Tipologia: CCNL
Data firma: 21 giugno 2021
Validità: 01.10.2020 - 30.09.2023
Parti: FederPartiteIva e Fid
Settori: Commercio, TDS, FederPartiteIva-Fid
Fonte: cnel

Sommario:

 

Costituzione delle Parti
Parte preliminare
Parte prima
Titolo I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Allineamento contrattuale
Art. 2 - Rinvii ad altra contrattazione
Art. 3 - Modello contrattuale
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Procedure per la disdetta
Titolo II - Campo di applicazione
Art. 6 - Campo di applicazione
Art. 7 - Campo di applicazione
Parte Seconda - Relazioni Sindacali
Titolo I - Livelli di contrattazione

Art. 8 - Contrattazione collettiva nazionale
Art. 9 - Procedure per il rinnovo
Art. 10 - Informazione e consultazione nazionale
Art. 11 - Secondo livello di contrattazione
Art. 12 - Rinnovo della contrattazione di secondo livello
Art. 13 - Informazione e consultazione territoriale
Art. 14 - Benefici fiscali per accordi di II livello
Art. 15 - Materie delegate alla contrattazione di II livello
Art. 16 - Gestione dei conflitti
Art. 17 - Controversie collettive interpretative
Art. 18 - Diritto di sciopero
Art. 19 - Contributi di Assistenza Contrattuale (Co.As.Co)
Titolo III - Diritti sindacali
Art. 20 - Dirigenti sindacali
Art. 21 - RSA Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 22 - Referendum
Art. 23 - Assemblea dei lavoratori dipendenti
Art. 24 - Trattenute sindacali
Titolo IV - Diritti individuali
Art. 25 - Divieto di discriminazioni
Art. 26 - Azioni positive
Art. 27 - Tutela delle convinzioni etico-religiose
Art. 28 - Lotta alle discriminazioni
Art. 29 - Politiche inclusive
Art. 30 - Tutela della riservatezza (privacy)
Art. 31 - Tutela delle condotte personali
Art. 32 - Attività di controllo delle condotte
Titolo V - Composizione delle Controversie
Art. 33 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 34 - Rimandi operativi in riferimento alla conciliazione in sede sindacale
Art. 35 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Parte Terza - Rapporto di lavoro
Titolo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione

Art. 36 - Assunzione e requisiti per l'accesso
Art. 37 - Personale per commercio, distribuzione e servizi
Art. 38 - Personale per turismo e pubblici esercizi
Art. 39 - Lavoratori dipendenti di "primo ingresso"
Art. 40 - Regime di reimpiego
Art. 41 - Periodo di prova
Art. 42 - Anzianità di servizio e passaggi di livello
Art. 43 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Capo II - Retribuzione
Art. 44 - Normale retribuzione
Art. 45 - Tipologie di retribuzione
Art. 46 - Retribuzione mensile, giornaliera e oraria
Art. 47 - Paga base nazionale
Art. 48 - Assorbimenti
Art. 49 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 50 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 51 - Scatti di competenza
Art. 52 - Regime retributivo per le aree svantaggiate
Art. 53 - Tredicesima mensilità
Art. 54 - Premio presenze
Capo III - Orario di lavoro
Art. 55 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 56 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 57 - Lavoro straordinario
Art. 58 - Lavoro notturno
Art. 59 - Lavoro festivo
Art. 60 - Banca delle ore
Art. 61 - Modalità di fruizione
Titolo II
Capo I - Riposi, festività, permessi e congedi

Art. 62 - Riposi settimanali, festività e riposi settimanali
Art. 63 - Permessi retribuiti ROL
Art. 64 - Permessi per decesso e grave infermità
Art. 65 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 66 - Congedi e permessi per handicap
Art. 67 - Congedo matrimoniale
Art. 68 - Congedo per la formazione
Art. 69 - Aspettativa
Art. 70 - Diritto allo studio
Capo II - Ferie e assenze
Art. 71 - Ferie
Art. 72 - Assenze per forza maggiore
Capo III - Genitorialità
Art. 73 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 74 - Astensione obbligatoria per paternità
Art. 75 - Congedi parentali
Art. 76 - Part time dopo la gravidanza
Capo IV - Malattia e infortuni
Art. 77 - Malattia
Art. 78 - Obblighi del dipendente
Art. 79 - Periodo di comporto
Art. 80 - Malattie oncologiche e altre
Art. 81 - Trattamento economico per malattia
Art. 82 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 83 - Cessione di ferie per malattia
Art. 84 - Infortunio
Capo V - Sicurezza e prevenzione
Art. 85 - Attuazione normativa
Art. 86 - Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 87 - Adempimenti attuativi
Capo VI - Trasferte e trasferimenti
Art. 88 - Trasferte

 

Art. 89 - Trasferimento
Art. 90 - Distacco
Art. 91 - Reperibilità
Capo VII - Gestione disciplinare

Art. 92 - Diritti del lavoratore dipendente
Art. 93 - Doveri del lavoratore dipendente
Art. 94 - Divieto di concorrenza
Art. 95 - Riservatezza
Art. 96 - Provvedimenti disciplinari
Art. 97 - Ammonizione verbale
Art. 98 - Ammonizione scritta
Art. 99 - Multa
Art. 100 - Sospensione
Art. 101 - Licenziamento disciplinare
Capo VIII - Retribuzione accessoria

