Tipologia: Ipotesi rinnovo CCNL
Data firma: 21 giugno 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Assocalzaturifici e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Calzaturifici
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Art. 5 - Decorrenza e durata
Art. 8 - La contrattazione di secondo livello
Art. 21 - Contratto a tempo determinato
Art. 23 - Apprendistato
Art. 25 - Periodo di prova
Art. 28 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 29 - Orario di lavoro
Art. 33 - Andamento attività produttiva
Art. 35 - Banca delle ore
Art. 45 - Corresponsione della retribuzione
Art. 54 - Congedo matrimoniale
Art. 56 - Permessi assenze ed aspettative

 

Art. 58 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 69 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Parte Retributiva
Art. 112 - Aumenti Retributivi e nuovi minimi contrattuali
Art. 113 - Welfare sanitario
Art. ... Competitività e dumping contrattuale
Allegato 1 all’accordo del 21 giugno 2021 Contributo una tantum per il rinnovo contrattuale
Allegato 2 all’accordo del 21 giugno 2021
Allegato 3 all'accordo del 21 giugno 2021


21 giugno 2021, Assocalzaturifici e Femca/Cisl, Filctem/Cgil, Uiltec/Uil hanno sottoscritto la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria delle calzature

Art. 21 - Contratto a tempo determinato
Premessa
Le parti dichiarano che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di contratto di lavoro.
Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore calzaturiero, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
Il contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, è disciplinato dalla legge, integrata dalle seguenti disposizioni contrattuali.
Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione). Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
1) Vincolo percentuale
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e salva diversa disposizione della contrattazione di secondo livello, il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di lavoro a tempo determinato non può superare il 32% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0.5.
Tale percentuale è da intendersi in via transitoria e sperimentale esclusivamente per la durata del presente ceni, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 3.
La percentuale di cui sopra si intende calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti) e viene calcolata come media annua dei contratti a termine stessi.
Le medie annue di cui al periodo precedente si intendono riferite ai 12 mesi precedenti l'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a due contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, e dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015, al fine del raggiungimento della percentuale del 32% si computa la percentuale di contratti di somministrazione a tempo determinato, di cui all'art. 37 del presente contratto.
Tale percentuale è da intendersi in via transitoria e sperimentale esclusivamente per la durata del presente CCNL, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 3.
Rimangono, comunque esenti da ogni limite percentuale tutte le fattispecie previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. In riferimento alla lettera a), comma 2 del suddetto articolo 23, la fase di avvio di nuove attività è di 12 mesi ed è riferita all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio.
Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici.
2) Intervalli temporali tra due contratti a termine […]
3) Durata del contratto […]

Art. 23 - Apprendistato
…omissis…
Durata del contratto
Le parti convengono che la durata massima del contratto di apprendistato è di 3 anni secondo la suddivisione in periodi retributivi di seguito riportata:

Livelli

Durata mesi

Primo periodo mesi

Secondo periodo mesi

Terzo periodo mesi

8-7

36

11

11

14

6

36

11

11

14

5

36

12

12

12

4

36

12

12

12

3 e 3s

36

12

12

12

2 e 2s

36

12

12

12

Come previsto dall'art. 42 comma 5 lettera g) del D.Lgs. 81/2015 le parti convengono che in caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a giorni continuativi, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell'assenza.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
[…]
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto.
…omissis….

Art. 28 - Mutamento e cumulo di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
[…]

