Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 18 giugno 2021, n. 25
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
• il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 23 del 21 maggio 2021 e n. 24 del 4 giugno 2021;
• la lettera del 17.06.2021, prot. n. 168284/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario sostituto dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
• che le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 23 del 21 maggio 2021 e n. 24 del 4 giugno 2021 contengono la maggior parte delle misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Sars-CoV-2 attualmente vigenti;
• che, in base a quanto riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario sostituto dell’Azienda Sanitaria con nota del 17.06.2021, prot. n. 168284/21, la situazione epidemiologica sul territorio della Provincia si è sviluppata in modo positivo. L'incidenza settimanale è di 31 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, con un Rt pari a 0,64. In considerazione della situazione descritta, si ritiene possibile un allentamento delle misure di sicurezza in essere, in particolare in relazione all'obbligo generalizzato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto. Un tale allentamento non deve tuttavia riguardare quelle situazioni nelle quali si possano creare assembramenti o non sia possibile mantenere una distanza interpersonale continuativa di 2 metri. Si ritiene inoltre opportuno che, per la partecipazione ad eventi sportivi o, in generale, aperti al pubblico, venga richiesta la certificazione verde;
• che, in considerazione dell’andamento epidemiologico e del progredire della campagna vaccinale sul territorio provinciale, si ritiene opportuno disporre alcune modifiche alle misure attualmente vigenti;
 

ORDINA

che si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni, oltre a quelle già vigenti non incompatibili:
 

SPOSTAMENTI

1) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
2) i Sindaci possono disporre con misure proprie disposizioni più restrittive in relazione agli spostamenti consentiti all’interno del territorio comunale;
 

COMMERCIO E SERVIZI

3) le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2. Per coloro (personale o clienti) che sono in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 34) è sufficiente una mascherina chirurgica;
4) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
5) nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
6) le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato, i mercatini delle pulci e quelli dell’usato si tengono nel rispetto delle misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

7) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite con consumazione seduti al tavolo, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale;
8) le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate garantendo il rispetto dei protocolli vigenti e del distanziamento sociale, nonché delle misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
Per gli ospiti pernottanti, l’ingresso alle piscine coperte e ai centri benessere e termali situati all’interno delle strutture ricettive non è subordinato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 34);
9) è vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri tra persone non conviventi;
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10) le riunioni e gli incontri presso le scuole o presso le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti;
11) i servizi di assistenza e accompagnamento previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono essere offerti, nel rispetto delle regole generali e specifiche previste per i diversi tipi di attività;
12) le università predispongono, in base all’andamento epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative, dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. I predetti piani devono essere validati dall’Azienda Sanitaria. Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
Dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 34), possono altresì proseguire le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale;
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONCORSI

13) in osservanza delle misure di sicurezza vigenti, la Pubblica Amministrazione riprende le attività in presenza, in particolare con riferimento al servizio al pubblico e alle attività di sportello.
Il lavoro agile affianca e alterna il lavoro in presenza quale ulteriore modalità lavorativa, espletata in misura determinata dai rispettivi dirigenti delle varie amministrazioni, in modo tale da garantire la regolare erogazione dei servizi;
14) sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di settore. Eventuali deroghe possono essere disposte con apposito provvedimento.
Nell’ambito dell’istruzione e formazione, le prove selettive relative a bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui alla normativa nazionale.
È altresì ammesso lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca, ladina e delle lingue straniere, necessari per l’accesso al pubblico impiego, all’università, o per il mantenimento del posto di lavoro, e che non si possono tenere in modalità a distanza. Oltre alle misure di sicurezza già in vigore, vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d’esame;
 

PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA

15) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale, e comunque in caso di assembramento. Sono fatti salvi i protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di alimenti e bevande. Sono esclusi dai predetti obblighi:
a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità;
16) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina chirurgica o equivalente;
17) nell’ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all’80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell’assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore.
Gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all’80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore.
Si applicano, inoltre, le ulteriori misure di sicurezza previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
18) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
19) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
20) salva la possibilità dei Sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e delle regole vigenti riguardo alle distanze interpersonali e alle protezioni delle vie respiratorie; è consentito l’accesso dei minori alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e della presente ordinanza;
 

