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Ministero della Salute
Ordinanza 22 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».
G.U. 23 giugno 2021, n. 148

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis);
Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;
Visto, altresì, l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2021, n. 136;
Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);
Visto il verbale n. 30 del 21 giugno 2021 nel quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in senso favorevole dello scenario epidemiologico (...)» ha ritenuto che «l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie può essere reso non più obbligatorio nelle c.d. zone bianche, permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati da più elevati profili di rischio»;
Considerato che, nel predetto verbale, il Comitato tecnico-scientifico ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere l'obbligo di portare sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; (...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere); (...) di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all'aperto delle strutture sanitarie. (...) Alle condizioni sin qui esposte (...) il CTS ritiene che l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale all'aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, misure concernenti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;
 

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonchè in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.
 

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2021

Il Ministro: Speranza
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2013