Cassazione Civile, Sez. 6, 16 giugno 2021, n. 17046 - Infortunio e postumi invalidanti per il titolare di impresa edile
Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 16/06/2021
Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Reggio Calabria ha respinto l'appello di B.A., confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda volta al riconoscimento di postumi invalidanti conseguenti all'infortunio occorso il 13.7.2011;
2. la Corte territoriale ha dato atto che il B.A. era titolare di impresa edile, nell'esercizio della quale si era infortunato, e che non risultava versata dalla stesso alcuna contribuzione; ha richiamato le disposizioni (art. 59, comma 19, L. 449/97) che escludono per lavoratori autonomi l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni;
3. avverso tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;: l'Inail ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
Considerato che:
5. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno;
6. si sostiene che la sentenza di primo grado si era pronunciata, negandola, sulla compensazione, dedotta dal ricorrente, tra le prestazioni richieste all'Inail e il proprio debito contributivo; che in tal modo il Tribunale aveva implicitamente riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali; che, in mancanza di impugnativa sul punto, si era formato il giudicato interno implicito idoneo a precludere la successiva pronuncia adottata dalla Corte d'appello;
7. il motivo è inammissibile in quanto non è trascritta, se non in minima parte, e non è neanche depositata unitamente al ricorso, la sentenza di primo grado;
8. l'assunto di parte ricorrente sulla esistenza di un giudicato implicito interno, che appare contraddetto dagli stralci della medesima sentenza riportati nel controricorso, non può prescindere dall'esame complessivo della pronuncia di primo grado che era specifico onere dell'attuale ricorrente trascrivere e depositare, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.;
9. col secondo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, concernente la compensazione impropria;
10. il motivo è assorbito in ragione del rigetto del primo motivo e quindi della assenza di qualsiasi statuizione sull'esistenza del diritto alle prestazioni richieste all'lnail;
11. deve quindi adottarsi una statuizione di inammissibilità del ricorso;
12. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quat,er, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 25.2.2021