Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2021, n. 59
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Riaperture delle attività economiche e sociali.
B.U.R. 12 giugno 2021, n. 23 – s.o. n. 6

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell’Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” come convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 61;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
• il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ”, come convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 in data 24 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 giugno 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
• monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
• monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
• monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 11 giugno 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 56” riferito alla settimana 31 maggio - 6 giugno del Ministero della Salute e dell’istituto Superiore di Sanità, ha indicato, in particolare, che:
• si conferma il quadro in ulteriore riduzione dell’andamento dell’epidemia in Piemonte;
• rispetto al periodo 24 maggio 2021 - 30 maggio 2021, si registra una diminuzione del numero di casi per data di prelievo riportati alla sorveglianza integrata COVID-19, pari al - 30,3%. Il valore dell’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio dei sintomi passa da 0,64 a 0,71. Il tasso di incidenza calcolato dall’Istituto Superiore di Sanità per la settimana in esame è di 27,8 casi per 100.000 abitanti;
• la percentuale di positività dei tamponi scende da 2,3% a 1,9%. Il tempo intercorso tra sintomi e test, pari a 4 giorni, risulta entro soglia (5 giorni). Risultano sotto soglia e ulteriormente ridotti i tassi di occupazione dei letti in area medica (scende dal 10% al 7%) e in terapia intensiva (scende dal 13% al 9%);
• calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note;
• in Piemonte, al 9 giugno, si conferma il trend in diminuzione del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni è pari a -31,7% (-446 casi);
• tutte le province presentano riduzione del numero dei casi;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
VISTO l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
VISTO altresì l’articolo 12 del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, per il quale “i protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”;
PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 29 maggio 2021 il documento, “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, prot. 3989/COV19, come integrato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 28 maggio 2021, che costituisce revisione e aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
VISTA l’ordinanza datata 29 maggio 2021 con la quale il Ministro della salute ha adottato le linee guida sopra indicate, che aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” di cui all’allegato 9 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
DATO ATTO che in data 11 giugno 2021 la Giunta Regionale, considerate le linee guida adottate con tale ordinanza, ha revocato con D.G.R. n. 1-3358 le deliberazioni n. 2-2090 del 15 ottobre 2020 e n. 1-2413 del 27 novembre 2020;
PRESO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020, il 13 gennaio 2021, il 21 aprile 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, “Nuove indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;
DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021 contiene disposizioni in merito a segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte, sulla base delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, prorogate fino al 30 aprile 2021 dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 - per quanto vigente ai sensi dell’articolo 16 del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 - ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
PRESO ATTO che, in esito all’ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, alla Regione Piemonte, dal 26 aprile 2021, si applicano le sole misure di contenimento del contagio applicabili alla cosiddetta “Zona gialla”, nei termini di cui ai decreti-legge 1 aprile 2021, n. 44, e 22 aprile 2021, n. 52;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, nonché ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dal 1 maggio 2021 al 31 luglio 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre l’applicazione di particolari misure in specifiche aree;
RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 si applicano ai sensi dell’articolo 16 del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, e fatto salvo quanto diversamente disposto da tale decreto, fino al 31 luglio 2021;
PRESO ATTO che la citata ordinanza del Ministro della Salute datata 11 giugno 2021, nel prevedere che nella Regione Piemonte si applicano le misure di cui alla cosiddetta “zona bianca”, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle ‘zone bianche’” del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
RILEVATO altresì che nel sopra citato documento della Conferenza delle Regioni si prevede che “Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in zona bianca relativi all’utilizzo delle mascherine, al distanziamento per scongiurare gli assembramenti, all’aereazione e alla sanificazione e la necessità di assicurare un attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali, si ritiene opportuno condividere sin d’ora le seguenti misure per la zona bianca:
• superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività;
• anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) dispone già la riapertura in un momento successivo.
Il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 65/2021”;
VISTO il successivo documento 21/73/CR02a/COV19 approvato il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto “Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali”;
ASSUNTO, quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese, il parere del 10 giugno 2021 del Responsabile dei Settori regionale Emergenza Covid-19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto che sulla base di quanto riportato nel Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 31 maggio - 6 giugno 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, ai fini di massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica, indica quanto segue:
• gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
• in continuità, le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” approvate con Ordinanza del Ministro della salute in data 29 maggio 2021n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 mantengono l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione e gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione;
• occorre inoltre tener conto dello straordinario contributo al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 e alla prevenzione dello sviluppo di casi gravi, oltre che dei decessi, fornito dalla campagna di vaccinazione anti-COVID19, che, grazie ad una elevata adesione contribuirà ad aumentare i livelli di copertura immunitaria di protezione sia dei lavoratori, sia degli utenti delle attività a cui fanno riferimento le linee guida, potrà contribuire ad evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi;
• si conferma che l’attuale contesto epidemiologico risulta compatibile con la continuazione delle attività produttive relative al commercio ed ai servizi alla persona e che le misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici previsti dalle linee guida e sopra richiamati, risultino, uno strumento appropriato, senza la necessità di misure aggiuntive, per una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
• eventuali misure restrittive potranno essere adottate in caso di peggioramento dell’epidemia; nonché, con aggiornamento datato 12 giugno 2021, si conferma che l’attuale contesto epidemiologico risulta compatibile con l’anticipazione al 14 giugno 2021 delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, su tutto il territorio regionale, per le attività: - parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie); - piscine e centri natatori in impianti coperti; - centri benessere e termali; - feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; - fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; - eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto- legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso; - sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; - centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; - corsi di formazione; ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale - ivi comprese, per quanto attiene allo sport, le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” e le “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” approvate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate con l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021;
DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;
INFORMATI i Presidenti delle Province e con i Sindaci delle Città capoluogo;
INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, fermo restando che siano applicabili alla Regione Piemonte le sole misure di contenimento per Zona bianca o Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) in relazione a quanto indicato nell’ordinanza del Ministro delle Salute del 11 giugno 2021, sono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle indicate dai decreti- legge 22 aprile 2021, n. 52, e 18 maggio 2021, n. 65, per le seguenti attività:
a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
b) piscine e centri natatori in impianti coperti;
c) centri benessere e termali;
d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
e) fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
f) eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che si svolgono al chiuso;
g) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
h) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
i) corsi di formazione,
ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale - ivi comprese, per quanto attiene allo sport, le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” e le “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” approvate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri - di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate con l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge22 aprile 2021, n.52, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente;
2) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 24 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” cessa i suoi effetti alla data del 13 giugno 2021;
3) si conferma che l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte” è prorogata sino al 31 luglio 2021;
4) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 29 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e devono attenersi, come le altre attività economiche e sociali, al rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” approvate con ordinanza del 29 maggio 2021 dal Ministro della salute e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.136 del 9 giugno 2021;
5) l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione vigenti;
6) in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
7) l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 luglio 2021 ed è organizzata in modalità H12, con possibile reperibilità H24;
8) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha efficacia dal 14 giugno 2021 sino al 31 luglio 2021.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
 

on. Alberto Cirio