Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 giugno 2021, n. 17604 - Rendita ai superstiti. Spese processuali


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: D'ANTONIO ENRICA
Data pubblicazione: 21/06/2021
 

Fatto


1. La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda di T.C., E.F. e G.F. volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il loro dante causa, E.F., e la società da lui amministrata Elia srl, con conseguente diritto dei ricorrenti alla rendita ai superstiti, stante il decesso del de cuius a seguito di infortunio sul lavoro.
La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna dell'Inail a restituire agli appellanti i premi assicurativi versati dal dante causa all'Inail, considerata la mancanza dei presupposti per l'apertura della posizione Inail.
La Corte, infine, ha compensato per 1/3 le spese di entrambi i gradi giudizio e condannato gli appellanti al pagamento all'Inail dei restanti 2/3.
2. Avverso la sentenza ricorrono la T.C. ed i figli con due motivi. Resiste l'Inail. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
 

Diritto


3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt 3,24,111 Cost, 91 e 92 cpc. Lamentano una grave incongruenza in quanto, pur ritenendo fondata la domanda subordinata, la Corte li aveva condannati a pagare all'Inail 2/3 delle spese processuali.
4. Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt 97 cpc, 152 disp.att.. Rilevano che E.F. e G.F. avevano dichiarato di avere un reddito rientrante nei limiti stabiliti dall'art 152 disp att.,avendo allegato idonee certificazioni.
5. Il primo motivo è fondato ed il secondo motivo resta assorbito.
Con riferimento al primo motivo la Corte territoriale, in violazione dell'art 91 cpc, ha emesso una pronuncia di condanna dei ricorrenti a pagare le spese di lite a favore dell'Inail, sebbene la loro domanda fosse stata accolta, sia pure in parte.
Va qui ribadito il principio in base al quale "in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte  le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte" (cfr Cass ord. n 26918/2018, n 1572/2018).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ponendo a carico dell'Inail 2/3 delle spese di lite, restando compensate per la restante parte.
 

PQM
 

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'Inail a pagare i restanti 2/3 liquidati per il giudizio di cassazione in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio d'appello in Euro 3500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 180,00 per esborsi; per il giudizio di Tribunale in Euro 2500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 160,00 per esborsi.
Roma 26/1/2021