Art. 29 - Orario di lavoro
A) Orario normale
La durata dell'erario normale contrattuale è di 39 ore settimanali;
la durata dell'erario normale contrattuale, può anche essere di 40 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale sottoscritto tra le parti;
l'orario normale contrattuale non potrà superare le 8 ore giornaliere.
L'orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive mediante esame in sede aziendale.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regine ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.
Nota a verbale - La presente definizione dell'erario normale contrattuale di lavoro settimanale vale anche come interpretazione autentica di quanto previsto all'art. 25 del CCNL 28.3.1983.
B) Riduzione dell'orario di lavoro
- In ragione d'anno i lavoratori usufruiranno delle seguenti riduzioni dell'orario di lavoro:
a) orario normale contrattuale di 39 ore settimanali in. 8 h;
b) orario normale contrattuale di 40 ore settimanali: n. 56 h;
c) lavoro a turni con orario normale contrattuale di 40 ore settimanali: n. 52 h;
d) lavoro a turni con orario normale contrattuale di 39 ore settimanali: n. 5 h;
e) lavoro a turni (6 x 6) n. 6 h a decorrere dall'l.1.1990 ed ulteriore 6 h a decorrere dall'l.7.1991.
- I lavoratori addetti a turni 6 x 6, in aggiunta alle riduzioni di cui alla lettera e), fruiranno delle seguenti ulteriori ore di riduzione annua:
- 6 h a decorrere dall'l.1.1995;
- 6 h a decorrere dal 30.6.1995;
- I lavoratori impegnati in lavoro a turni, di 8 ore, se operanti su turno notturno, matureranno al raggiungimento di n. 50 notti l'anno di prestazione effettiva, una ulteriore riduzione di orario pari ad 8 h. Ai fini del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene conto della prestazione effettuata nell'anno solare precedente.
- Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva a titolo di permessi collettivi, o - previo esame congiunto - con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali e dei lavoratori.
C) Ex festività […]
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che la riduzione di orario prevista per i turni 6x6, dovrà essere fruita con modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva ed il pieno utilizzo degli impianti, (pari a 144h settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
Disposizioni applicative […]

Art. 33 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente e/o semestralmente in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 29 Parte generale per i permessi per riduzione di orario; art. 31 Parte generale per le modalità applicative della flessibilità; art. 42 Parte generale per le ex festività; artt. 84 Parte operai, 95 Parte intermedi, 105 Parte impiegati per le ferie).

Art. 35 - Banca delle ore
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 42 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui all'ottavo comma dell'art. 42 "Giorni festivi" del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.

Art. ... Competitività e dumping contrattuale
Premessa
Il fenomeno del dumping contrattuale è diffuso anche nell'industria delle Calzature, creando situazioni di concorrenza sleale all'interno del settore. Esistono, infatti, alcuni contratti collettivi diversi da quelli firmati dalle Associazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che introducono nel mercato del lavoro italiano elementi distorsivi, creando una non corretta e sleale competizione tra aziende.
Tutto ciò, da un lato, non giova alla qualità delle produzioni e del lavoro e, dall'altro, non corrisponde al valore della responsabilità sociale dell'impresa, elemento unico e vanto assoluto della Calzatura del nostro Paese.
In attesa del completamento del processo di certificazione della rappresentanza, le Parti auspicano che il CCNL di settore diventi sempre più di diffusa applicazione e, in tal senso, intendono procedere come segue:
1 Impegno delle aziende committenti
Le aziende che applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e che sono committenti di lavorazioni a terzi in regime di appalto o fornitura, si impegnano a inserire nel contratto di commessa un'apposita clausola richiedente alle imprese appaltatrici, operanti nel territorio nazionale, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza, sottoscritto dalle Associazioni d'impresa e dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno con cadenza annuale al fine di verificare gli effetti della disciplina di cui al presente articolo e valutare eventuali ulteriori azioni comuni finalizzate a promuoverne la diffusione nell'ambito della filiera di riferimento.
2 Accordi di confluenza
Nell'ottica di agevolare il passaggio al CCNL di competenza, le aziende del settore della Calzatura interessate potranno raggiungere intese sindacali aziendali con la propria RSU e/o con le organizzazioni territoriali dei sindacati di categoria firmatari del presente CCNL, con le quali sarà definita la confluenza di tali aziende con i loro lavoratori nell'applicazione del presente CCNL Calzature. Tali accordi dovranno prevedere, oltre alla dichiarazione formale di adesione, i tempi e le modalità di passaggio per la completa e definitiva applicazione di tutti gli istituti entro e non oltre i 36 mesi. Si procederà, infine, a una verifica congiunta, anche in ordine a eventuali pendenze da sistemare.
Le procedure da seguire dovranno prevedere il coinvolgimento delle rispettive Associazioni di appartenenza e delle eventuali RSU. Gli accordi, infine, dovranno essere inviati all’Osservatorio Nazionale che periodicamente si riunirà, farà il punto della situazione e intraprenderà le opportune azioni positive.

Allegato 2 all’accordo del 21 giugno 2021
Le Parti, in fase di stesura definitiva, si impegnano a recepire l'accordo interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, ai fini della sua più ampia condivisione e applicazione.