Art. 102 - Strumenti retributivi accessori
Art. 103 - Area di validità
Art. 104 - Indennità sostitutiva del servizio di mensa
Art. 105 - Indennità trasporti urbani
Titolo III - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 106 - Fattispecie risolutorie
Art. 107 - Morte del lavoratore
Art. 108 - Dimissioni
Art. 109 - Licenziamento per giustificato motivo
Art. 110 - Licenziamento per giusta causa
Art. 111 - Preavviso
Art. 112 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art. 113 - Anticipo del T.F.R
Art. 114 - Pagamento del T.F.R.
Parte Quarta - Contratti Atipici
Titolo I - Apprendistato

Art. 115 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 116 - Forma e durata minima del contratto
Art. 117 - Limiti numerici
Art. 118 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
Art. 119 - Apprendistato professionalizzante
Art. 120 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 121 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 122 - Disciplina del rapporto
Art. 123 - Periodo di prova
Art. 124 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 125 - Doveri dell'apprendista
Art. 126 - Trattamento normativo
Art. 127 - Livelli d'inquadramento e trattamento economico
Art. 128 - Malattia dell'apprendista
Art. 129 - Infortunio dell'apprendista
Art. 130 - Obblighi di comunicazione
Art. 131 - Rinvio alla legge
Titolo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 132 - Requisiti di applicabilità
Art. 133 - Disciplina del rapporto
Art. 134 - Modalità di erogazione della prestazione
Art. 135 - Cause di sospensione del rapporto
Art. 136 - Durata del rapporto
Art. 137 - Compensi
Art. 138 - Risoluzione del rapporto
Art. 139 - Monitoraggio e certificazione dei contratti
Titolo III - Contratto di somministrazione
Art. 140 - Sfera di applicabilità
Titolo IV - Lavoro intermittente
Art. 141 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 142 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 143 - Assunzione
Art. 144 - Indennità di disponibilità
Art. 145 - Retribuzione
Titolo V - Lavoro a tempo determinato
Art. 146 - Apposizione del termine
Art. 147 - Proroghe e rinnovi
Art. 148 - Proporzione numerica
Art. 149 - Periodo di Prova
Art. 150 - Trattamento economico
Art. 151 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Art. 152 - Diritto di precedenza
Titolo VI - Contratto a tempo parziale
Art. 153 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 154 - Tipologia e contenuti di lavoro a tempo parziale
Art. 155 - Clausole elastiche
Art. 156 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 157 - Trattamento economico e normativo
Art. 158 - Periodo di comporto per malattia
Art. 159 - Trasformazione del rapporto
Art. 160 - Consistenza dell'organico aziendale
Art. 161 - Diritto di precedenza
Art. 162 - Lavoro agile
Art. 163 - Lavoratori extra
Art. 164 - Lavoro stagionale
Parte Quinta - Bilateralità
Art. 165 - Ente Bilaterale Nazionale EB01
Art. 166 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 167 - Organismo Paritetico Nazionale EB01
Art. 168 - Commissione di Indirizzo dei CCNL
Art. 169 - Commissione di Conciliazione
Art. 170 - Commissione di Certificazione
Art. 171 - Osservatorio Nazionale sul Lavoro
Art. 172 - Osservatori Territoriali sul Lavoro
Art. 173 - Funzionamento dell'Ente Bilaterale Nazionale "EB01"
Art. 174 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale “EB01"
Art. 175 - Finanziamento degli Enti Bilaterali Territoriali
Art. 176 - Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua
Art. 177 - Fondo Integrativo di Assistenza Sanitaria
Art. 178 - Fondo per il Welfare
Art. 179 - Fondo Pensione
Parte Sesta - Politiche attive del lavoro
Art. 180 - Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
Art. 181 - Agenzia per il lavoro
Art. 182 - Disposizioni finali
Allegati


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi.

Costituzione delle Parti
Il giorno 21 del mese di giugno 2021 presso la sede di FederPartiteIva in Roma alla via Alberto Tallone n° 84 si sono riunite le OO.SS. seguenti: FederPartiteIva […], Federazione Italiana Dipendenti (in sigla Fid) […], per stipulare il CCNL per il commercio, la distribuzione, i servizi, il turismo e i pubblici esercizi. Pertanto le Parti, nella propria sfera di autonomia, decidono di sottoscrivere il presente denominato "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi".

Parte preliminare
Federpartiteiva e la Fid, mediante la sottoscrizione del presente CCNL, si prefiggono di avviare una efficiente regolazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti da una parte e per i datori di lavoro dall'altra che ponga un marcato miglioramento delle erogazioni salariali da vincolare all'utile d'impresa, delle misure di formazione, degli strumenti del welfare e delle politiche attive per il lavoro.
Inoltre le Parti riconoscono il ruolo strategico della contrattazione decentrata di tipo territoriale e aziendale che è resa necessaria per soddisfare le diverse esigenze derivanti dai vari territori del nostro Paese, quelle caratterizzanti i diversi settori e le specificità delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi in generale.
Quest'ultime finalità saranno perseguite anche ricorrendo alla bilateralità per incentivare il welfare di natura aziendale, la formazione dei dipendenti, le politiche attive per il lavoro e quant'altro sia ritenuto necessario per 1'accrescimento continuo della produttività e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e dello stato psico-fisico del personale dipendente.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Parte prima
Titolo II - Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è vigente per tutte le imprese costituite sotto qualsiasi forma giuridica, anche in forma cooperativa, operanti in Italia nei settori del commercio, della distribuzione, dei servizi, del turismo e dei pubblici esercizi.

