Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 11 giugno 2021, n. Z00016
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Individuazione del numero massimo di spettatori per gli spettacoli all'aperto.

B.U.R. 11 giugno 2021, n. 57

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del servizio sanitario nazionale e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al31 luglio 2021;
VISTI
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» ed in particolare l’articolo 2, comma 1, laddove dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus, come modificato nella composizione con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 17 marzo 2021, n. 751
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTI:
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, e l’art. 3, comma 1, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72, recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e in particolare l’articolo 15 “Spettacoli aperti al pubblico”;
VISTI, inoltre:
il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti perla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
il decreto legge 18 maggio 2021, n.65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’articolo 13 che ha apportato modifiche all’articolo 1, commi 16 bis, ter, quater, quinquies e septies del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella parte relativa all’individuazione delle misure di contenimento della diffusione del contagio in rapporto allo scenario e alla conseguente denominazione delle zone;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano” con la quale è stabilito che nella Regione Lazio cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
CONSIDERATO che
avanza la campagna di vaccinazione contro il Virus SARS-Cov-2 iniziata il 27 dicembre 2020 che si caratterizza per adesione volontaria e offerta gratuita, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
nell’ambito della sorveglianza dell’epidemia COVID-19, il dato epidemiologico relativo ai casi nel Lazio conferma anche nell’ultima settimana una forte riduzione dei casi (-32.3%) con un’incidenza di nuovi casi pari a 3.7x10.000 (I.C95%, 3.5-3.9) e un Rt per la Regione Lazio (Fonte: ISS, calcolato al 18/05/2021) pari a 0.65 (CI: 0.62-0.67): sotto la soglia di 1 ed in costante decremento.
VISTI
a) l’articolo 5 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, rubricato “Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi” laddove prevede:
- al comma 1: “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. [...];
- al comma 3: In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome [...]”;
b) l’articolo 12 del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 laddove prevede che: “ I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”;
c) l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con la quale ai sensi del predetto articolo 12 del citato decreto legge 65/2021 sono state adottate le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali ” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative» di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n.65;
CONSIDERATO che nelle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali di cui alla citata Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con specifico riferimento alla scheda tecnica “Cinema e Spettacoli dal vivo” è espressamente previsto che: “Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021, nelle zone gialle in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, il numero massimo di spettatori, fermi i criteri di cui alle presente linee guida, può essere fissato in deroga a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 52 del 2021, dalla Regione, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, sentita l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio”;
DATO ATTO che gli operatori del settore hanno formulato espressa richiesta di individuazione del numero massimo di spettatori in numero superiore ai 1.000 previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto legge 52/2021 per gli spettacoli che si svolgono in siti specifici all’aperto;
RITENUTO che in base all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, tenuto anche conto dell’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid-19 nella Regione Lazio, è possibile raggiungere fino al numero massimo di 1.500 spettatori per spettacoli all’aperto di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge 52/2021, sulla base dei seguenti criteri e garanzie:
- Assicurare posti preassegnati e la distanza interpersonale di cui all’articolo 5 comma 1 del decreto legge richiamato;
- rispetto del vincolo del 50 per cento della capienza massima autorizzata;
- rispetto delle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 33/2020, come aggiornate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico Scientifico;
e secondo le seguenti modalità:
- gli operatori del settore trasmettono alla Regione Lazio (Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo - Indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) un’istanza di deroga, individuando il numero massimo di spettatori per gli spettacoli all’aperto, allegando uno specifico piano di sicurezza recante le caratteristiche del sito all’aperto, corredato degli elaborati grafici e dei documenti a comprova del rispetto sia delle misure adottate per il contenimento del contagio, sia dei principi dettati dal CTS e sia dei criteri sopra richiamati;
- la Regione Lazio, sentita l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, trasmette il piano al Comitato tecnico-scientifico per assicurare il rispetto dei principi fissati dal medesimo CTS;
- la comunicazione di autorizzazione all’utilizzo di un numero massimo di spettatori superiore a quello di 1000, fissato dall’articolo 5 comma 1 del decreto legge 52/2021, è trasmessa tempestivamente dalla Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo agli interessati; la stessa non sostituisce gli atti autorizzativi di competenza di altri organi;
Tutto ciò premesso;
 

ORDINA:

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere da lunedì 14 giugno 2021 e fino a nuove disposizioni:
In base all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, tenuto anche conto dell’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid 19 nella Regione Lazio, è possibile raggiungere fino al numero massimo di 1.500 spettatori per spettacoli all’aperto di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge 52/2021, sulla base dei seguenti criteri e garanzie:
- Assicurare posti preassegnati e la distanza interpersonale di cui all’articolo 5 comma 1 del decreto legge richiamato;
- rispetto del vincolo del 50 per cento della capienza massima autorizzata;
- rispetto delle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 33/2020, come aggiornate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico Scientifico;
e secondo le seguenti modalità:
- gli operatori del settore trasmettono alla Regione Lazio (Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo - Indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) un’istanza di deroga, individuando il numero massimo di spettatori per gli spettacoli all’aperto, allegando uno specifico piano di sicurezza recante le caratteristiche del sito all’aperto, corredato degli elaborati grafici e dei documenti a comprova sia del rispetto delle misure adottate per il contenimento del contagio, sia dei principi dettati dal CTS e sia dei criteri sopra richiamati;
- la Regione Lazio, sentita l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, trasmette il piano al Comitato tecnico-scientifico per assicurare il rispetto dei principi fissati dal medesimo CTS;
- la comunicazione di autorizzazione all’utilizzo di un numero massimo di spettatori superiore a quello di 1000, fissato dall’articolo 5 comma 1 del decreto legge 52/2021, è trasmessa tempestivamente dalla Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo agli interessati; la stessa non sostituisce gli atti autorizzativi di competenza di altri organi.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
Nicola Zingaretti