Categoria: 2021
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Tipologia: Accordo
Data firma: 3 giugno 2021
Validità: 30 settembre 2021
Parti: Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal
Settori: Trasporti-Autostrade, Anas
Fonte: lavorochiaro.it [reg.]


Verbale di accordo

Il giorno 3 giugno 2021, si sono incontrati i rappresentati di Anas spa e le Organizzazioni Sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uilpa, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal, firmatarie del vigente CCNL dei dipendenti del Gruppo Anas del 10 dicembre 2019 sulla tematica relativa allo smart working.

Premesso che:
• Con l'inserimento dell'art. 29 bis nel CCNL, rinnovato con l'accordo del 10 dicembre 2019, le Parti hanno introdotto nelle Società del Gruppo Anas lo smart working quale misura strutturale di conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro, garantendo ai lavoratori maggiore flessibilità nella scelta dell'orario e del luogo ove svolgere la prestazione lavorativa, disciplinandone le modalità di utilizzo, convenendo, con l'accordo sottoscritto il 10 dicembre 2019 per il rinnovo contrattuale, sull'avvio di un progetto sperimentale, volto alla sua applicazione nella società;
• A seguito della pubblicazione dei provvedimenti legislativi inerenti le misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanati a partire dal mese di marzo 2020, che hanno introdotto, al fine di mitigare le conseguenze derivanti dalla diffusione del virus nelle aziende, la possibilità per le stesse di utilizzare lo smart working in una forma semplificata rispetto alla disciplina ordinaria contenuta nella L. n. 81/2017, si è convenuto di estendere detta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al proprio personale, ad eccezione di quello che svolge attività incompatibili con il lavoro agile, nel rispetto delle forme semplificate contenute nell'art. 90 del D.L n. 34/2020 e s.m.i., nonché dei Protocolli condivisi sottoscritti fra il Governo e le parti sociali il 14 marzo e il 24 aprile 2020 per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e, in ultimo, del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;
• Lo smart working nella forma semplificata di cui sopra è stato, successivamente, prorogato più volte in linea con le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo e che consentono alle aziende di proseguire nell'utilizzo di detta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sino al 31 luglio 2021. Ciò ha permesso ad Anas di assicurare adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro ed il distanziamento tra i dipendenti;
• Le Parti convengono di poter continuare ad utilizzare lo smart working nella forma semplificata attualmente vigente sino a quando sarà consentito dalla legislazione emergenziale emanata/emandata in materia;
• Qualora invece non intervengano ulteriori proroghe dello stato emergenziale, le parti concordano sulla prosecuzione dello smart working nelle modalità attuali sino al 30 settembre 2021, convenendo sulla necessità di perfezionare l'accordo individuale, tramite l'invio di specifiche e-mail ai lavoratori interessati che confermeranno l'avvenuta ricezione, accettandone integralmente il contenuto;
• Le Parti convengono che il periodo intercorrente dal 19 marzo 2020 e tuttora in corso, anche a seguito dei monitoraggi effettuati e delle risultanze dei lavori svolti al tavolo tecnico appositamente costituito tra le parti, è da considerarsi a tutti gli effetti quale periodo sperimentale per l'introduzione dello smart working per le società del gruppo Anas ai sensi di quanto previsto dall'accordo sindacale sottoscritto il 10 dicembre 2019 per il rinnovo contrattuale. Tale sperimentazione è stata condotta su un target rappresentativo di lavoratori, interessando un significativo numero di processi.
• L'esito positivo del periodo sperimentale rende lo smart working una delle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro da introdursi a carattere permanente in Azienza, in coerenza con le finalità istitutive del medesimo, rendendo necessario, una volta terminata la possibilità per le società di ricorrere allo smart working nella forma semplificata attualmente in vigore per superare lo stato di emergenza sanitaria in essere, un'integrazione della disciplina contrattuale, che tenga conto delle risultanze dell'esperienza effettuata, considerando che l'attività lavorativa prevalente resterà quella ordinaria in presenza.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
Tutto ciò premesso,
Le Parti, ferme restando le ulteriori previsioni normative e contrattuali fissate dall'art. 29 bis del CCNL, ad integrazione del medesimo articolo, concordano quanto segue:
1. I lavoratori e le lavoratrici in forza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 2 anni di anzianità aziendale, il cui profilo di appartenenza e le relative mansioni risultino compatibili con lo smart working, in seguito alla pubblicazione di specifici avvisi da parte delle società del gruppo Anas presso cui sono assunti, possono manifestare volontariamente il proprio interesse ad espletare l'attività lavorativa nella suddetta modalità. Il ricorso allo smart working è subordinato ad un accordo individuale scritto, della durata di 24 mesi, il cui consenso da parte del lavoratore, potrà essere acquisito anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.
