Tipologia: CCNL
Data firma: 17 ottobre 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Sanità, P.A., Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
Fonte: ARAN
Sommario:
Indice | Art. 14 Comportamento in servizio |
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio 2006 - 2009 e parte economica biennio 2006-2007
In data 17 ottobre 2008 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:
Per l' Aran:
[...]
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali: Cgil Fp, Cisl Fps Cosiadi, Uil Fpl, Fp Cida, Snabi Sds, Sinafo, Aupi, Confedir sanità
Confederazioni Sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Cida, Confedir
Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue
Contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2006 - 2009 e parte economica biennio 2006-2007
Parte I
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”.
5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.
Titolo II Relazioni e diritti sindacali
Capo I Obiettivi e strumenti
Art. 3 Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.
Titolo III Rapporto di lavoro
Capo II Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
Art. 7 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. l del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 14, comma 7, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
6. È fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL
Parte III Norme finali
Art. 28 Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell’art. 21 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
[...]
Art. 29 Norme finali e transitorie
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche:
- rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello;
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- disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti;
- disciplina della formazione;
[...]
- problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.