Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 18 giugno 2021, n. 281
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a piscine e centri benessere, musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò nonché formazione, esami di qualificazione professionale e altre attività.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale dì emergenza-urgenza sanitaria";
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, Part. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COV1D-19 come ‘"pandemia’' in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1,2 e 3, comma 1;
VISTI in particolare gli articoli l e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTI l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi c i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020 recante "Aggiornamento del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui all’allegato e della dgr 447/2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per Tanno 202P\ convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante "Unite de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020. n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO, in particolare, l’articolo 16 del testé citato decreto-legge che prevede: “1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52";
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’articolo 12 dei decreto legge 65/2021, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
CONSIDERATO che la Regione rimane classificata zona gialla per ulteriori 7 giorni, in applicazione dell’articolo 16 septies del succitato decreto-legge 33/2020 secondo cui, per il passaggio in zona bianca, è necessario che si registri un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, per tre settimane consecutive;
CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di misure che consolidino la progressiva riduzione dei contagi e il conseguente alleggerimento della pressione sui servizi sanitari, si ritiene opportuno adottare alcune ulteriori misure di adattamento e precisazioni al fine di adeguare le previsioni del DPCM 2 marzo 2021 e dei decreti-legge 52/2021 e 65/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione;
CONSIDERATA la necessità di consentire nell’ambito della fruizione di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e centri termali, oltre che l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità;
RITENUTO, pertanto, ferme restando le misure previste dall’articolo 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, dall’articolo 6, comma 1, del d.l. 52/2021 e dall’alt. 4 del d.l. 65/2021, di stabilire che, sino al 24 giugno 2021, la fruizione di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e centri termali, oltre che nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza c per le attività riabilitative o terapeutiche, sia consentita anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità;
CONSIDERATA la necessità, in questa fase di ripresa delle attività, di rendere fruibili agli ospiti delle strutture ricettive la totalità dei servizi disponibili, ivi compresi i centri benessere interni alle medesime strutture;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, sino al 24 giugno 2021, le attività dei centri benessere interni alle strutture ricettive si svolgano esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse e nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti;
CONSIDERATO il numero dei potenziali visitatori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, dell’ampiezza degli spazi che caratterizza la maggior parte dei siti rispetto al flusso di utenti nell’intera settimana con conseguente insussistenza del rischio di assembramenti, da contenere in ogni caso organizzando gli accessi nel limite dei posti prenotabili;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, sino al 24 giugno 2021, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, si svolga nel rispetto dei protocolli vigenti e del limite dei posti prenotabili;
CONSIDERATA la necessità, in ragione delle peculiarità del sistema regionale di formazione professionale, di stabilire alcune misure relativamente alle attività nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito dello stesso;
RITENUTO, pertanto, di stabilire alcune misure relativamente alle attività formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale, secondo quanto specificato nel dispositivo della presente ordinanza;
CONSIDERATO che la stabile riduzione dell’incidenza settimanale dei contagi, l’esiguo numero di ricoveri ospedalieri dovuti al virus COVID-19 registrati nelle ultime tre settimane e le positive proiezioni sulla situazione epidemiologica nel territorio valdostano consentono la progressiva ripresa delle attività, anche in vista della stagione turistica estiva;
RITENUTO, pertanto, che, dal 25 giugno 2021, le attività di piscine e impianti natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò nonché di musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi si svolgano nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida vigenti;
CONSIDERATO che si ritiene necessario consentire lo svolgimento delle manifestazioni legate alia "Batailles des Chèvres 2021". tenuto conto dell’importanza che tali eventi rivestono per lo specifico settore zootecnico;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che le manifestazioni legate alle "Batailles des Chèvres 2021", si svolgano nel rispetto dei protocolli di settore;
RICHIAMATE le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021 e adottate, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 65/2021 con ordinanza del Ministro della Salute in data 29 maggio 2021;
RITENUTO quindi necessario, alla luce di tutto quanto precede, nell’ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori adattamenti e precisazioni finalizzate all’adeguamento delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021 c dei decreti-legge 52/2021 e 65/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:
ulteriori misure relativamente alle attività di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e centri termali;
- ulteriori misure relativamente alle attività di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nonché di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ulteriori misure relativamente alle attività di sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò: ulteriori misure relativamente alle attività formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionali di formazione professionale;
- ulteriori misure relativamente alle manifestazioni legate alle "Batailles des Chèvres 2021";
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
ORDINA
1. Sino al 24 giugno 2021, le attività di piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere, centri termali, oltre che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento dì attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità.
2. Sino al 24 giugno 2021, le attività dei centri benessere interni alle strutture ricettive si svolgono esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse e nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti.
3. Sino al 24 giugno 2021, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, si svolge nel rispetto dei protocolli vigenti e dei limiti di posti prenotabili.
4. Dal 25 giugno 2021, le attività di piscine e impianti natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò nonché di musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi si svolgono nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida vigenti.
5. L'attività formativa in presenza all'interno della Casa circondariale di Brissogne si svolge nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2020.
6. È consentito lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e di certificazione delle competenze, compresi gli esami di qualifica e di abilitazione, previsti in esito a percorsi di formazione finanziati e/o riconosciuti dall’Amministrazione regionale.
7. Le manifestazioni legate alle "Batailles des Chèvres 2021" si svolgono nel rispetto dei protocolli di settore.
8. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
9. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto- legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno efficacia sull’intero territorio regionale dal 21 giugno 2021 fino al 27 giugno 2021, fatto salvo quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali per notizia e/o per esecuzione: è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.