Art. 6 - Campo di applicazione
Commercio, distribuzione e servizi
Alimentazione:

1. Supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
2. Commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
3. Commercio all'ingrosso di generi alimentari;
4. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
5. Commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
6. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
7. Commercio all'ingresso e al dettaglio di prodotti della pesca;
8. Commercio all'ingresso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini derivati in genere;
9. Commercio all'ingresso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
10. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
11. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
12. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
13. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
14. Commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
15. Rivendite di pollame e selvaggina;
16. Salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
17. importatori e torrefattovi di caffè;
18. Aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
Fiori, piante e affini:
1. Commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
2. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
3. Commercio all'ingrosso e al dettaglio da prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
4. Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano anche m forma esclusiva o prevalente di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
Merci d'uso e affini:
1. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico farmaceutici;
2. Rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
3. Gestori di impianti di distribuzione carburante;
4. Aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
5. Negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all’espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
6. Magazzini a prezzo unico;
7. Elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising e impianti di sicurezza;
8. Tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine, confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
9. Commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
10. Camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie;
11. Abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
12. Articoli sportivi;
13. Calzature, accessori per calzature;
14. Pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
15. Valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrelli, rivetta ture, corderie e affini;
16. Commercianti in lane e materassi, tappeti, arazzi, tende;
17. Profumerie, bigiotterie e affini;
18. Articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
19. Articoli per regalo, giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri, oggetti e prodotti tipici e/o per turisti, prodotti artistici e dell'artigianato, case di vendita all'asta, articoli per fumatori;
20. Oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle, argenterie, articoli di orologeria, bigiotteria e accessori;
21. Librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici, distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
22. Cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
23. Ferramenta e coltelli, rivettature e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere, articoli di ferro e metalli;
24. Lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
25. Articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
26. Rivenditori di edizioni musicali;
27. Strumenti musicali;
28. Francobolli per collezione;
29. Mobili e macchine per ufficio;
30. Tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
31. Vaccherie, anche se esercitano la riparazione c il noleggio dei Bacchi;
32. Lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, luta, etc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
33. Pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli, pelli crude, ovine e caprine nazionali, pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria, pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
34. Armi e munizioni;
35. Ottica e fotografia;
36. Materiale chirurgico e sanitario;
37. Apparecchi scientifici, articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
38. Autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni, cicli e motocicli, ivi compreso l'esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni, parti di ricambia e accessori per auto motocicli pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
39. Gestori di impianti di distribuzione carburante, aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione, carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
40. Imprese di riscaldamento;
41. Laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti, isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento e impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di grès); altri materiali da costruzione.
Prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici:
1. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimici e farmaceutici;
2. Legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc.;
3. Rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
4. Prodotti per l'agricoltura qual: fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico, sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
5. Pesi e misure, pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
6. Macchine per cucire.
Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
1. Agenti e rappresentanti di commercio;
2. Commissionari;
3. Mediatori pubblici e privati;
4. Compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
5. Commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
6. Imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
7. Fornitori di enti pubblici e privati, compresi i tornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
8. Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all’interno e al servizio delle proprie aziende;
9. Agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi accessori.
Servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone:
1. Agenzie di ricerca e selezione del personale;
2. Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
3. Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
4. Agenzie di intermediazione;
5. Enti di formazione;
6. Servizi di informatica, telematica, robotica;
7. Servizi di revisione contabile, auditing;
8. Imprese di leasing;
9. Recupero crediti e factoring;
10. Consulenza, direzione e organizzazione aziendale;
11. Servizi di gestione e amministrazione del personale;
12. Servizi di gestione fiscale, tributaria ed elaborazione dati;
13. Servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
14. Agenzie di informazioni commerciali;
15. Ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
16. Servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
17. Servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
18. Servizi di progettazione industriale, engineering;
19. Società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
20. Controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
21. Aziende di pubblicità;
22. Concessionarie di pubblicità;
23. Promozione vendite;
24. Agenzie pubblicitarie;
25. Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
26. Agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
27. Agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
28. Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
29. Uffici residence, svolti anche sotto forma di B2B, per il personale addetto al riassetta camere;
30. Servizi alle imprese e alle organizzazioni;
31. Servizi fiduciari;
32. Società di carte di credito;
33. Uffici cambi extra bancari;
34. Attività di garanzia collettiva fidi;
35. Aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. Buying office;
37. Agenzie brokeraggio;
38. Intermediazione merceologica;
39. Recupero e risanamento ambiente;
40. Altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
41. Agenzie di operazioni doganali;
42. Servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
43. Servizi di traduzioni e interpretariato;
44. Attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
45. Autoscuole;
46. Autorimesse e auto riparatori non artigianali;
47. Aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
48. Agenzie di servizi matrimoniali;
49. Agenzie investigative;
50. Vendita di multiproprietà;
51. Agenzie di scommesse;
52. Servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
53. Altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da enti o società che erogano servizi.

