Cassazione Civile, Sez. 6, 17 giugno 2021, n. 17336 - Distorsione della lavoratrice: l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro


  

Presidente: PONTERIO CARLA
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 17/06/2021
 

Rilevato che
1. Con la sentenza n. 929 del 2019 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia n. 2371/2019 emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da P.G. nei confronti dell'INAIL finalizzata -sul presupposto di avere sofferto, in ragione dell'infortunio sul lavoro subito il 24.4.2016, un danno biologico pari al 7%- a corresponsione del relativo indennizzo in conto capitale, con decorrenza ed accessori come per legge.
2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che non era in contestazione tra le parti che il sinistro si fosse verificato sul luogo di lavoro e durante il turno di servizio della P.G. che, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso l'Ufficio di Procura del Tribunale di Palermo, il giorno 20.4.2016 alle ore 11:00, essendosi alzata dalla propria scrivania per prelevare i fascicoli dal tavolo su cui il messo addetto li aveva poggiati, onde posarli sulla scrivania per visionarli e apporre il visto di chiusura, a seguito di una distorsione era caduta rovinosamente a terra; tuttavia, hanno ritenuto che, dalle prove assunte non erano emersi elementi probatori atti ad accertare con verosimile certezza la dinamica del sinistro ovvero la sua riconducibilità alla nozione di infortunio sul lavoro.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P.G. affidato ad un solo articolato motivo, cui ha resistito con controricorso l'INAIL.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
 

Considerato che
1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto individuate nel DPR 30.6.1965 n. 1124, artt. 2 e 3, per avere errato la Corte nel non avere considerato che l'infortunio si era comunque verificato in "occasione di lavoro", così come prevede l'art. 2 del TU n. 1124/1965, quando, cioè, vi è un collegamento con l'attività di lavoro che, nel caso in esame, non era mai stata contestata ed anzi era emersa dalle risultanze istruttorie e dalle conclusioni del CTU.
2. Il ricorso è fondato.
3. La Corte territoriale non ha, infatti, applicato correttamente l'art. 2 del DPR n. 1224 del 1965 che, secondo l'orientamento consolidatosi in sede di legittimità (Cass. n. 6 del 2015 e Cass. n. 12779/12), cui si intende dare seguito, è stato interpretato nel senso che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del DPR n. 1224 del 1965 ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali, e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del cd. rischio elettivo: rischio, però el caso in esame non è stato dedotto né ravvisato in una situazione senza dubbio rientrante in quella sopra delineata.
4. Questa Corte ha, altresì, riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato che sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso , cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 dpr. N. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. n. 16417/2005).
5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla Corte di appello in diversa composizione che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai princ1p1 sopra indicati, e provvederà sulle spese di lite anche del presente giudizio.
 

PQM
 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021