MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro
Al Segretariato Generale
Alle Direzioni Generali
All’OIV
Alle OO.SS.
Alla RSU

(tramite posta elettronica)


Oggetto: Decreto legge 3 aprile 2021 n. 56 - Nuove disposizioni in materia di lavoro agile.

Il Decreto legge 3 aprile 2021 n. 56 recante “Disposizioni urgenti in termini legislativi” ha apportato modifiche alla disciplina dello smart working nella Pubblica Amministrazione.
In particolare, ha esteso la possibilità di ricorrere all’attivazione del lavoro agile in forma semplificata - di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020 - sino alla definizione della disciplina del medesimo da parte dei singoli contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Di conseguenza, può proseguire, sino al termine sopra indicato, il ricorso allo smart working senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore.
Il sopra menzionato decreto, inoltre, ha modificato l’art 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sopprimendo la percentuale minima, vincolante per ciascuna Amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile. Conseguentemente le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad organizzare “il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate (...) a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.”
Il legislatore, in altri termini, consente, nella Pubblica Amministrazione, la prosecuzione dello smart working in forma semplificata fino, al più tardi, al 31 dicembre 2021, svincolando il ricorso allo stesso da una percentuale prestabilita e ancorandolo, piuttosto, ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi.
Pertanto, alla luce della novella legislativa e conformemente a quanto già stabilito sino ad ora dal Decreto del Segretario Generale n. 126 del 26 ottobre 2020 e successive proroghe, i responsabili apicali delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività delle attività di competenza delle rispettive strutture, fatto salvo lo svolgimento delle attività che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro e comunque privilegiando per l’attività in presenza il personale che ne faccia volontariamente richiesta.
Resta fermo che, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (ad oggi prorogata al 31 luglio 2021 con delibera del 21 aprile 2021 del Consiglio dei Ministri), i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 39 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).
La medesima modalità lavorativa è garantita fino al 30 giugno 2021, ai lavoratori “fragili” (articolo 15 del D.L 22 marzo 2021 n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021 n. 69).
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Stefania CRESTI