Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 giugno 2021, n. 17576 - Infortunio dell'addetto alla macchina automatica "soffiatrice di anime". Responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione 


 

 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 18/06/2021
 

 

Fatto



La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 371/2015, pubblicata il 15.12.2015, ha accolto il gravame interposto da M.K., nei confronti della Mombelli S.r.l. in liquidazione, della Groupama Assicurazioni S.p.A. e della Cooperativa T.F. Scarl, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 227 /2014, resa in data 27.3.2014, con la quale era stato respinto il ricorso del lavoratore per difetto di allegazioni a sostegno degli assunti del medesimo.
La Corte di merito, pertanto, ha condannato in via solidale la Cooperativa T.F. Scarl e la Mombelli S.r.l. in liquidazione al risarcimento dei danni derivati a M.K. dall'infortunio allo stesso occorso il 12.11.2004, liquidati nella somma capitale di Euro 290.908,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata al 12.11. 2004, nonché alle spese di lite dei gradi di merito; ed altresì la Groupoama Assicurazioni S.p.A. a manlevare la Mombelli S.r.l. in liquidazione di quanto da questa dovuto in conseguenza delle condanne innanzi esplicitate, oltre alle spese del doppio grado.
I giudici di seconda istanza hanno sottolineato a sostegno della decisione, e per quanto ancora di interesse in questa sede, che <<Non vi è prova alcuna della sussistenza nella condotta del lavoratore di elementi tali da determinare l'esonero>> della responsabilità <<delle aziende convenute (c.d. rischio elettivo o abnormità della condotta dell'infortunato>>, poiché, al riguardo, < <è sufficiente osservare che nel caso di specie la manovra del lavoratore - mentre era addetto ad una macchina automatica (denominata "soffiatrice di anime") -, da cui erano derivati, oltre ad un periodo di inabilità temporanea, gravi postumi permanenti alla mano sinistra, rimasta schiacciata all'interno dello stampo, era destinata a permettere la ripresa della produzione interrotta per effetto del mancato distacco del pezzo dagli stampi>>; ed altresì che, < <tenuto conto che è mancata del tutto la prova di un'adeguata formazione, nessun concorso di colpa del lavoratore è ipotizzabile>>.
Per la cassazione della sentenza la Groupama Assicurazioni S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi.
M.K. ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.
La Mombelli S.r.l. in liquidazione e la Cooperativa T.F. Scarl non hanno svolto attività difensiva.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo si denunzia la < <violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 e.e. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'esito dell'istruttoria di primo grado>> e si deduce che <<è indubbio che la Corte bresciana abbia operato "d'ufficio" una ricerca del contenuto probatorio negli atti del fascicolo d'ufficio con una evidente finalità punitiva>> e che < <gli assiomi enunciati dalla Corte territoriale a conforto della parte motiva del provvedimento impugnato poggiano sostanzialmente sulle dichiarazioni de relato e sulle supposizioni di taluni dei testi escussi, segnatamente del teste Fancini, capo officina, che fu colui che intervenne subito dopo l'evento e soccorse l'infortunato, seppure non assistette all'evento>>.
2. Con il secondo motivo si censura la < <violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 e.e. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'esito dell'istruttoria di primo grado>>, e si lamenta che, valutate le prove emerse nel giudizio di secondo grado, i giudici abbiano ritenuto applicabile la previsione normativa di cui all'art. 2087 c.c. anche alla committente, <<in ragione del fatto che la Mombelli avesse nella propria "disponibilità" l'ambiente di lavoro e pertanto non avesse adempiuto all'obbligo di sicurezza>>, fondando la decisione < <sulla massima della sentenza della Cassazione n. 21694/2011 a mente della quale: "In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 c.c., espressione del principio del neminem laedere per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di materiali pericolosi>>. E ciò, senza considerare che nei confronti della Mombelli S.r.l. il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni; e senza dare alcun rilievo al fatto che, nel mese di ottobre 2004, la predetta società aveva disposto che la Cooperativa T.F. Scarl tenesse un programma di formazione di un giorno per l'uso delle macchine soffiatrici, alle quali era addetto il M.K., sulla base di manuali d'uso della macchina.