EVENTI, SPETTACOLI E RIUNIONI

21) gli eventi organizzati aperti al pubblico- tra cui anche sagre e feste di paese - possono svolgersi all’aperto in aree delimitate, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 34) della presente ordinanza.
L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande avviene nel rispetto delle regole previste per il settore della ristorazione;
22) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione dei posti a sedere. Viene assicurato il rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima; il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
23) qualora l’ingresso agli spettacoli di cui al punto 22) sia condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 34) da parte di tutti gli spettatori, non si applicano le limitazioni del 50% della capienza massima, della preassegnazione dei posti a sedere e della distanza interpersonale di 1 metro.
Laddove le prove e gli spettacoli di cori e bande si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 34);
24) le fiere e, a partire dal 1° luglio 2021, i convegni e i congressi si svolgono nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
25) le attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi biblioteche, archivi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
26) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le diverse attività ammesse e a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 34) della presente ordinanza;
27) le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono consentite dal 1° luglio 2021, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 e a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 34) della presente ordinanza;
28) le attività dei parchi tematici e di divertimento si svolgono nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
 

SPORT

29) sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati.
È altresì consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
L’accesso alle piscine e ai centri natatori al chiuso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 34);
30) sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale di cui all’articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili, organizzati dalle unioni di associazioni sportive e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Sono consentiti, inoltre, altri eventi e competizioni sportive, nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza o con uno specifico piano di sicurezza soggetto a valutazione da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Per quanto riguarda la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive si applica la disciplina nazionale vigente;
31) la partecipazione alle attività di cui ai punti 29) e 30) è condizionata alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 34), se l’attività non è svolta in forma individuale o tra conviventi.
L’utilizzo di docce e spogliatoi comuni nei locali chiusi dopo l’attività sportiva non individuale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 34);
32) le attività dei centri benessere e dei centri termali sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 34);
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

33) al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi - incluse quelle della pubblica amministrazione - vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l’eventuale clientela. Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV-2. I predetti test vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall’Azienda Sanitaria;
 

CERTIFICAZIONI VERDI

34) ai fini della presente ordinanza per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie, comprovanti una delle seguenti fattispecie:
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
c) l’effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo.
L’esibizione delle predette certificazioni è richiesta dagli esercenti le attività per cui esse sono previste;
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

35) le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l’effettuazione dei test per la rilevazione del SARS-CoV-2 da parte del personale;
36) qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;
37) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
38) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
39) è fatto divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
40) l’accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
41) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o dei gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora. Può inoltre mettere loro a disposizione parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che siano giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali sia in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
42) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 30 giugno 2021, la decadenza del beneficio della rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
43) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
44) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei comitati per l’amministrazione dei beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
45) per la durata dello stato di emergenza le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e della legge provinciale 25 agosto 1966, n. 9, nonché le amministrazioni dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, possono assumere deliberazioni in forma digitale o previa consultazione scritta, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie;
46) per la durata dello stato di emergenza i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all’assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo fuori pianta organica strettamente necessario a far fronte
all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l’assunzione di persone collocate a riposo;
47) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell’ordinanza presidenziale n. 24 del 2 maggio 2020, con la modifica di cui al punto 2) dell’ordinanza presidenziale n. 33 del 31 luglio 2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
48) tutte le disposizioni dell’ordinanza presidenziale n. 36 del 27 agosto 2020 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza;
49) le disposizioni relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e ai tirocini formativi svolti all’interno delle imprese;
50) nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli
di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sull’adempimento dei predetti compiti di controllo;
 

ABROGA

le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 23 del 21 maggio 2021 e n. 24 del 4 giugno 2021
 

E RACCOMANDA

a) che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Si raccomanda inoltre che le riunioni si svolgano, ove possibile, in modalità a distanza;
b) riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in presenza di ospiti e, in caso di ritrovi di più persone, si raccomanda che tutti i presenti siano in possesso della certificazione verde di cui al punto 34) della presente ordinanza.
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 21 giugno al 31 luglio 2021.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020 e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19