Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 10 dicembre 2020
Validità: 30 aprile 2021
Parti: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: Sanità Privata, FDG
Fonte: cnel.it


Verbale di accordo

In data 10 dicembre 2020 tra la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus - (di seguito FDG) […] e le OO.SS. nazionali Fp Cgil […], Cisl Fp […], Uil Fpl […], (di seguito le OO.SS)

Premesso che
- FDG, Ente accreditato per attività di natura sanitaria non acuta di contenuto riabilitativo e per attività di natura socio sanitario assistenziale, non ha mai avuto, in nessuno dei propri Centri, reparti autorizzati/accreditati destinati alla sola gestione di malattie infettive;
- nel corso della grave crisi epidemiologica manifestatasi negli scorsi mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio la FDG ha tuttavia ritenuto di collaborare in prima linea con le strutture pubbliche e private accreditate, operanti nel settore dell'acuzie ospedaliera, nel gestire la cura delle persone affette da Sars Covid-19, ponendosi come realtà disposta a garantire in alcune sue strutture ricoveri di sollievo per pazienti post acuti Covid in grado dì essere deospedalizzati, ma non di essere reinseriti al domicilio;
- FDG ha pertanto realizzato nelle strutture a seguito elencate:
IRCCS SANTA MARIA NASCENTE
E. SPALENZA ROVATO COVID1 e COVID2
ISTITUTO PALAZZOLO
S.MARIA ALLE FONTI SALICE
S.MARIA ALLA PINETA MARINA DI MASSA
POLO SPECIALISTICO RIABILITATIVO FIVIZZANO

