Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 8 febbraio 2010
Parti: DPL Modena, Confesercenti, Ascom-Confcommercio, Filcams,Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario distribuzione, servizi, turismo, Modena
Fonte: DPL Modena

Sommario:

 Premessa
Protocollo d'intesa.
Allegati
 

Richiesta di parere per installazione telecamere art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300 e accordo territoriale del 08.02.2010
Istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza al sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)


Protocollo di intesa sulla installazione di sistemi di sicurezza antirapina nei luoghi di lavoro

Addì, 8 febbraio 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, alla presenza del Direttore Dott. Eufranio Massi e dell'ispettore Enrica Pavarotti si sono riunite le sottonotate Associazioni datoriali:
* Confesercenti [...]
* Ascom-Confcommercio [...]
le sotto indicate Organizzazioni sindacali dei lavoratori:
* Filcams/Cgil [...];
* Fisascat/Cisl [...];
* Uiltucs/Uil [...];

Premesso
- che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;
- che la provincia di Modena rappresenta una delle aree economicamente più sviluppate del territorio nazionale ed europeo e, pertanto, potenzialmente più esposte ai fenomeni malavitosi;
- che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali, ad esempio, ricevitorie, tabaccherie, farmacie, edicole e distributori di carburanti), sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato e/o di terzi;
- che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano essi titolari o dipendenti), che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;
- che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
- che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- che le nuove tecnologie, riferite ai sistemi antirapina, determinano incertezza nella applicazione delle norme riferite all'utilizzo di strumenti ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro (articolo 4, legge 300 del 1970);
- che esiste un'articolata disciplina dettata dalla legge n. 675 del 1996 ed esplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, da ultimo il Provvedimento del Garante del 9 aprile 2004;
le parti, nel pieno rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende che occupano nelle singole unità produttive sino a 15 dipendenti, sottoscrivono il seguente

Protocollo d'intesa.
L'odierno Protocollo è valido per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e lo antirapina classificabili a norma UNI CEI.
Le parti concordano:
1) sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all'esterno ed all'interno dei locali dell'impresa.
2) di nominare l'incaricato alla videosorveglianza.
3) L'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte ai rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy al fine di tutela della sicurezza e dei patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità
4) le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di spia luminosa che individui quando le stesse sono in funzione e nella piantina deve essere individuata la dislocazione dell'impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor).
5) L'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato
6) Le registrazioni potranno essere visionate, solo in presenza del lavoratore individuato al punto 2) e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale
7) La visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.
Il presente Protocollo ha efficacia per le imprese associate e/o affiliate alle Associazioni datoriali firmatarie e/o che aderiscano agli Enti bilaterali del Terziario e del Turismo presenti nel territorio della provincia di Modena, derivanti dai CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e Turismo, Pubblici Esercizi sottoscritti da Confesercenti e Confcommercio Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil o che aderiscano a EBIM, ente di gestione degli enti bilaterali medesimi, che dichiarino di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
L'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del Protocollo, potrà attivare il sistema stesso soltanto dopo:
1. la presentazione ed accoglimento di apposita richiesta di parere all'Ente bilaterale EBIM sito presso la Camera di commercio di Modena via Ganaceto n. 113. In seno all'Ente bilaterale la richiesta stessa verrà sottoposta al vaglio della "Commissione sindacale", settimanalmente. La commissione vagherà la richiesta e verrà emesso parere favorevole o motivato il parere non favorevole, con sottoscrizione da parte di un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale, indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi specifici da parte delle parti sociali.
2. I componenti della commissione di parte sindacale dei lavoratori provvederanno, ove lo riterranno opportuno, ad inoltrare copia della richiesta ai sindacati confederali provinciali.
3. L'Ente bilaterale invierà il parere rilasciato unitamente all'Istanza di autorizzazione predisposta dall'Azienda, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena che rilascerà autorizzazione ex art. 4 della legge n. 300.
4. L'ente bilaterale nella persona dei soci fondatori potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti ai fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale
5. copia dell'approvazione della DPL dovrà essere oggetto di affissione nei locali aziendali del soggetto istante unitamente ai cartelli di avvertimento previsti dalla normativa della privacy.
Le richieste di parere dovranno essere formulate e presentate ad Ebim secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del Protocollo medesimo e ripresentate in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.

Allegato: Schema di istanza da presentare all'ente bilaterale EBIM presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, Via Ganaceto n. 113 e copia della istanza indirizzata alla Direzione provinciale del Lavoro di Modena che l'ente bilaterale inoltrerà all'Ufficio unitamente al parere favorevole. La modulistica e le disposizioni saranno scaricabili anche dal sito www.ebim.it