Tipologia: CCNL
Data firma: 8 giugno 2000
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Sanità, P.A., Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa
Fonte: ARAN

Sommario:

 Indice
Parte Prima
Titolo I: Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II: Relazioni sindacali
Capo I: Metodologie di relazioni

Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
A) Informazione
B) Concertazione
C) Consultazione
Art. 7 - Coordinamento regionale
Art. 8 - Comitati per le pari opportunità
Capo II: I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative
Art. 9 - Soggetti sindacali
Art. 10 - Composizione delle delegazioni
Capo III: Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 - Clausole di raffreddamento
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Titolo III: Rapporto di lavoro
Capo I: Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
Art. 14 - Periodo di prova
Capo II: Struttura del rapporto
Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
Art. 16 - Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 17 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
Capo III: Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 18 - Sostituzioni
Art. 19 -Aspettativa
Capo IV: Mobilità
Art. 20 - Mobilità volontaria
Art. 21 - Comando
Capo V: Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Risoluzione consensuale
Art. 23 - Comitato dei Garanti
Capo VI: Istituti di peculiare interesse
Art. 24 - Coperture assicurative
Art. 25 - Patrocinio legale
Titolo IV: Incarichi dirigenziali e valutazione dei dirigenti
Capo I: Incarichi dirigenziali

Art. 26 - Graduazione delle funzioni
Art. 27 - Tipologie di incarico
Art. 28 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure.
Art. 29 - Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
Art. 30 - Norma transitoria per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello
Capo II: Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 31 - Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti
Art. 32 - La valutazione dei dirigenti
Art. 33 - Effetti della valutazione
Art. 34 - Effetti della valutazione negativa
 Parte Seconda
Titolo I: Trattamento economico
Capo I: Struttura della retribuzione

Art. 35 - Struttura della retribuzione dei dirigenti
Capo II: Trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Art. 36 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo
Art. 37 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario
Art. 38 – Indennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari
Art. 39 - Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario
Art. 40 - La retribuzione di posizione dei dirigenti
Art. 41 - Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 42 - Equiparazione
Art. 43 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
Capo III : Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento

Art. 44 - Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
Capo IV: Incarichi e trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 45 - Incarichi
Art. 46 - Trattamento economico fondamentale
Art. 47 - Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 48 - Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria
Capo V
Art. 49 - Effetti dei benefici economici
Titolo II : Il finanziamento degli istituti del trattamento economico
Capo I: I fondi aziendali

Art. 50 - Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa
Art. 51 - Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 52 - Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale
Art. 53 - Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche
Parte Terza
Titolo I : La libera professione

Capo I: La libera professione dei dirigenti del ruolo sanitario
Art. 54 - Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
Art. 55 - Tipologie di attività libero professionali
Art. 56 - Disciplina transitoria
Art. 57 - Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi
Art. 58 - Altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari
Art. 59 - Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
Art. 60 - Attività diverse dalla libera professione intramuraria
Art. 61 - Norma di rinvio
Capo II: Attività aziendali
Art. 62 - Attività dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Parte Quarta Disposizioni finali
Art. 63 - Disposizioni particolari
Art. 64 - Norme di rinvio
Art. 65 -Previdenza complementare
Art. 66 - Norma programmatica
Art. 67 - Disapplicazioni e sostituzioni
Tabelle ed allegati
Dichiarazioni congiunte ed a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998 - 2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998 - 1999

A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell’accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l’incontro tra :
l’Aran : [...]
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria: Snabi, Aupi, Cgil Fp Sanità, Cisl- Cosiadi, Sinafo, Cida-Sidirss, Confedir Sanità, Uil Sanità
Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Cida, Confedir, Uil

Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999
Art. 14, comma 3: sostituire art. 25 con art. 24;
Art. 28, comma 4: il riferimento corretto è all’art. 27, comma 7 e non comma 6;
Art. 30, comma 4 : il riferimento esatto è alla clausola “di cui all’art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi “, anziché secondo periodo;
Art. 34, comma 5: sostituire al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 38: precisato meglio che l’importo è comprensivo della tredicesima mensilità;
Art. 39, comma 2: aggiungere dopo “1996” “, fatta salva l’applicazione dell’art. 34.”;
Art. 39, comma 6 : sostituire art. 58 con art. 56;
Art. 40, comma 5 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 40, comma 8 ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29;
Art. 47, comma 3 : sostituire art. 45 con di cui agli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2;
Art. 51, comma 2 : sostituire art. 62 con art. 60;
Art. 53, comma 1 : sostituire art. 60 con art. 58;
Art. 62, comma 4 : dopo “Dipartimento di prevenzione” aggiungere “e delle ARPA”
Art. 63, comma 3 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Dichiarazione congiunta n. 6: il riferimento è all’art. 25, comma 3, anziché u.c.

Parte I
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto III dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all’inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 63, comma 2.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti appartenente ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come “Dirigenti Sanitari”.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 29 del 1993”. Il testo unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione “d.lgs n. 29 del 1993” è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. L’atto aziendale di cui all’ art. 3, comma 1 bis del dlgs 502/1992 è riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6, comma 1 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si rinvia all’art. 27.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5.12.1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 1 luglio e del 5 agosto1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate né modificate dal presente, l’eventuale riferimento ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di cui all’art. 27, comma 1 lettere b), c) e d).

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Metodologie di relazioni
Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale ;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto ;
c) concertazione , consultazione ed informazione . L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche ;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
[...]
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
[...]
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del dlgs 502/1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall’accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto ;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
[...]
3. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell’art. 11 sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
* L’azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
* Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l’ informazione dovrà essere preventiva o successiva.
* Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.

B) Concertazione
* I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti sul trattamento economico;
- articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
* La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

C) Consultazione
* La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a)organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all’art. 8, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell’organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell’ambito della quale, almeno due volte l’anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall’applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell’occupazione e l’andamento della mobilità.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell’Aran, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell’ambito della quale almeno una volta l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell’occupazione e l’andamento della mobilità.

Capo II I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative
Art. 10 Composizione delle delegazioni

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, appositamente individuati dall’azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9, comma 1;
- dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL.
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all’art. 9 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

Capo III Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 12 Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall’art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.

Titolo II Rapporto di Lavoro
Capo II Struttura del rapporto
Art.16 Orario di lavoro dei dirigenti

1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell’art. 62, comma 6 citato.
2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività quali l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario, l’attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all’art. 22, comma 1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.
5. Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti sanitari nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto dell’organizzazione del lavoro in caso di équipes pluriprofessionali, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 5.12.1996. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
6. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2.
7. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL del 5 dicembre 1996.

Parte II
Titolo II Il finanziamento degli istituti del trattamento economico
Capo I I fondi aziendali
Art. 51 Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, già previsto dall’art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine dell’utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall’art. 60, del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la flessibilità dell’utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.
3. È confermata l’abrogazione dell’istituto dello straordinario per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo indipendentemente dall’incarico, nonché per i dirigenti del ruolo sanitario limitatamente a quelli con incarico di direzione di struttura complessa.
4. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo agli istituti dell’orario di lavoro, servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50, commi 2 e 3, ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità tuttora fissato nella quota minima di L 40.000. L’eventuale trasferimento nel fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile.
5. È abrogato l’art. 51, comma 2 del DP R. 384/1990.

Parte IV Disposizioni finali
Art. 64 Norme di rinvio

[...]
2. Entro il 30 giugno 2001, le parti procederanno, altresì, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la disciplina e la nuova denominazione relativa all’indennità di rischio radiologico. Nelle more dell’applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.

Dichiarazione congiunta n. 13
Le parti si impegnano ad approfondire - nell’ambito delle code contrattuali - le problematiche della guardia notturna al limitato scopo di verificare la possibilità, senza oneri aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che, salvaguardata l’organizzazione dei servizi, in determinati casi oltre i cinquantacinque anni di età possano rendere la guardia stessa facoltativa.