Art. 7 - Campo di applicazione
Turismo e pubblici esercizi
1. Bar;
2. Caffè;
3. Gelaterie;
4. Snack Bar;
5. Bottiglierie e fiaschetterie;
6. Ristoranti;
7. Trattorie;
8. Osterie;
9. Pizzerie;
10. Tavole Calde;
11. Self-Service;
12. Fast food;
13. Rosticcerie;
14. Paninoteche;
15. Friggitorie;
16. Locali notturni;
17. Sale da Ballo;
18. Sale da Gioco;
19. Posti di ristoro; 
20. Spacci aziendali;
21. Aziende di ristorazione collettiva;
22. Complessi turistici ricettivi dell'aria aperta: campeggi, villaggi, stabilimenti balneari e agriturismi;
23. Imprese viaggi e turismo;
24. Alberghi diurni;
25. Aziende alberghiere;
26. Alberghi;
27. Motel;
28. Pensioni;
29. Locande;
30. Fittacamere;
31. Ostelli;
32. Residence;
33. Colonie climatiche;
34. Pubblici esercizi di qualunque natura.

Parte Seconda - Relazioni Sindacali
Titolo I - Livelli di contrattazione

Le Parti contraenti stabilisco che i livelli di contrattazione sono due:
contrattazione nazionale;
contrattazione territoriale e aziendale.

Art. 11 - Secondo livello di contrattazione
Anche per il tramite di sindacati aderenti, autorizzate dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, può essere avviata la contrattazione collettiva territoriale e aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli. La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. […]

Art. 13 - Informazione e consultazione territoriale
Le relazioni sindacali a livello territoriale e aziendale hanno lo scopo di migliorare il coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nelle scelte aziendali.

Art. 15 - Materie delegate alla contrattazione di II livello
Per il tramite della contrattazione aziendale e territoriale è possibile introdurre condizioni contrattuali peggiorative soltanto se sono finalizzate per il superamento di situazioni di gravissime crisi e/o per favorire 1’occupazione di aree produttive ritenute strategiche e quella di territori svantaggiati. Possono essere disciplinati dalla contrattazione di II livello gli istituti previsti dalle legge tra cui;
[…]
6. diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario;
7. indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;
[…]
9. orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore;
10. determinazione dei turni feriali;
11. modalità di assegnazioni del carico di lavoro;
12. individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
13. superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale;
14. interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
15. intervallo per la consumazione dei pasti;
16. ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
17. distribuzione dei turni di Lavoro e degli eventuali riposi compensativi;
18. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria;
19. istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
20. adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
21. diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
22. regolamentazione del nastro orario stagionali;
23. pari opportunità - lavoro femminile - conciliazione tempi vita e lavoro;
24. tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
[…]
26. disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente riconosciuto dalle Parti;
[…]
28. diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato;
29. diversa regolamentazione della disciplina dell‘apprendistato stagionale;
30. diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso;
[…]
33. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
34. mensa o buoni paste per le aziende del settore turismo;
35. adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
36. ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato;
37. stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridetto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
38. interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un’elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressa;
39. definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL;
40. eventuali restrizione riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
41. disciplina di altre materie o Istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale c aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
42. tutto quant’altro possa apportare modifiche in senso migliorativo, rispetto alla contrattazione nazionale, per il miglioramento degli ambienti di lavoro e per l'incremento della produttività e dell’occupazione.

Titolo III - Diritti sindacali
Art. 21 - RSA Rappresentanze Sindacali Aziendali

Sono da considerarsi Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) i gruppi di Lavoratori dipendenti regolarmente eletti che fanno parte delle delegazioni aziendali della Fid e delle delegazioni di quelle OO.SS. che successivamente saranno riconosciute anch'esse come Parti del presente CCNL. Le Parti stabiliscono che anche nelle imprese con meno di 16 dipendenti si possono costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali. […] Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i dipendenti. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’impresa.

Art. 23 - Assemblea dei lavoratori dipendenti
I Lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalla Fid sulle questioni di interesse generale e/o di categoria. Le riunioni si terranno presso in un locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo onde evitare problematiche organizzative e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad assemblee sindacali durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato con l'impresa. A queste assemblee possono partecipare anche i dirigenti esterni della Fid e di tale circostanza va informata l'impresa.

Titolo IV - Diritti individuali
Art. 25 - Divieto di discriminazioni

È fatto espresso divieto di eseguire ogni tipo di discriminazione nei luoghi di lavoro.

Art. 26 - Azioni positive
Ai sensi del precedente articolo le Parti si impegnano a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Art. 27 - Tutela delle convinzioni etico-religiose
Nel rispetto delle esigenze produttive e lavorative le imprese opereranno per evitare che i propri dipendenti Si trovino in difficoltà personale per il sopravvenuto contrasto tra le proprie convinzioni etico-religiose e le disposizioni di servizio.