specifiche e isolati spazi per pazienti post Covid - 19 in fase dì deospedalizzazione (di seguito denominate per opportuna sintesi "Reparti gestione pazienti COVID"), in cui hanno operato diverse figure professionali a stretto contatto con una situazione epidemiologica riconducibile alla tipologia delle malattie infettive, quale situazione del tutto eccezionale rispetto alle patologie che caratterizzano i pazienti ordinariamente ricoverati;
- il vigente CCNL Sanità Privata prevede all'art 61 punto c3 una specifica indennità per il personale assegnato ai servizi di malattie infettive, applicabile - fatti salvi i criteri sopra esposti -in via transito ria nelle strutture di Santa Maria Nascente e Rovato per i periodi di apertura autorizzati dalle Istituzioni;
- in tale contesto, dopo un'analisi congiunta fra le parti, sì è definita una indennità specifica di malattie infettive emergenza Covid-19 che possa trovare applicazione ai dipendenti della FDG a condizione che gli stessi abbiano effettivamente operato nei Reparti gestione pazienti COVID delle strutture oggetto del presente accordo e limitatamente all' arco temporale stabilito;
- tale estensione intende pertanto garantire quale accordo di miglior favore un trattamento omogeneo nelle varie strutture di FDG, benché diversamente caratterizzate nelle attività ordinarie e - conseguentemente - per contrattualistica applicata;
- le Parti, inoltre, si sono date atto che nella fase più acuta della pandemia si sono concentrati in alcune ulteriori strutture di FDG significativi focolai, che hanno determinato un coinvolgimento, parziale o totale a seconda dei casi, delle risorse in essi operanti assimilabile a quello delle strutture sopra richiamate;
- si è pertanto condiviso tra le parti, su proposta delle OO.SS, che nelle strutture di RSD S. Maria Nascente, Centro di Torino (per tutta la struttura), S. Maria ai Monti - Malnate (negli spazi dedicati), e Centro Ronzoni - Seregno (per tutta la struttura) si sono verificate in termini temporalmente definibili condizioni assimilabili per intensità assistenziale a quelle determinatesi nei reparti specificamente dedicati all'assistenza delle persone affette da Sars Covid-19, come sopra richiamato;
su proposta di FDG alle richieste delle OO.SS. è stato aggiunto anche il Centro Girola (tutta la struttura) per le medesime ragioni sopra esposte;
Tutto ciò premesso
Le Parti, vista l'assoluta straordinarietà della situazione e in particolare in considerazione della creazione all'interno delle predette strutture di reparti quale sono stati i "Reparti gestione pazienti COVID", nonché tenuto conto della situazione determinatasi delle ulteriori strutture come da dettagliata descrizione nelle premesse, convengono di riconoscere ed estendere l’indennità di cui all'art 61 lett c3 del vigente CCNL Sanità Privata, a tutto il personale infermieristico e assistenziale effettivamente impiegato nel citati Reparti gestione pazienti COVID e nelle ulteriori strutture citate nelle premesse, nonché a quello eventualmente e straordinariamente impiegato a fianco del personale assistenziale (terapisti della riabilitazione, educatori professionali, psicologi) con mansioni integrative e di supporto a motivo della situazione di grave emergenza determinatasi e della relativa carenza di personale, per il numero di turni effettuati nell'arco di tempo riportato in calce al presente accordo, opportunamente focalizzato struttura per struttura.
Nel dettaglio, in termini di miglior favore rispetto alle previsioni contrattuali, quale scelta premiale che va a integrare un importo determinato contrattualmente ormai da tantissimi anni e che non è stato possibile modificare nell'ultimo rinnovo contrattuale, verrà riconosciuto per ogni turno effettivamente lavorato nel reparto citato
- Euro 6,20 al personale sanitario (infermieri, terapisti della riabilitazione, educatori, psicologi);
- Euro 4,20 al restante personale assistenziale (OSS, ASA, AUS, OSA).
Gli importi sopra evidenziati verranno riconosciuti in un'unica soluzione con le competenze del mese di dicembre 2020, sotto la voce indennità malattie infettive emergenza Covid-19.
Le parti si danno atto della straordinarietà ed eccezionalità della situazione e della solo temporanea esistenza di un reparto o di aggregati dì pazienti assimilabili ad un reparto per malattie infettive all'interno dei Centri in questione. Le condizioni di miglior favore definite nel presente accordo, che come tali includono anche un effetto premiale per la disponibilità dimostrata dalle risorse in un momento di emergenza diffusa, cessano con ogni effetto in relazione all'arco temporale sotto riportato struttura per struttura, indipendentemente dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica.
Le stesse parti, peraltro, con coscienza e responsabilità si impegnano a riconvocarsi, anche a livello aziendale, laddove divenga necessario al fine di valutare possibili nuove situazioni in tutte le strutture della FDG, assimilabili a quella normata nel presente accordo, e dare applicazione all'indennità di malattie infettive emergenza Covid-19.
Di seguito l'elenco delle strutture interessate dal presenta accordo e il relativo arco temporale di durata dei relativi effetti:
IRCCS SANTA MARIA NASCENTE 18.03 - 30.06.2020
RSD SANTA MARIA NASCENTE 15.03-22.05.2020
E. SPALENZA ROVATO COVID1 16.03-08.06.2020
COVID2 01.04-01.05.2020
ISTITUTO PALAZZOLO 16.03-03.07.2020
CENTRO RONZONI VILLA SEREGNO 10.04 -17.05.2020
CENTRO GIROLA 26.03 - 31.05.2020
CENTRO DI TORINO 01.04-15.06.2020
S.MARIA ALLE FONTI SALICE 14.03 -17.06.2020
S.MARIA AI MONTI MALNATE 02.04-17.06.2020
S.MARIA ALLA PINETA MARINA DI MASSA 01.04 -11.05.2020
POLO SPECIALISTICO RIABILITATIVO FIVIZZANO 24.04 - 29.05.2020

Il presente accordo cessa i suoi effetti in data 30 aprile 2021. Le parti si impegnano, entro tale data, a riconvocarsi per le opportune valutazioni in merito a possibili proroghe.