati test molecolare (tampone) o test antigenici, che se effettuati prima dei tempi minimi previsti per la quarantena non avrebbero alcun significato.
Riguardo la gestione di una persona sintomatica a bordo autobus/scuolabus, nel caso in cui un passeggero/studente manifesti sintomi riconducibili all’infezione per il Covid-19, il personale viaggiante dovrà chiedere al passeggero/studente stesso - fermo restando l’uso della mascherina protettiva - di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e su indicazione di queste fermare l’autobus/scuolabus per consentirne lo sbarco. Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri/studenti di scendere dall’autobus/scuolabus per consentirne la ventilazione e - compatibilmente con il luogo della fermata - la disinfezione prima della ripresa del servizio trasporto. Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto cautelativamente ai contatti stretti del passeggero sintomatico di non risalire a bordo.
Ad integrazione di quanto sopra, nell’ambito del trasporto scolastico, l’azienda provvederà altresì a segnalare la circostanza all’istituto scolastico di appartenenza dello studente e ad avvisare i genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori.

13. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID- 19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e gli RLS. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
È raccomandabile che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19 e che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

14. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione, verifica e adeguamento delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e degli RLS. Il Comitato aziendale è formato dalle seguenti persone:
- Datore di Lavoro: Geom. F.T.
- Direttore d’Esercizio: Ing. K.S.
- Responsabile UO Officina Deposito Magazzino Sinistri: Ing. A.V.
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. S.T.
- Medico Competente: Dott. E.L.
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
■ Sig. A.F.
■ Sig. P.T.
■ Sig. R.R.
■ Sig. S.F.
Pistoia, 26 novembre 2020