Art. 28 - Lotta alle discriminazioni
È fatto obbligo di contrastare qualsiasi prassi lavorativa che possa essere usata a pretesto per una qualsiasi situazione di discriminazione sulla assegnazione di mansioni ed incarichi. Ogni eventuale attività, considerata di minore attrattività rispetto ad altre previste per lo stesso livello di inquadramento, andrà assegnata a rotazione a tutti i lavoratori.

Art. 29 - Politiche inclusive
Le Parti affidane all'Ente Bilaterale la gestione delle politiche di inclusione al lavoro.

Art. 31 - Tutela delle condotte personali
Le imprese evitano di procedere alla raccolta informatica di ulteriori dati che possano essere utilizzati, anche in modalità involontaria, per definire gli stili di condotta personale dei diversi lavoratori subordinati.

Parte Terza - Rapporto di lavoro
Titolo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Capo III - Orario di lavoro
Art. 55 - Articolazione dell'orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra In tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all'esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti e altri accordi finalizzati ad una differente regolamentazione dell'orario di lavoro. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall’articolo 89 del presente contratto. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa sa svolga al di fuori del normale orario di lavoro per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.

Art. 56 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
In assenza di specifici accordi aziendali o territoriali che prevedano una differente regolamentazione dell'orario di lavoro, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. In ogni caso, l'azienda, a seguito delle sottoscrizioni di specifici accordi aziendali o territoriali, potrà disporre eventuali eccedenze rispetto Le quarantotto ore settimanali lavorate e rispetto al limite massimo di 24 settimane annue. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei periodi di pari entità di ore di riduzione, con la stessa 32 articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. […] L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità e le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate sempre per iscritto. La flessibilità dell'orario di lavoro, cosi come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e prevede anche il lavoro domenicale.

Art. 57 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orano settimanale stabilito dal presente contratta sono considerate ore di lavoro straordinario. È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore. Le Parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto al punto precedente, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la RSA, nella Banca delle Ore. […]
Il dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 10% sulla quota oraria della normale retribuzione. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. […]

Art. 60 - Banca delle ore
Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i Lavoratori dipendenti siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore dipendente.

Titolo II
Capo I - Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 62 - Riposi settimanali, festività e riposi settimanali

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il lavoratore che segua specifiche credenze etico-religiose e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le Parti […] Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, […] anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare. […]

Capo II - Ferie e assenze
Art. 71 - Ferie

[…] Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Capo III - Genitorialità
Art. 73 - Astensione obbligatoria per maternità

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1. nei due mesi precedenti, la data presunta del parto;
2. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3. nei tre mesi successivi al parto;
4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa per la saluta della gestante e del nascituro. Qualora la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dall'ispettorato Territoriale del Lavoro competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità. In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà diritto ad un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo di maternità post parto a cui avrebbe diritto la madre. […]

Art. 76 - Part time dopo la gravidanza
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del 5 per cento della forza occupata nell’unità produttiva arrotondata sempre all'unità superiore, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo piene a tempo parziale da parte del genitore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessai- ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Capo IV - Malattia e infortuni
Art. 80 - Malattie oncologiche e altre

I dipendenti affetti da neoplasie oppure da altre malattie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche durante i trattamenti salvavita accertata da una commissione medica, istituita presso la struttura del S.S.N. territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di Lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Tale richiesta di part-time sarà sempre accolta e non potrà essere oggetto di valutazione di opportunità e restano in ogni caso salve eventuali disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

Capo V - Sicurezza e prevenzione
Art. 85 - Attuazione normativa

Per l'attuazione delle disposizioni inerenti La sicurezza e l'igiene sui luoghi di Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le Parti, in previsione degli effetti della Legge n. 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. vadano intese a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito di lavoro indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega all'impresa.

Art. 86 - Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Nelle aziende, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla Legge n. 300/1970. Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale e/o di Organismo Paritetica, ad individuare qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano La responsabilità.

Art. 87 - Adempimenti attuativi
Le Parti firmatarie demandano l'intera gestione degli adempimenti connessi con il Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) all’Ente Bilaterale e/o all’Organismo Paritetico che emette appositi regolamenti attuativi per quanta concerne la nomina e l'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), i contenuti e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria per i neoassunti e l'asseverazione dei D.V.R., la gestione rischi e la documentatone connessa ai modelli di gestione ed organizzazione della sicurezza.

Capo VI - Trasferte e trasferimenti
Art. 91 - Reperibilità

I dipendenti a cui venga richiesta La reperibilità telefonica e la conseguente disponibilità a rientrare in servizio entro le due ore dall'avviso, riceveranno un'indennità di disponibilità pari ad € 10,00. Nel caso la reperibilità venga attuata al lavoratore saranno riconosciute le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (notturno, festivo o ordinario). Non potranno essere richieste prestazioni di durata inferiore alle 3 ore.