2. La prestazione lavorativa in smart working, è effettuata nel rispetto dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previste dal vigente CCNL dipendenti del Gruppo Anas, assicurando il rispetto delle prescrizioni riportate al successivo punto del presente accordo. Tale prestazione, è prevista per un minimo 6 ed un massimo di 11 giornate al mese.
3. In ogni caso, l'orario di lavoro giornaliero in smart working:
deve essere reso in giorni feriali e comunque all'interno della fascia oraria diurna compresa fra le ore 7:30 e le ore 19:30, di norma seguendo l'articolazione oraria prevista contrattualmente;
non può comportare l'effettuazione di lavoro notturno né di lavoro straordinario.
4. La pianificazione delle giornate di lavoro in modalità smart working, deve essere concordata tra smart worker e responsabile e può essere programmata settimanalmente o mensilmente.
5. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro deve essere concordata tra smart worker e responsabile, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive aziendali e delle esigenze del lavoratore che sono alla base della richiesta della modalità di lavoro agile.
6. È garantito il diritto alla disconnessione dai dispositivi informatici del dipendente, terminato il proprio orario di lavoro, secondo la programmazione di cui al precedente punto 5 e sino all’avvio della prestazione successiva, in linea con le previsioni normative vigenti. È garantito il rispetto del riposo giornaliero e settimanale così come previsto dal CCNL vigente.
7. Le Società del Gruppo Anas, come già statuito al punto 1 della lettera F dell'art. 29 bis del CCNL vigente, forniscono tutti gli strumenti informatici necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui assicurano la periodica manutenzione/revisione.
8. Le Società del Gruppo Anas si impegnano a garantire l'applicazione di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, privacy e sicurezza informatica, secondo le disposizioni normative vigenti.
9. Le Società del Gruppo Anas forniscono agli smart worker una informativa, visionata preventivamente dalle parti, sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all'effettuazione dell'attività lavorativa in modalità smart working, tenendo conto delle mansioni specifiche, assicurando le tutele di cui al D.lgs. 81/2008. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria è assicurata una specifica attenzione legata ad eventuali disturbi e/o patologie ove connesse con la prestazione lavorativa svolta in smart working.
10. Gli smart worker devono applicare correttamente quanto contenuto nell'informativa aziendale, utilizzando le apparecchiature informatiche in conformità con le istruzioni ricevute, prendendosi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
11. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working, i lavoratori e le lavoratrici coinvolti, continuano ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
12. Le Parti si danno atto che le Società del Gruppo Anas, in relazione alla compatibilità delle attività espletabili con la modalità di lavoro agile, riconoscono come prioritarie, le richieste di lavoro in smart working formulate da quelle categorie di lavoratori e lavoratrici, per le quali la normativa di riferimento prevede delle agevolazioni.
13. Relativamente alle figure professionali da interessare, le parti convengono, di norma, di ricomprendere tutte le figure professionali previste dal CCNL ad esclusione di quelle che svolgono attività incompatibili con la suddetta modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
14. Le parti convengono inoltre circa l'adozione di linee guida, emanate dall'azienda previa preventiva informativa alle OO.SS., rivolte a tutti i dipendenti, da diffondere preliminarmente all'applicazione della modalità di lavoro agile.
15. La parti, al fine di monitorare ed efficientare il processo di sviluppo aziendale dell'istituto dello smart working, si impegnano ad effettuare un confronto ogni sei mesi dall'introduzione di tale modalità di lavoro, al fine di analizzare l'andamento dell'istituto e verificare eventuali criticità che richiedano modifiche o integrazioni di quanto convenuto. A livello di unità produttiva saranno assicurati periodici momenti informativi/di confronto sulla materia.
16. Le Parti dovranno altresì incontrarsi qualora dovessero essere emanati provvedimenti normativi e/o amministrativi che modificano le misure disciplinate nel presente accordo, o, in ogni caso, qualora ne ravvedano la necessità.
17. Per tutto quanto non regolamentato con il presente accordo, valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 bis del vigente CCNL e la normativa vigente in materia di smart working.