1.1. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, nonostante censuri vizi di sussunzione, tende, all'evidenza, nella sostanza, ad ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto, attraverso la censura della valutazione degli elementi delibatori operata dal Collegio di Appello, non consentita in questa sede, perché costituente, com'è noto, attività istituzionalmente riservata ai giudici di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, nella fattispecie del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logico-giuridici (v., ex plurimis, Cass. nn. 6644/2020; 1541/2016; 15208/2014). Peraltro, la parte ricorrente non ha specificato i punti ritenuti fondamentali, nell'analisi degli elementi di prova operata in secondo grado - e su cui la decisione impugnata si fonda -, al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre la Corte territoriale ad una pronunzia differente, con l'attribuzione di un diverso rilievo probatorio alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., tra le altre, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014), e che neppure sono state riportate, né trascritte (ad eccezione di quelle rese dal teste Fancini), in violazione del principio di specificità, più volte ribadito da questa Corte (arg. ex art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito; v., inoltre, tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013).
2.2. Il secondo motivo non è fondato. Alla stregua, infatti, dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10404/2020; 20364/2019; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro, in concreto, svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 16645/2003; 6377/2003). Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, come nella fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto, come innanzi precisato, della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr., tra le molte, Cass. n. 15156/2011).
Al proposito, è altresì da osservare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato, anche nella materia giuslavoristica, un momento di rottura rispetto al sistema precedente < <ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell'ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l'agire privato>>, in considerazione del fatto che l'attività produttiva - anch'essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all'iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41, primo comma, Cost.) - è subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima soprattutto, alla predisposizione < <di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio>>. Tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica alla stregua dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., già da epoca risalente, Cass. nn. 8422/1997; 7768/1995), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia per il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio - artt. 1175 e 1375 e.e., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi "normativi" e di clausole generali (Generalklauseln) - , cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, <<pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale>>, ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere. Ed al riguardo, questa Corte ha messo, altresì, in evidenza, già da epoca non recente, che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere del neminem laedere può consistere anche in un comportamento omissivo e che l'obbligo  giuridico di impedire l'evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, è da considerare responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui è esposto l'altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l'evento dannoso.
Fatte tali premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria), attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, cui non possono sottrarsi — nel caso in cui il dipendente di una società appaltatrice di lavori da eseguire in un'area di lavoro del committente riporti un infortunio — entrambe le società interessate (v., ex plurimis, Cass. nn. 26614/2019; 5419/2019; 798/2017; 17092/2012, ai cui principi si é attenuta la Corte di Appello).
Pertanto, come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado, nella fattispecie, una volta motivatamente escluso (v., in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) qualsiasi comportamento <<abnorme>> da parte del M.K., che abbia potuto concorrere alla causazione dell'infortunio verificatosi (v., per tutte, sul c.d. <<rischio elettivo>>, Cass. n. 4225/2019), deve affermarsi la sussistenza del nesso causale tra il detto infortunio e l'attività svolta dal lavoratore in un ambiente in cui, per la pericolosità della macchina automatica alla movimentazione della quale il medesimo era stato destinato dopo solo un giorno di formazione, era altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta, si verificassero eventi dannosi per il personale.
E’ quindi condivisibile la conclusione cui é giunta la Corte territoriale, che ha considerato che mancasse la detta prova liberatoria da parte della Mombelli S.r.l., trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
3. Per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore di M.K., seguono la soccombenza.
5. Nulla va disposto per le spese nei confronti della Mombelli S.r. I. in liquidazione e della Cooperativa T.F. Scarl, rimaste intimate.
6. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo

 

P.Q.M.
 



La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di M.K., liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 11 febbraio 2020