Capo VII - Gestione disciplinare
Art. 92 - Diritti del lavoratore dipendente

Sono riconosciuti a tutti i lavoratori i seguenti diritti:
uguaglianza - Le Parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale, sulla etnia, sulla lingua, sulla religione, sulla provenienza, sulle opinioni e sulle condizioni personali e sociali o, comunque, lesiva della dignità personale. L'azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d'età. In materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all'Ente Bilaterale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all'individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni; potere gerarchico L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali sui tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni. L'azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa con conseguente possibilità di attivare i procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 300/1970; correttezza ed educazione In armonia con la dignità del lavoratore dipendente, il datore di lavoro e gli eventuali dirigenti/quadri impronteranno i rapporti con i dipendenti a forme e modi di collaborazione e di rispetto. Verranno perciò evitati comportamenti inopportuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti a caratteristiche intrinseche di ciascun lavoratore che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti. Il rifiuto di condotte di questa fattispecie è elemento caratterizzante della volontà delle Parti sottoscrittrici di imporre un ambiente di lavora contraddistinto da un sentire inclusivo e non discriminante.

Art. 93 - Doveri del lavoratore dipendente
Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di operare con diligenza e buona fede nel rispetto degli obblighi di fedeltà e di segretezza, deve usare modi cortesi con il pubblico e con i colleghi e tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente merci, materiali e attrezzature e di operare in modo da favorire la crescita dell’impresa coordinandosi con le esigenze organizzative del datore di lavoro. Il lavoratore non potrà trattenersi nei locali aziendali oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con 1'autorizzazione dell’azienda. Parimenti, al lavoratore, non è consentito allontanarsi dal servizio durante il regolare svolgimento dell'orario di lavoro se non a seguito di esplicito permesso da parte dell’azienda. Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia dell'assenza dal posto di lavoro e tali assenze devono essere giustificate per iscritto entro 48 ore. […]

Art. 96 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore dipendente potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
1. ammonizione verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
5. licenziamento disciplinare.
[…]

Art. 97 - Ammonizione verbale
In caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente.

Art. 98 - Ammonizione scritta
In case di infrazioni di gravità inferiore a quelle Indicate nei punti successivi, ma di maggiore gravità rispetto a quanto oggetto di ammonizione verbale, il lavoratore sarà ammonito per iscritto.

Art. 99 - Multa
Si incorre nella multa per:
1. inosservanza dell’orario di Lavoro;
2. assenza ingiustificata fino a tre giorni,
3. negligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
La multa è comminata dal datore di lavoro in misura non eccedente l’importo di quattro ore della normale retribuzione.

Art. 100 - Sospensione
Si incorre nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni in caso di:
1. in caso di recidiva che abbia dato luogo per tre volte nell’anno solare a provvedimenti di multa, salvo il caso di assenza ingiustificata;
2. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’azienda quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
3. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quante previsto più oltre;
4. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti e presenti in azienda;
5. insubordinazione verso i superiori;
6. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
7. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce.

Art. 101 - Licenziamento disciplinare
Il lavoratore dipendente potrà incorrere al licenziamento, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro ed in particolare:
1. recidiva che abbia dato luogo per tre volte a provvedimenti di sospensione;
2. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
3. […] abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
4. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
5. danneggiamento grave al materiale aziendale;
[…]
8. esecuzione di lavori all'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante 1'orario di lavoro;
9. rissa nello stabilimento;
10. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
13. danneggiamento volontario e messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici o di video sorveglianza;
[…]
16. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti.
[…]

Titolo III - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 110 - Licenziamento per giusta causa

Sì ha quando si configura una delle fattispecie previste dal presente articolo e che comunque a titolo meramente esemplificativo sono:
1. recidiva che abbia dato luogo per tre volte a provvedimenti di sospensione;
[…]
4. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
6. danneggiamento grave al materiale aziendale;
[…]
9. esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
10. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
11. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
14. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]
17. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche e stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
[…]

Parte Quarta - Contratti Atipici
Titolo I - Apprendistato
Art. 115 - Disciplina dell'apprendistato

L'apprendistato è disciplinato dalle disposizioni contenute dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (o da quelle del D.Lgs. n. 167/2011 nelle specifiche ipotesi contemplate dall'art. 47 comma 5 dello stesse D.Lgs. n. 81/2015) nonché dalle disposizioni contenute nel presente CCNL.
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato di seguite enunciate.
Il contratto di apprendistato costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 116 - Forma e durata minima del contratto
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e ad esso va allegato il piano formativo individuale definito secondo modelli e standard concordati dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dall'ente di formazione con il coinvolgimento dell'impresa.
Il periodo di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi e durante il suddetto periodo di apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro saranno computati ai fini del completamente del periodo prescritto dal presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
È possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale part-time non sia inferiore al 60% senza diminuzione delle ore di formazione prevista.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a trema giorni il periodo di apprendistato sarà prolungato.

Art. 117 - Limiti numerici
Il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere dirottamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forza presso il medesimo datore di lavoro. Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il suddetto rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate non può superare il 100 per cento. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in ninnerò non superiore a tre. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Art. 118 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
Le Parti firmatarie del presente CCNL individuano in tale tipologia di apprendistato lo strumento idonee alla corretta transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro.
Fermo restando la specifica regolamentazione regionale in materia, le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le azioni utili a promuovere l'utilizzo di tale tipologia di apprendistato demandando alla contrattazione di secondo livello la sottoscrizione di accordi che regolamentino l'erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard fissati dalle singole Regioni. In assenza di apposita regolamentazione regionale, l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 36 mesi o a 48 mesi nel caso di diploma professionale quadriennale.
Sarà facoltà del datore di lavoro prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati per consentire loro l'acquisizione di ulteriori competenze professionali e specialistiche.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali utili ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Il datore di lavoro che si avvarrà di tale tipologia di apprendistato sottoscriverà un apposito protocollo con l'ente di formazione a cui lo studente è iscritto utile a stabilire la durata e il contenuto degli obblighi formativi del datore di lavoro. Per l'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna è impartita dall'ente di formazione a cui lo studente è iscritto e tale formazione non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.

Art. 119 - Apprendistato professionalizzante
Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36 mesi secondo io schema di seguito riportato:
livello di inquadramento
2° livello 36 mesi
3° livello 36 mesi
4° livello 36 mesi
5° livello 36 mesi
6° livello Super 24 mesi
6° livello 24 mesi
L'impegno formativo dell'apprendista per 1'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ere complessivo di formazione interna ed Esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata:
livello di inquadramento
2° livello 240 ere
3° livello 210 ere
4° livello 180 ore
5° livello 160 ore
6° livella Super 120 ore
6° livello 120 ore
L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio. Il datore di lavoro dovrà richiedere a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente Bilaterale per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli enti di formazione e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in rutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo della formazione a distanza.
Per la formazione degli apprendisti le aziende dovranno fare riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato, o in mancanza a quelli dell'apposito regolamento dell'Ente Bilaterale, contenente la regolamentazione della formazione per ciascun profilo professionale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza rii laverò dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
1. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
2. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
3. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
4. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di laverò (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
5. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
6. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente CCNL, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome e le organizzazioni sindacali territoriali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere svolta con modalità F.A.D. e/o e-learning secondo la normativa vigenze. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del Fondo Interprofessionale riconosciuto dalla Federpartiteiva e dalla Fid. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest'ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.

Art. 120 - Apprendistato in cicli stagionali
Per apprendistato in cicli stagionali s'intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni. Per tutti i datori di laverò che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine. Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Nell'ipotesi di apprendistato stagionale la durata del percorso formativo dell’apprendista, che il precedente articolo regolamenta in riferimento all'intero ciclo formativo, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista. Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione e ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra. L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza per un anno nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva rispetto ad altri apprendisti. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall'azienda per giusta causa.

Art. 121 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni In possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato dà un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome, l'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e dì alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'ente di formazione oppure con l'ente di ricerca, da cui lo studente proviene, al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'ente di formazione a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Le Parti convengono che tale tipologia di apprendistato non è ammessa per le qualifiche proprie dei livelli 4° e 5°.

Art. 122 - Disciplina del rapporto
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale (quello intermedio e quello finale), la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale. Il datore di lavoro trasmetterà entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato e del relativo piano formativo all'Ente Bilaterale al fine di ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività di monitoraggio. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.

Art. 124 - Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l‘obbligo:
1. di impartire o di far impartire nella sua azienda all'apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per diventare lavoratore qualificato;
2. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
3. di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l’acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
4. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 125 - Doveri dell'apprendista
L’apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
4. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda purché questi ultimi non siano in contrasto con Le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 126 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 131 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 132 - Requisiti di applicabilità

Le Parti concordano che, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., le aziende che applicano il presente CCNL potranno stipulare contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa nel rispetto delle norme di seguito enunciate.

Art. 133 - Disciplina del rapporto
È possibile procedere alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia per prestazioni caratterizzate da un elevato livello di autonomia e professionalità che per prestazioni di natura ordinaria. Il contratto di collaborazione deve essere in forma scritta e nello stesso devono essere indicati: a) identità delle parti; b) durata del contratto; c) oggetto della prestazione; d) ammontare del compenso; f) modalità e tempi di erogazione del compenso; g) modalità di coordinamento tra committente e collaboratore; h) cause di sospensione della prestazione; i) tempi e modalità di accesso ai locali del committente; 1) modalità di utilizzo delle attrezzature fornite dal committente m) modalità di recesso dal rapporto; n) preavviso; o) luogo e modalità di composizione delle controversie.

Art. 134 - Modalità di erogazione della prestazione
Il collaboratore fornirà la prestazione in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e si coordinerà con il committente solo al fine di determinare gli obiettivi professionali da conseguire, i tempi e le modalità di accesso ai locali aziendali e l’eventuale l’utilizzo delle attrezzature aziendali. […] È obbligo del committente informare il collaboratore sulle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo III - Contratto di somministrazione
Art. 140 - Sfera di applicabilità

In riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinate o indeterminato trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 40 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.. Le Parti si riservano la possibilità di procedere, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, alla sottoscrizione di apposito accordo integrativo finalizzato alla regolamentazione della disciplina del contratto di somministrazione.

Titolo IV - Lavoro intermittente
Art. 141 - Definizione contratto di lavoro intermittente

Ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda che ne può utilizzare La prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati.

Art. 142 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
[…]
Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 143 - Assunzione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
6. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta m contratto;
7. il rinvio alle norme del presente articolo.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un cielo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate all'ispettorato Territoriale dei Lavoro competente nonché all'Ente Bilaterale mediante anche posta elettronica non certificata.

Titolo V - Lavoro a tempo determinato
Art. 146 - Apposizione del termine

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine. […]

Art. 148 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei limiti introdotti dalla Legge n. 96/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 150 - Trattamento economico
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Titolo VI - Contratto a tempo parziale
Art. 157 - Trattamento economico e normativo

Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retribuivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
[…]
3. la maternità;
[…]
5. l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
6. l’accesso ai servizi aziendali;
[…]
8. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive modifiche e integrazioni.
[…]

Art. 160 - Consistenza dell'organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di Legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero del lavorator. dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Art. 162 - Lavoro agile
Le Parti intendono promuovere il ricorso allo strumento del lavoro agile al fine da adattare le prestazioni lavorative alle nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende, facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire maggiore flessibilità, aumentare la produttività aziendale, assecondare ii cambiamento tecnologico e favorire una sempre più incisiva cultura di responsabilizzazione dei lavoratori verso forme di lavoro orientate al raggiungimento dei risultati. La prestazione lavorativa sarà svolta totalmente eppure in parte all'interno dei locali aziendali entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro previsti dalla legge o dal presente CCNL e attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, anche in assenza di postazione fissa. Tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sarà introdotta tramite accordi aziendali.
I contratti sottoscritti in sede aziendale definiranno:
1. le modalità e i criteri di esecuzione del lavoro agile, anche in relazione agli strumenti da utilizzare;
2. gli aspetti relativi alla sicurezza;
3. le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
4. le condotte che, in aggiunta a quelle previste dal presente CCNL, possono dar luogo all’appi reazione di sanzioni disciplinari;
5. eventuali previsioni collegate al raggiungimento di obiettivi;
6. ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare le modalità di lavoro agile.
L'accordo individuale, coerentemente con i contratti sottoscritti in sede aziendale, avrà come contenuto ulteriori specifiche intese qualificanti il singolo rapporto di lavoro, quali la previsione delle fasce di reperibilità e dei tempi di riposo del lavoratore. L’accordo individuale può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di contratto a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine. Per recesso si intende L'interruzione delle modalità di lavoro agile e non anche l'interruzione del rapporto di Lavoro. Il Lavoratore che presti attività lavorativa in regime di lavoro agile avrà diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti degli altri lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda. Le Parti si impegnano a rivedere le disposizioni del presente articolo successivamente all'approvazione definitiva della normativa in materia.

Parte Quinta - Bilateralità
Art. 165 - Ente Bilaterale Nazionale EB01

Le Parti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale Nazionale per il presente CCNL è "EB01" che costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa in materia tra cui: l'apprendistato, la formazione, la previdenza, il welfare, la certificazione dei contratti, la conciliazione in sede sindacale e l'interpretazione del presente CCNL.
[…]

Art. 166 - Enti Bilaterali Territoriali
Gli Enti Bilaterali 4 sono composti in misura paritaria dai Rappresentanti e/o Delegati Territoriali di FederPartiteIva e della Fid e svolgono, in ambito locale, le attività indicate nell’articolo precedente.

Art. 167 - Organismo Paritetico Nazionale EB01
Le Parti sottoscrittrici concordano che l'Organismo Paritetico Nazionale per il presente CCNL è "EB01 Organismo Paritetico" che svolge le funzioni previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 168 - Commissione di Indirizzo dei CCNL
All'interno dell'Ente Bilaterale Nazionale EB01 e istituita la "Commissione di Indirizzo dei CCNL" che è l'organo deputato all'analisi delle problematiche derivanti dal presente CCNL.

Art. 171 - Osservatorio Nazionale sul Lavoro
L'Osservatorio Nazionale sul lavoro viene costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale "EB01" per formulare proposte e soluzioni in relazione agli ambiti di competenza del medesimo tra cui l'occupazione, il mercato del lavoro, la formazione e la qualificazione professionale ed è composto in misura paritaria dai Rappresentanti delle Parti sottoscrittrici del presente CCNL.

Art. 172 - Osservatori Territoriali sul Lavoro
L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce i diversi Osservatori Territoriali sul Lavoro che perseguono localmente le finalità dell'Osservatorio Nazionale sul Lavoro e che sono costituiti in misura paritaria dai Rappresentanti e/o Delegati Territoriali di Federpartiteiva e della Fid.

Parte Sesta - Politiche attive del lavoro
Art. 180 - Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo

Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, stimolare il processo di acquisizione di nuove competenze e avvicinare al mondo del lavoro soggetti privi di occupazione, i datori di lavoro, che applicano integralmente il presente CCNL, si renderanno disponibili all'attivazione di percorsi di tirocinio di inserimento o di reinserimento lavorativo. L'Ente Bilaterale Nazionale EB01, anche con il supporto di Agenzie per il Lavoro e di Enti di Formazione presenti nelle diverse Regioni d'Italia, metterà in atto tutte le azioni necessarie a favorire l'avvio dei suddetti percorsi di tirocinio. Per ciò che attiene la regolamentazione dei tirocini si fa espresso rinvio ai contenuti dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013 e s.m.i. nonché alle norme disposte dalle singole Regioni in materia.